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Slaccia la cintura all'insaputa del conducente? Omicidio colposo escluso

(Corte d'Appello Napoli, sez. VII penale, sentenza 13 luglio 2011)

Sebbene possa essere condannato per concorso in omicidio colposo (art. 589 c.p.) il conducente del veicolo che non esige l'uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero deceduto in un sinistro stradale, se quest'ultimo la slaccia durante il percorso, all'insaputa dell'automobilista, costui non può essere ritenuto responsabile.

E' quanto ha stabilito la Settima Sezione penale della Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 13 luglio 2011.

La vicenda vedeva un automobilista essere coinvolto in un grave incidente nel quale perdeva la vita una donna da costui trasportata sulla propria vettura che, durante il tragitto, aveva slacciato la cintura di sicurezza all'insaputa del conducente.

Secondo un principio oramai pacifico in giurisprudenza, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole di comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero allacci la cintura di sicurezza e, in caso in cui il soggetto non voglia provvedere in tal senso, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'inizio della marcia. Ciò, però, non può essere interpretato nel senso di richiedere, in capo al conducente, un'attività di controllo e vigilanza continua, tale da distogliere il primo dalla necessaria attenzione richiesta alla guida.

(Nota di Simone Marani)

 

Corte d'Appello di Napoli
Sezione VII Penale
Sentenza 13 luglio 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SETTIMA SEZIONE PENALE

L'anno 2011, il giorno 17 del mese di maggio

La Corte di Appello di Napoli, Sez. Settima, composta dai Signori:

1) dott. Anna Di Mauro - Presidente est. -

2) dott. Giovanna Grasso - Consigliere -

3) dott. Loredana Di Girolamo - Consigliere -

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fabiana Magnetta con l'assistenza del cancelliere Chiara Tavassi ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa penale a carico di:

1) I.M., nato (...) libero contumace

2) R.R., nato (...) libero contumace

Imputati

del reato p. e p. dagli artt. 589, comma 1 e 2, 113 c.p., perché, mediarne cooperazione colposa, consistita per entrambi in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale contenute nel Codice della strada, cagionavano la morte di E.M.; in particolare il R. era alla guida dell'autovettura (...) lungo la via (...) in direzione (...), all'altezza dell'incrocio con via (...) - via (...), procedendo a velocità sostenuta (in violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S.), omettendo comunque di ridurre la velocità del veicolo in presenza dell'attraversamento pedonale e dell'impianto semaforico a luce gialla (in violazione dell'art. 342 del regolamento di esecuzione del C.D.S. che prescrive l'obbligo di limitare la velocità dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e comunque in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo), conducendo un autovettura con impianto frenante non in massima efficienza (in violazione dell'art. 79 c.d.s.) e non essendo pertanto in grado di arrestare tempestivamente il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità (in violazione dell'art. 142, comma 2, C.d.S.), impattava l'autovettura (...) tg. (...) condotta dall'In. e proveniente da via (...) mentre attraversava l'incrocio per immettersi in via (...); l'In. ometteva di fermarsi allo stop (in violazione dell'art. 146 c.d.s. che prescrive l'obbligo di osservare la segnaletica stradale) ed ometteva di ridurre la velocità del veicolo in presenza dell'impianto semaforico a luce gialla che prescrive di usare prudenza e ridurre la velocità (in violazione dell'art. 342 del regolamento di esecuzione del C.D.S.); con il concorso colposo della persona offesa E.M. che era seduta sul sedile posteriore dell'autovettura condotta dall'In. senza allacciare la cintura di sicurezza (in violazione dell'art. 172 c.d.s. che prescrive l'allacciamento della cintura per tutti gli occupanti del veicolo anche sui sedili posteriori).

