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Sanzioni accessorie afferenti la patente o il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, per violazioni commesse dai conducenti di veicoli per la guida dei quali non necessita l'abilitazione

(Corte costituzionale, 6 luglio 2011, n. 201)

(omissis)

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), introdotto dall’art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Giudice di pace di Verona nel procedimento vertente tra Capri Roberta e il Comune di Verona con ordinanza del 15 giugno 2010, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2010, il Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – nella parte in cui prevede «l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la patente non è richiesta» e nella parte in cui stabilisce «che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 126-bis [del codice della strada], in m ateria di patente a punti»;
che, in punto di fatto, il rimettente riferisce che l’incidente di costituzionalità è sorto nel giudizio avverso un verbale con cui, in data 2 febbraio 2010, un agente della polizia municipale di Verona aveva contestato alla ricorrente, conducente di un velocipede, la violazione dell’art. 145 del codice della strada, ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 150,00, nonché la decurtazione di cinque punti della patente;
che, in punto di diritto, il giudice a quo, precisato che «la decurtazione dei punti della patente è una sanzione che colpisce la persona», ritiene che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
che, in particolare, l’art. 219-bis, comma 2, prevederebbe una «disparità nell’applicazione» della sanzione amministrativa personale – (costituita dalla decurtazione dei punti) – «tra conducenti di veicoli per i quali non vi è l’obbligatorietà dell’abilitazione alla guida, come nel caso in esame tra ciclisti che, pur violando una stessa norma del C.d.S., vengono sanzionati in modo difforme a seconda che siano o meno titolari di documento di guida», dal momento che, a fronte di una medesima violazione, il possesso dell’abilitazione alla guida «non può comportare una diversa e più pesante sanzione rispetto a chi non l’ha ottenuta»;
che la norma violerebbe, altresì, l’art. 24 della Costituzione, sotto il profilo della tutela del diritto alla difesa, perché non prevede «alcun ricorso avverso la automatica decurtazione dei punti»;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per essere stata la norma impugnata abrogata dall’art. 43, comma 2, lett. b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).
Considerato che il Giudice di pace di Verona dubita della legittimità costituzionale dell’art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall’art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – nella parte in cui prevede «l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la patente non è richiesta» e nella parte in cui stabilisce «che trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’art. 126-bis [del codice della strada], in materia di patente a punti», per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall’art. 43, comma 6, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), con decorrenza dal 30 luglio 2010;
che, a prescindere dai molteplici profili di inammissibilità della questione, per l’assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza e per l’omessa motivazione circa la asserita violazione dell’art. 97 Cost., occorre restituire gli atti al giudice rimettente, perché operi una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione (ex plurimis ordinanze n. 145 e n. 38 del 2010).
per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Verona.
(omissis)

 

da Polnews

 

Venerdì, 23 Dicembre 2011
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