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Danno causato da cassonetti per la raccolta dei rifiuti - responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia - sussiste - vento come causa del danno e caso fortuito - esclusione

(GdP di Palermo, sez.V, 7 settembre 2011)

(omissis)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

I fascicoli venivano riuniti con provvedimento del Giudice Coordinatore del 14.10.2009 stante la connessione oggettiva; infatti lamentava ognuno degli attori che a causa di un forte vento in data 13.2.2007 alle ore 9,20 circa alcuni contenitori dell'immondizia, non ancorati, provocavano danni alle proprie autovetture, regolarmente parcheggiate.
Il Comune veniva estromesso in entrambi i giudizi stante il contratto di servizio stipulato con l'A. S.p.A., e depositato in atti.
L'A. S.p.A., si costituiva in giudizio contro la signora T.S., mentre restava contumace nell'altro giudizio, e contestava sia l'an che il quantum.
La causa veniva istruita, ascoltati i testi, esperita la CTU sulla vettura del signor L.G. e successivamente riunita; all'udienza del 24.11.2010 parte attrice concludeva come da comparsa conclusionale, e la causa veniva posta in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda sulla relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno; in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cos&igra ve; Cass. Civ., sez. III, 10641/2002).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la fattispecie esaminata - riguardante la custodia della res, e di fatto consistente in una mancata condotta di messa in sicurezza del cassonetto dei rifiuti - rientra nella previsione di cui all'art. 2051 c.c.
Nello specifico, la convenuta A. S.p.A. non ha posto in essere un'attività volta a garantire la sicurezza dei cassonetti porta rifiuti, i quali - muniti di ruote al fine di agevolare lo scarico meccanico dell'immondizia - in caso di forte vento, per tale loro caratteristica, possono costituire un pericolo per l'incolumità degli utenti della strada, dei loro mezzi, e più in generale per la circolazione stradale. In tal senso se fosse stato azionato il sistema frenante (installato sul cassonetto) si sarebbe evitata la mobilità dello stesso, dovuta al forte vento.
Vento che, di contro, non può assurgere ad elemento fortuito, atteso che l'evento dannoso si è verificato in stagione invernale.
Da quanto considerato emerge la responsabilità dell'A. S.p.A. per i danni arrecati da un suo cassonetto alle vetture di parti attrici.
In ordine al quantum, ciascuna delle parti attrici ha provato, ex art. 2697 c.c., (tramite documentazione fotografica e preventivo di spesa) di avere subito danni al mezzo, quantificati:
- per quanto riguarda l'autovettura Lancia Y10 targata (...) di proprietà del signor L.G. in Euro 1367,29, compreso IVA, così come quantificati dal CTU;
- per quanto riguarda l'autovettura FIAT 500 targata (...) di proprietà della signora T.S. in Euro 654,37, oltre IVA, come da preventivo in atti.
Su ciascuna di tale cifra vanno calcolati gli interessi legali come per legge, oltre alla rivalutazione monetaria secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato mensilmente, dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.
Non risulta viceversa provato il danno da fermo tecnico e svalutazione commerciale del mezzo, voci che
- secondo la giurisprudenza della Cassazione, nonché dei giudici di Merito - non sussistono in re ipsa (Cass. Civ. 06/02/2002 n. 1627; Cass. Civ. 19/11/1999 n. 12820; Cass. Civ. 2402/1998; Trib. Civ. di Montepulciano 86/1993; Trib. Civ. Biella 611/91; Pret. Civ. 24/05/90 n. 168).
Le spese seguono la soccombenza e sono commisurate al valore della causa ed alla difficoltà della stessa.

 

P.Q.M.

 

Accoglie la domanda attorea.
Dichiara, ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'esclusiva responsabilità dell'A. S.p.A. per i danni patiti dal signor L.G. e T.S.
Conseguentemente, condanna l'A. S.p.A. al risarcimento:
- a favore del signor L.G. di Euro 1367,29, compreso IVA, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- a favore della signora T.S. di Euro 654,37, oltre IVA, oltre interessi legali sino al soddisfo;
Condanna infine l'A. S.p.A.:
a rifondere al signor L.G. le spese di CTU dallo stesso anticipate che si liquidano in complessive Euro 400,00, oltre IVA e Cassa al pagamento delle spese processuali, ammontanti a complessivi Euro 1.600,00, oltre IVA, Cassa e rimborso ex art. 14 T.F.
(omissis)

 

da Polnews

Venerdì, 18 Novembre 2011
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