 

MOTIVAZIONE

 

Con sentenza emessa in data 9.5.2008 il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Gragnano dichiarava R.R. colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2 c. p., così derubricata l'originaria imputazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della pena sospesa e della non menzione della condanna; disponeva la sospensione della patente di guida del R. per un anno; condannava R.R. ed il responsabile civile C. in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, riconosciuto il concorso di colpa di E.M. nella misura del 20%, al pagamento di una provvisionale di Euro 30.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili costituite e al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo; assolveva I.M. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Avverso la sentenza proponevano rituale e tempestivo l'imputato R.R. ed il procuratore generale nei confronti dell'imputato I.M.

Con l'atto di gravame il P.G. chiedeva l'affermazione della colpevolezza, e la condanna, di I.M. in ordine al reato ascrittogli.

L'imputato appellante R.R. chiedeva: - l'assoluzione quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per disporre perizia per la ricostruzione della dinamica del sinistro nonché per disporre confronto attese le contrastanti dichiarazioni rese dai testimoni; - in via subordinata, la riduzione nel minimo edittale della pena inflitta, da ritenersi eccessiva.

All'odierno dibattimento, celebrato in contumacia degli imputati, all'esito della discussione il P.G. e i difensori delle parti private formulavano le rispettive conclusioni, come da verbale. Gli appelli proposti sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Va premesso che i fatti oggetto del presente procedimento, e le risultanze dell'istruzione espletata nel dibattimento di primo grado, risultano esposti in maniera dettagliata ed esauriente nella sentenza impugnata, alla quale si rinvia.

In sintesi il sinistro stradale, nel quale erano coinvolti l'autovettura (...) condotta da R.R. - a bordo della quale viaggiavano A.M., C.G., G.A. e A.C. - e l'autovettura (...) condotta da I.M. - a bordo della quale viaggiavano D.V., che occupava il sedile anteriore lato passeggero, e la vittima E.M., seduto sul sedile posteriore - si verificava in via (...) del comune di Gragnano, in corrispondenza dell'incrocio con via (...).

Il punto d'urto tra i due veicoli veniva individuato al centro della carreggiata della via (...) (v. schizzo planimetrico redatto all'atto del sopralluogo subito dopo il sinistro ). Il veicolo (...) dopo l'impatto si girava su stesso, continuando la sua corsa in direzione opposta a quella originaria. L'autovettura (...) a seguito dell'impatto si girava su se stessa in senso antiorario, e proseguiva nella direzione di marcia opposta a quella originaria fino ad urtare contro l'edificio del civico 218 di via (...). A seguito dell'impatto contro lo stabile, E.M. veniva sbalzato fuori dal finestrino posteriore sinistro dell'auto ed il suo corpo rovinava contro un negozio del civico 218. I militari giunti sul posto constatavano il decesso dell'E.

