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Corte di Cassazione 31/01/2012

Il pagamento in misura ridotta non impedisce di impugnare il provvedimento accessorio della sospensione della patente limitatamente a vizi propri dello stesso

(Cass. Civ., sez.II, 21 dicembre 2011, n. 28053)

(omissis)
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Treviso, omissis proponeva opposizione avverso il omissis con il quale il Prefetto di Treviso, in data 30 giugno 2004, aveva disposto la sospensione della patente a suo carico in relazione alle violazioni di cui all'art. 148 commi 12 e 16, e all'art. 141 comma 8, e art. 143 comma 11 del codice della strada, così come accertata in data 17 maggio 2004 dalla Polizia Municipale di Silea con verbale n. omissis chiedendo l'annullamento del suddetto decreto prefettizio e del verbale di accertamento presupposto per insussistenza delle infrazioni ascrittegli e per essere state le stesse, comunque, commesse in stato di necessità. Lo stesso omissis proponeva ulteriore opposizione avverso il provvedimento n. omissis con il quale il medesimo Prefet to di Treviso dichiarava inammissibile il ricorso amministrativo, formulato ai sensi dell'art. 203 del codice della strada avverso il suindicato verbale omissis, notificatogli il 28 maggio 2004, sul presupposto che per quest'ultimo era stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine di legge. Fissate le udienze di comparizione per entrambi i ricorsi, nella costituzione dell'opposto Ufficio territoriale del Governo di Treviso, l'adito giudice di pace, riuniti i ricorsi stessi, con sentenza omissis li accoglieva ambedue e, per l'effetto, annullava i provvedimenti sanzionatori impugnati, disponendo, altresì, la restituzione al ricorrente della somma corrisposta a titolo di pagamento in misura ridotta. A sostegno dell'adottata decisione il predetto giudice di pace rilevava la sussistenza della dedotta esimente dello stato di necessità (riconducibile al fatto che l'accertamento era avvenuto nel mentre l' omissis stava trasp ortando la propria consorte presso l'ambulatorio di ginecologia di propria fiducia) e, quindi, ravvisava anche la sussistenza dei presupposti, in conseguenza dell'annullamento dei predetti provvedimenti, per ordinare la restituzione, in favore dell'opponente, dell'importo pecuniario versato a titolo di pagamento in misura ridotta.
Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso e - ove occorrente - il Ministero dell'Interno basato su quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimato omissis il cui difensore ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo le ricorrenti Amministrazioni hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo 204-bis, comma 1, del dlgs n. 285 del 1992 (in relazione all'art. 360 n. 4 cpc), sul presupposto della mancata dichiarazione di inammissibilità delle opposizioni proposte dall' omissis, ivi compresa quella avanzata avverso il verbale di accertamento delle violazioni di cui in narrativa per intervenuto pagamento in misura ridotta.
1.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
E' incontestato tra le parti che l' omissis, oltre ad aver impugnato il decreto prefettizio della sospensione della patente, abbia proposto opposizione anche avverso il verbale di accertamento relativo alle suddette violazioni per il quale, tuttavia, egli aveva provveduto all'effettuazione del c.d. pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 del codice della strada tanto è vero che il resistente Prefetto aveva dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo formulato nei confronti dello stesso verbale ai sensi dell'art. 203 del codice della strada
Orbene, alla stregua di tali elementi rimasti accertati in fatto, l'intervenuto pagamento ex art. 202 del codice della strada ha comportato - secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 6382 del 2007) - la rinuncia dell'autore delle violazioni ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale avverso il verbale di accertamento, con la conseguente acquiescenza del responsabile in ordine all'esercizio della relativa pretesa sanzionatoria pecuniaria della P.A. relativa alle violazioni accertate. Peraltro, alla stregua dell'indirizzo tracciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20544 del 2008, in tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 del codice della strada non influenza l'applicazione delle eventuali sanzio ni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.
In virtù di tali principi, pertanto, se l'opposizione in sede giurisdizionale al verbale di accertamento si sarebbe dovuta considerare inammissibile, non era preclusa quella avverso il decreto prefettizio con il quale era stata irrogata all' omissis  la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ancorchè nei limiti oggettivi delineati con l'anzidetta sentenza delle Sezioni unite del 2008, ovvero facendo valere doglianze relative alla sola irrogazione di tale sanzione, ossia con riferimento alla valutazione sulla sussistenza o meno delle condizioni per la sua applicabilità e alla legittimità della natura e della durata della sanzione stessa in concreto disposta.


