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Margine di errore dell'etilometro? Giudice di pace annulla il verbale

(GdP di Cesena, 8 febbraio 2012)

A seguito delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge n. 120/2010 la violazione di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) del c.d.s. non configura più ipotesi di reato, ma viene punita “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.

Nonostante il fatto non sia più previsto come reato, permangono in capo al trasgressore conseguenze particolarmente rilevanti per il superamento della soglia del tasso alcolemico pari 0,50 g/l.

In questo contesto, si contraddistingue l’interessante sentenza 8 febbraio 2012 del Giudice di Pace di Cesena che ha accolto il ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione della norma citata proposto dal conducente di un’autovettura risultato positivo all’alcoltest. In particolare, la prima prova aveva dato esito pari a 0,59 g/l, la seconda pari a 0,52 g/l.

Con riferimento al tasso alcolemico riscontrato al conducente 0,59 g/l alla prima prova e 0,52 alla seconda prova, va rilevato che la Corte di Cassazione ha ritenuto che debba tenersi conto della misurazione che ha dato esito inferiore (Cass., sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009 - Rv. 246390).

Nel caso che ci occupa, perciò, il giudicante ha tenuto conto esclusivamente della seconda prova effettuata che dato esito inferiore e pari a 0,52 g/l.

Nel definire lo stato di ebbrezza, però, nè il codice della strada, né il regolamento, né il Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 tengono in considerazione i decimali successivi al primo.

Può quindi ragionevolmente sostenersi che il principio di stretta interpretazione delle norme vieti di dare rilievo ai decimali, soprattutto quando come nel caso in considerazione il tasso alcolemico è lievemente superato.

Del resto, il testo di legge non indica espressamente il secondo decimale e va sottolineato che un minimo margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento quantitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchiatura appare pur sempre possibile.

Tuttavia, il giudicante pur non soffermandosi direttamente sul fatto che il testo normativo non indichi espressamente il secondo decimale, ha dato rilievo al margine di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura (in modo analogo a quanto avviene per la misurazione della velocità attraverso l’autovelox).

Ne consegue che “detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta”.

L’etilometro infatti misura la concetrazione di alcol nell’aria alveolare espirata (B.R.A.C.breath ratio alcohol concentration), espresso in milligrammi per litro di aria; e, utilizzando un fattore di conversione predeterminato in generale, calcola la concentrazione di alcol presente nel sangue.

Per quanto il dibattito scientifico sia ancora aperto, a causa delle differenze fra individui per condizioni fisiologiche (quali il sesso o l’età) o patologiche, il Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza), ha fissato il rapporto fra la concentrazione alcolemica nell’espirato e quella presente nel sangue nella misura di 2300:1 (in questi termini, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ed. La Tribuna, L. Benini - G. A. Di Biase 2010, p. 30).

In passato, quando il fatto apparteneva alla competenza del giudice penale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. IV, sentenza 4 marzo-6 aprile 2010, n. 12904) è stata di diverso avviso ritenendo che “ la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore…”. Tuttavia, la giurisprudenza di merito, in alcuni casi ha tenuto fermo che un “…margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento qualitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchio appare pur sempre possibile” (così Corte D’Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, sent. n. 507/2008 su penale.it).

La sentenza 8 febbraio 2012 si contraddistingue per aver preso in considerazione in senso favorevole all’interessato il margine di errore dell’apparecchiatura annullando il verbale di accertamento.


(Nota di Paolo Ghiselli. Vedi anche l'eBook Guida in stato di ebbrezza di Manuela Rinaldi)

 

 

Giudice di Pace di Cesena
Sentenza 8 febbraio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA

Il Giudice di Pace Avv. *****, ha pronunciato all’udienza dei 8 Febbraio 2012

 

la seguente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 22-23 comma 8 L. 689/1981

 

nella causa civile iscritta al N. 23/A12012 R.G., promossa

 

da

*****

RICORRENTE

 

contro

 

PREFETTO DI FORLI’ CESENA

OPPOSTO

In punto a: opposizione ex art. 22 L. 689/1981 – art. 204 bis C.d.S.

 

P.Q.M.

 

Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ai sensi dell’ari 186/2 e 223 CdS e ogni atto conseguente presupposto. Compensa le spese di lite fra le parti.

 

MOTIVAZIONE

 

Dall’esame degli atti e documenti del procedimento, relativi alla violazione di cui all’art. 186/2 CdS, ed esauriente comparsa depositata, l’accertamento eseguito risulta formalmente legittimo in base alla procedura prescritta, secondo i presupposti di legge, con identificazione del ricorrente alla guida del veicolo, sottoposto agli accertamenti e successiva contestazione allo stesso ai sensi della normativa applicata, ma, vista la rilevazione alcolemica, pari a 0,52 al secondo rilevamento (il primo rilevamento aveva dato il tasso di 0,59, ma il giudice dovrà tener conto esclusivamente della seconda prova in base al principio del favor rei, sul punto Cass. Sez. 4°, n. 16478/2008 n. 3346/2009), si ritiene , vista la natura cautelare del provvedimento, di dover applicare al caso una decurtazione a tale riscontro pari al 4% come da D.M. 196/1990 che contiene il regolamento relativo alle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e da cui si evince la possibile soglia di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura utilizzata (si veda anche sul punto della soglia relativa al possibile margine di errore e tolleranza della rilevazione, Sent. Cass. N. 18617/2006, e Sent.trib. Busto Arsizio, del 10.03.2011).

Da quanto sopra e dai documenti prodotti si evince che, detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini

della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l, e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta.


Così deciso in Cesena.

IL GIUDICE DI PACE

 

 

da Altalex

 

 

Venerdì, 30 Marzo 2012
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