Con i motivi di gravame il procuratore generale deduce: che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta di guida dell'imputato I.M. non è esente da colpa, in quanto il predetto non si avvedeva del pericolo, nonostante il segnale di stop verticale che gli imponeva di arrestarsi all'incrocio; che la suddetta violazione della disciplina sulla circolazione stradale assume carattere di assoluta rilevanza, atteso che se l'In. avesse osservato il segnale di stop, avrebbe avuto ampia possibilità di avvistare il R., che si avvicinava all'incrocio; che pertanto l'I. ha cooperato nel procedimento causativo dell'evento omettendo di fermarsi al segnale di stop. Con i motivi di gravame a sostegno della richiesta di assoluzione di R.R. si deduce: - che è emersa nel corso del procedimento la esatta dinamica del sinistro, che si è verificato solo perché In. ha impegnato l'incrocio senza osservare il segnale di stop; che i testi esaminati A.M., C.G., G.A., A.C. hanno tutti affermato che la auto (...) sbucò improvvisamente da via (...), impegnando l'incrocio senza fermarsi; che dalla ricostruzione dei fatti emerge la responsabilità dell'In., il quale non solo ha impegnato l'incrocio omettendo di osservare il segnale di stop, ma ha anche omesso di verificare che tutti gli occupanti della vettura indossassero le cinture di sicurezza; che - quanto all'addebito rivolto al R. di viaggiare ad una velocità eccessiva, di avere omesso di ridurre la velocità in prossimità dell'impianto semaforico, di aver condotto una autovettura con impianto frenante non in massima efficienza - dagli atti non emerge la prova della velocità eccessiva, della omessa riduzione di velocità e della insufficienza dell'impianto frenante; che i testi esaminai all'udienza del 26.11.2007 hanno riferito che il R. lampeggiò e rallentò la velocità, già non eccessiva, innestando la marcia inferiore, che la velocità dell'auto del R. all'incrocio era di circa 50 KM/h., che la (...) sbucò all'improvviso tanto che i testi escludono che R. abbia frenato perché l'impatto fu immediato e non vi era tempo per effettuare alcuna frenata; che se la dinamica del sinistro è quella descritta dai testi predetti non si giustifica la presunta frenata che si assume ritrovata sul luogo del sinistro dai carabinieri; che il rapporto dei carabinieri non è idoneo ad una esatta ricostruzione del sinistro; che vi è contrasto tra quanto riferito dal M.llo A.G. in ordine alla presenza all'angolo tra via (...) e via (...) di bidoni per la raccolta dei rifiuti e quanto riferito dal teste vice brigadiere I.D., che ne esclude la presenza; che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che In. all'incrocio si sia prima fermato e poi lo abbia impegnato, dopo essersi accertato che nessuno percorresse la strada, raggiungendo in due metri la velocità di 25 - 30 Km/h., atteso che è impossibile raggiungere in due metri la predetta velocità; che erroneamente, e senza adeguata motivazione, il primo giudice ha ritenuto non attendibili i testi indicati dalla difesa.

I rilievi svolti con gli atti di gravame dal P.G. e dalla difesa di R.R. non sono condivisibili, e risultano inidonei ad inficiare la valutazione delle risultanze processuali correttamente effettuata dal primo giudice.

Ed invero le deduzioni a sostegno dei gravami, che reiterano le conclusioni del primo grado, non comportando temi nuovi o questioni da approfondire, risultano già efficacemente contrastate dalla motivazione appellata, e non valgono quindi a smentire o infirmare le argomentazioni logiche ed adeguate con le quali il giudice di prime cure ha affermato la penale responsabilità del R. ed ha assolto l'I. nella sentenza gravata alla cui corretta e congrua motivazione, in fatto ed in diritto, occorre riportarsi per evitare inutili ripetizioni.

Va qui in sintesi evidenziato, quanto ai danni riportati a seguito della collisione dai mezzi coinvolti nel sinistro, che la autovettura (...) presentava la fiancata del lato sinistro ed il portellone del lato posteriore completamente distrutti, l'autovettura (...) presentava la rottura completa del frontale anteriore.

In corrispondenza dell'incrocio di via (...) con via (...) vi è un semaforo a luce gialla intermittente, a quattro fari, tutti funzionanti come riferito dal teste vice brigadiere I.D.

Il teste Io. ha precisato che non vi è marciapiede in corrispondenza dell'incrocio di via (...) con via (...); l'angolo dell'incrocio via (...) (lato destro della carreggiata in direzione di S. Antonio Abate) - via (...) è pertanto costituito da un edificio.

Ciò comporta che i veicoli che si immettono su via (...) da via (...) hanno una visibilità assai ridotta, e sono costretti a sporgersi per verificare il sopraggiungere di veicoli.

Su via (...) venivano rilevati segni di una frenata unica, per una lunghezza di mt. 17,30, ed una striscia di olio, entrambe della vettura (...).

Si rinvia alla sentenza impugnata quanto alla esposizione delle altre risultanze dell'istruzione espletata nel dibattimento di primo grado.

