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Corte di Cassazione 27/04/2012

Competenza per l'opposizione agli atti esecutivi

(Cass. Civ., sez.VI, 3 aprile 2012, n. 5333)

Quando vengono contestati vizi propri della cartella, il ricorso va qualificato come opposizione agli atti esecutivi e la competenza a decidere va riconosciuta, a mente dell'art. 617 cod. proc. civ., in favore del Tribunale del luogo in cui la cartella stessa è stata notificata, in quanto in tali casi l'opposizione proposta è priva di carattere recuperatorio (es. nel caso in cui si lamenti l’omessa notifica del verbale presupposto alla cartella), il solo che consentirebbe la presentazione del ricorso ai sensi dell’articolo 204-bis del codice della strada e dell’articolo 7 del dlgs 150/11.

 

da Polnews

Venerdì, 27 Aprile 2012
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