2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 e sgg della legge 689/81 e dell'art. 204 bis del codice della stradain relazione all'art. 360 n. 4 cpc, avuto riguardo alla illegittimità della disposta condanna alla restituzione della somma versata a titolo di pagamento in misura ridotta, da ritenersi inammissibile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.


3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4, cpc, per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata con la quale era stata ordinata la suddetta restituzione in difetto di qualsiasi domanda formulata in proposito dal ricorrente.
3.1. I due motivi appena richiamati - che possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi - non si prospettano fondati.
Infatti, se è vero che, in virtù degli effetti dell'intervenuta acquiescenza conseguente all'eseguito pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie inerenti le violazioni accertateci giudice di pace di Treviso non avrebbe potuto conoscere di alcun aspetto relativo alla sanzione pecuniaria ormai precluso dall'avvenuta "oblazione" e che, oltretutto, la restituzione della somma corrisposta era stata disposta in difetto di apposita domanda del ricorrente, deve rilevarsi che l'ordine di restituzione è stato pronunciato in favore del Comune dal quale dipendeva l'organo accertatore (v. art. 202 comma 2) con riguardo al rapporto instauratosi tra lo stesso ente ed il contravventore in relazione alla prima fase dell'accertamento effettuato nei confronti dell' omissis ragion per cui le ricorrenti Amministrazioni non hanno legittimazione a far valere le dedotte illegittimità (che avrebbe potuto prospettare il Comune di Silea, invece non costituito in questa fase, poichè l'accertamento era stato eseguito dalla Polizia municipale di quell'ente), legittimazione, invece, sussistente in ordine alla questioni involte dalla proposta opposizione alla sanzione accessoria.


4. Con il quarto ed ultimo motivo le ricorrenti Amministrazioni hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada della legge  689/81, ex art. 4 e dell'art. 2045 del codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, nonchè per omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine all'art. 360 n. 5, cpc non avendo il giudice di pace compiuto alcun accertamento, nè motivato circa i requisiti della gravità e della non evitabilità, altrimenti, del pericolo ai fini della configurazione della prospettata esimente dello stato di necessità.
4.1. Il motivo è fondato e merita, perciò, accoglimento.
Il giudice di pace di Treviso, nel ritenere sussistente la supposta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dal ricorrente (motivato dall'urgenza di dover accompagnare la propria consorte ad una visita ginecologica presso il medico specialista di fiducia) ha adottato una motivazione assolutamente apodittica, asserendo la sussistenza di detta esimente sulla sola scorta di quanto dedotto dal ricorrente, così violando l'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 17479 del 2005 e Cass. n. 15195 del 2008), alla stregua del quale l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell’articolo 4 della legge 689/81 postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 del codice penale che fissano i principi generali della mate ria, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive, con la precisazione che, qualora l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa ha l'obbligo di provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.
Ricorre, quindi, il dedotto difetto di motivazione, senza, peraltro, trascurare che il suddetto giudice di pace, nel valutare il merito sulla sussistenza o meno dell'operatività della prospettata esimente, non ha tenuto conto dei limiti di cognizione devolutigli per effetto della richiamata sentenza delle Sezioni unite n. 20544 del 2008, con riferimento al sindacato sulla legittimità o meno dell'irrogata sanzione accessoria, una volta intervenuta l'accettazione della sanzione pecuniaria complessiva (e, quindi, l'acquiescenza) da parte dell' A. con il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 del codice della strada in relazione alle violazioni accertate con il verbale di contestazione elevato ritualmente a suo carico.


5. In definitiva, in accoglimento del primo (nei limiti specificati) e del quarto motivo e con il rigetto del secondo e terzo, si deve pervenire alla cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione, con il conseguente rinvio all'Ufficio del giudice di pace di Treviso, in persona di altro giudicante, che si atterrà ai principi precedentemente enunciati (in ordine ai motivi accolti) e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo e quarto motivo del ricorso e rigetta il secondo e terzo; cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Treviso, in persona di altro giudicante.
(omissis)

 

da Polnews

 

 

Martedì, 31 Gennaio 2012
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