In particolare, con riferimento alle prove testimoniali, va qui in sintesi evidenziato che D.G., che occupava il sedile anteriore lato passeggero dell'auto (...), ha dichiarato che l'autovettura condotta da In. stava attraversando via (...), proveniente da via (...) per immettersi in via (...), quando veniva travolta da un'auto che, proveniente da Castellammare di Stabia, viaggiava su via (...) in direzione di S. Antonio Abate.

La teste ha precisato che, quando si verificava la collisione tra le due autovetture, la (...) condotta da In. aveva già impegnato via (...), ed era in movimento. L'In. procedeva ad una velocità normale e, prima di immettersi in via (...), si era fermato all'incrocio, ed aveva proseguito la marcia solo dopo aver verificato che nessun veicolo attraversava la carreggiata.

La teste precisava di non aver visto l'auto sopraggiungere da Castellammare di Stabia e di avere solo percepito un forte impatto.

Orbene come già evidenziato dal primo giudice, la teste D. è risultata attendibile e credibile, in quanto ha reso dichiarazioni circostanziate e precise, fornendo una descrizione dei fatti lineare e coerente e rispondendo con serenità alle domande della parti, nonostante la drammaticità degli eventi, posto che la vittima E.M. era il fidanzato della ragazza.

Di contro i quattro giovani che occupavano l'auto condotta da R.R., invece, hanno reso dichiarazioni che correttamente con motivazione logica ed adeguata non sono state ritenute attendibili dal primo giudice, atteso che gli stessi hanno dimostrato un atteggiamento reticente in ordine all'evolversi della sera del fatto, e tuttavia hanno riferito con estrema precisione la velocità di marcia dell'autovettura condotta dal R., sebbene sul punto nulla avessero dichiarato in sede di indagini.

Si rinvia sul punto alle pagine 5 - 8 della sentenza impugnata, nelle quale sono riportate le deposizioni dei quattro giovani e i rilievi evidenziati dal primo giudice in ordine alla inattendibilità delle stesse.

In sintesi A.M. ha dichiarato che l'autovettura del R. viaggiava ad una velocità di 50 Km/h. Improvvisamene, in corrispondenza dell'incrocio con via (...), il teste vedeva i fari di una autovettura, urlava il nome del conducente R., R., per richiamare la sua attenzione, ma ormai era troppo tardi e la collusione era inevitabile.

Al teste veniva contestato dalla parte civile che in sede di indagini aveva reso dichiarazioni difformi in ordine alla velocità di marcia dell'autovettura sulla quale viaggiava, in quanto aveva riferito in quella sede di non potere indicare con precisione la velocità di marcia del veicolo (...), la quale comunque non era moderata ma neanche veloce.

Il teste alla contestazione rispondeva che aveva quantificato in sede di esame la velocità di marcia sulla base degli elementi già evidenziati ai Carabinieri (poiché la velocità di marcia non era né moderata né veloce, egli la aveva quantificata nella misura di 50 Km/h.).

Il teste ha precisato che prima che urlasse il nome del conducente per avvisarlo del pericolo, egli non aveva avvertito alcun mutamento nella condotta di guida del R.

Il teste C.G. ha dichiarato che in prossimità dell'incrocio aveva udito A.M. rivolgersi al R. dicendo R. sta attenta in prossimità dell'incrocio lampeggia, lampeggia. Prima di arrivare all'incrocio R. rallentava la velocità e lampeggiava.

L'auto condotta dal R. procedeva ad una velocità di 60 Km/h. prima dell'incrocio, poi ridotta a 50 Km/h. in corrispondenza dell'incrocio.

La difesa della parte civile contestava al teste che in sede di indagini non aveva riferito la velocità di marcia dell'autovettura condotta dal R., ed il teste rispondeva che all'epoca dei fatti si era trovato in stato confusionale e che egli era stato sentito dai carabinieri alle ore 6,00, dopo una intera notte trascorsa in caserma.

