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Corte di Cassazione 26/01/2012

Telelaser: accertamento legittimo anche senza lo scontrino

(Cass. Civ, sez. II, 8 novembre 2011, n. 23212)

Anche senza lo scontrino l’accertamento effettuato tramite telelaser risulta legittimo.

Sono valide, quindi, le multe per superamento dei limiti di velocità rilevato da tale strumento anche nella ipotesi in cui all'automobilista non venga consegnato “lo scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo”.

Così la Cassazione, sezione II civile, con la sentenza 8 novembre 2011, n. 23212.

Nella fattispecie oggetto di controversia l’opposizione al verbale della Polizia era fondato sulla circostanza della mancata consegna all’automobilista dello scontrino indicante i dati relativi sia alla velocità che alla targa del veicolo.

Secondo quanto precisato nella decisione de qua la rilevazione di specie doveva ritenersi pienamente legittima; il telelaser non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione verso un certo veicolo, bensì consente l’accertamento della velocità in un determinato e preciso momento.

Resta, peraltro, affidata alla attestazione degli agenti accertatori la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato allo stesso organo.

Da ciò ne consegue l’efficacia probatoria fino a querela di falso per tale attestazione cui è suscettibile di prova contraria solamente in presenza di un difetto di omologazione oppure di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.

In pratica l’automobilista deve querelare l’agente per falso se vuole mettere in dubbio la sua rilevazione.

Nella sentenza che qui si annota si legge testualmente che “………questa Corte ha affermato in varie occasioni, la legittimità dell'uso delle apparecchiature elettroniche denominate "telelaser" ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l'uso da parte del personale addetto. Al riguardo Cass. 2006, n. 7126 ha affermato che '' ... è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rìlevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta attestazione ben puo integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fìno a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.

Orientamento confermato da Cass. 2008 n. 14097 anche per le apparecchiature in uso dopo l'entrata in vigore del dl 2002, n. 121 art. 4”.

(Nota di Manuela Rinaldi)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Ordinanza 24 giugno – 8 novembre 2011, n. 23212

 

Fatto e diritto

 

1. Il Comune di Massa impugna la sentenza n. 1040 del 2007 del Tribunale di Massa, che confermava la sentenza 203/2006 del Giudice di Pace di Massa, che, a sua volta, aveva accolto l'opposizione proposta dall’odierno intimato avverso verbale accertamento di violazione al Codice della Strada (articolo 149, 9° comma), accertamento effettuato tramite telelaser LTI 20-20.

2. Il Giudice di Pace riteneva non provato l'accertamento della violazione per la mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo. Osservava che in ogni caso l'apparecchiatura utilizzata non era in grado di rilevare automaticamente la targa e il veicolo, che venivano inseriti manualmente dall'operatore. Rilevava inoltre che l'apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 345 del regolamento del Codice della Strada, perché sprovvista «di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che pem1ettc di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile”. Osservava, infine, che in tale situazione l'attestazione dell'agente in relazione all'attribuzione della velocità ad un dato veicolo, in quanto relativa ad un corpo e ad un oggetto in movimento, non poteva ritenersi assistita da fede pubblica.

3. - Il Tribunale, adito in appello dal Comune, confermava la sentenza, ritenendo legittimo l'uso dello strumento., ma affermando che poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell'agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l'accertamento era intervenuto (orario notturno, zona nel periodo estivo con presenza di traffico in incremento).

4. - Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Col primo deduce violazione dell'articolo 142, 6° comma, Codice della Strada e dell'articolo 345 del relativo regolamento. Secondo il ricorrente il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere inidonea l'apparecchiatura in questione a rilevare di infrazione. Col secondo motivo l'amministrazione denuncia vizi di motivazione circa l'attendibilità dell’accertamento, rilevando come il giudice dell'appello, in mancanza di qualsiasi indizio in ordine all'eventuale errore di percezione, lo aveva ritenuto sussistente in ragione della mera probabilità dell'errore in relazione alle circostanze del caso.

5. - Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimato.

6. – Attivata la procedura ex art. 375 cpc, il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perché manifestamente fondato guanto al secondo motivo. La relazione ,stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Parte ricorrente ha depositato memoria.

7. Il ricorso è fondato nei suoi due motivi e va accolto.

Quanto al primo motivo, questa Corte ha affermato in varie occasioni, la legittimità dell'uso delle apparecchiature elettroniche denominate "telelaser" ai fini dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità, indicandone solo la necessaria preventiva omologazione e l'uso da parte del personale addetto. Al riguardo Cass. 2006 n. 7126 ha affermato che '' ... è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rìlevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l'accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell'organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato -in quanto detta attestazione ben puo integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fìno a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.

Orientamento confermato da Cass. 2008 n. 14097 anche per le apparecchiature in uso dopo l'entrata in vigore del dl 2002 n. 121 art. 4.

Nel caso di specie sussistevano tutte le condizioni per ritenere l'accertamento effettuato in conformità alla normativa vigente. Di conseguenza il relativo verbale poteva essere contestato solo con querela di falso, non essendo sufficienti ipotetiche e non provate ma solo prospettate condizioni di traffico che avrebbero reso inattendibile l'accertamento.

Anche il secondo motivo è fondato risultando viziata la motivazione adottata dal giudice dell'appello proprio sul punto relativo alla inattendibilità dell’accertamento.

8. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di non fondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione avverso il verbale di compensazione in questione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. e rigettare l'originaria opposizione.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate anche per il giudizio di appello come in dispositivo; quelle di primo grado non si liquidano per essere stata l' Amministrazione in giudizio col suo funzionario.

 

P.T.M.

 

LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 (duecentocinquanta) euro per onorari, 220,00 (duecentoventi) euro per diritti e 80,00 (ottanta) euro per le spese del giudizio di appello, nonché in 400,00 (quattrocento) euro per onorari e 200,00 (duecento) euro per spese per il giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

 

 

da Altalex

Giovedì, 26 Gennaio 2012
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