Solo all'esito di contestazione, il teste riferiva di avere udito A.M. gridare "oh R., la macchina", e precisava che R. aveva iniziato a frenare solo dopo l'urlo di A.. Anche il teste G.A. indicava la velocità di marcia dell'autovettura del R. in 50 Km/h. e, alla contestazione di non averla indicata in sede di indagini, ammetteva di non essere in grado di indicarla con assoluta precisione.

La deposizione del teste G. è stata caratterizzata da numerosi non ricordo, in risposta alle domande per sollecitare la sua memoria in ordine all'evolversi della serata in cui si verificò l'incidente.

Il teste A.C. ha dichiarato che in prossimità dell'incrocio con via (...) l'auto condotta dal R. rallentò la velocità e lampeggiò con i fari, e che la velocità dell'auto, al momento dell'impatto, era intorno ai 50 Km/h.

Il teste non ricordava di avere udito, subito prima della collisione, A. segnalare con tono agitato al R. la presenza di una macchina.

Tanto premesso, va ribadito che un dato certo che si evince dagli atti è che l'autovettura (...) condotta da R.R. travolgeva la (...), urtando con la parte frontale contro la fiancata centrale - posteriore sinistra della (...).

Tale circostanza è emersa incontestata dalla deposizione dei testi, dalle relazioni di consulenza e trova conferma nella localizzazione dei danni riportati dai veicoli.

Ne deriva che, come concordemente riferito dall'imputato I. e dalla teste D., l'autovettura (...), quando veniva travolta dalla (...), aveva già impegnato l'incrocio, immettendosi da via (...) su via (...) per raggiungere via (...). D'altra parte il punto di collisione dei veicoli veniva individuato al centro della carreggiata di via (...), attraverso il solco impresso sulla sede stradale dall'ammortizzatore della (...).

Va condivisa la conclusione cui è pervenuto il primo giudice in ordine alla velocità sostenuta con cui procedeva R. alla guida della autovettura (...).

Ed invero la lunga traccia di frenata lasciata sulla carreggiata, per mt. 17,30, la traiettoria del veicolo dopo la collisione (l'auto si girava su se stessa, fino a posizionarsi ad una distanza di 33 metri dal punto di collisione), l'entità dei danni riportati dal veicolo (distruzione completa del frontale ), sono tutti elementi che confermano la prospettazione accusatoria, ed in particolare le conclusioni del consulente del P.M., ing. R.B., il quale ha ricostruito la velocità del veicolo, stimando una velocità d'impatto della auto (...) intorno ai 55 Km/h., ed una velocità di marcia della stessa, prima della collisione, pari a circa 75 km/h.

Il consulente del P.M., tenuto conto della traccia di frenata del veicolo condotto dal R., impressa sulla sede stradale, ha stimato una velocità dello stesso certamente superiore ai 130 Km/h. Ciò in quanto un veicolo di massa pari a quella del R., nelle condizioni di tempo e di luogo in analisi, a fronte di una frenata della lunghezza di mt. 17,30 circa, subisce un decremento della velocità compreso nella misura di 55 - 60 Km/h.

Il consulente del P.M., tenuto conto dello stato dei luoghi (la collisione si verificava al centro della intersezione), dei danni riportati dai veicoli, e della dinamica del sinistro, che si concretizzò in un vero e proprio speronamento ortogonale tra i veicoli, indicava una velocità di marcia della (...) pari a 25 - 30 Km/h., velocità compatibile con l'inserimento di una marcia bassa, anche la prima. Quantificava in 6,94 metri il tempo di percorrenza al secondo di una vettura che procede a circa 2530 Km/h.

Correttamente il primo giudice ha recepito la ricostruzione del sinistro operata dal consulente del P.M., basata su elementi di fatto oggettivi, certi ed incontestati, rilevati dai verbalizzanti subito dopo il sinistro, costituiti dai danni riportati dai veicoli coinvolti, dalle caratteristiche del luogo del sinistro, dalla posizione dei veicoli dopo l'urto, dalle tracce di pneumatico e dalle tracce di liquido del radiatore della (...) reperite sulla sede stradale, dalla solcatura del manto stradale, dalla posizione del corpo della vittima e dalla tipologia delle lesioni dalla stessa riportate.

Non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte M., che ipotizza una velocità di marcia dell'autovettura (...) pari a 52 Km/h., in assoluto contrasto con quanto riferito da D.G., teste da ritenersi attendibile e credibile come sopra evidenziato, che ha riferito che l'I. dopo essersi fermato all'incrocio, aveva proseguito la marcia.

Orbene, considerato che il tratto di strada di via (...), da via (...) a via (...), ha una lunghezza di mt. 8,95, nel tratto centrale della carreggiata - dove si è verificata la collisione tra i due veicoli - l'auto condotta dall'I. non poteva aver raggiunto già una velocità di marcia così elevata - di 52 Km/h. - dopo essersi fermata all'incrocio.

Conformemente alle conclusioni del consulente tecnico del P.M., condivisibili per le argomentazioni sopra esposte, risulta provato che il R. procedeva alla guida della (...) ad una velocità di circa 75 Km/h., in violazione dei limiti di velocità prescritti per il centro urbano. Detta velocità di marcia era altresì inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, atteso che: via (...) è una strada del centro urbano, caratterizzata da numerose intersezioni con altre strade e da abitazioni; l'incidente si è verificato in orario notturno, e dunque con visibilità ridotta; l'autovettura del R., di bassa cilindrata, trasportava cinque persone. Tutti tali elementi imponevano al R. una particolare cautela nella conduzione del veicolo (...). Inoltre va evidenziato che il R. manteneva una condotta di guida distratta, nonostante la pericolosità dell'incrocio, atteso che fu A.M. - che occupava il sedile anteriore lato passeggero - ad avvedersi per prima dell'ostacolo, e a richiamare l'attenzione del R. il quale, solo dopo la sollecitazione dell'Am., riduceva la velocità ed iniziava a frenare, quando ormai era troppo tardi.

Il teste A. ha precisato di non avere avvertito alcun mutamento nella condotta di guida del R., prima che egli lo avvertisse del pericolo.

Va evidenziato altresì il cattivo stato di manutenzione dell'impianto frenante della vettura (...), tenuto conto della traccia di frenata unica lasciata sull'asfalto, riportata dai c.c. nei rilievi planimetrici in atti.

Va pertanto confermata l'affermazione della penale responsabilità di R.R. in ordine al decesso di M.E., come conseguenza della condotta imprudente ed inosservante delle norme sulla circolazione stradale da lui tenuta alla guida della sua autovettura. Con riferimento alla posizione di I.M., non sono condivisibili i rilievi svolti dal P.G. appellante a sostegno della richiesta di condanna del predetto imputato.

Ed invero risulta provato che I.M., prima di immettersi in via (...) da via (...), arrestava la marcia al segnale di stop, come prescritto dalla segnaletica stradale presente. Questa circostanza, riferita dall'imputato In. in sede di esame, è stata pienamente confermata dal teste D.G., da ritenersi attendibile e credibile per le argomentazioni sopra svolte.

Quindi l'In. riprendeva la marcia, dopo aver verificato che la strada fosse libera. La particolare conformazione dell'incrocio (l'angolo dell'incrocio tra via (...), lato destro della carreggiata in direzione S. Antonio Abate, e via (...) è privo di marciapiede, ed è pertanto costituito da un edificio), imponevano al R. di sporgersi sulla carreggiata, per verificare le condizioni di viabilità della strada.

Quando l'In. veniva travolto dall'auto condotta dal R., egli aveva già impegnato l'incrocio, conducendo l'auto ad una velocità moderata (25 - 30 Km/h.), dopo aver verificato che la strada era libera. Egli non si avvedeva del sopraggiungere della (...) perché l'autovettura non era ancora nella sua visuale, quando l'In. si era affacciato su via (...). Il R., proprio per la elevata velocità di marcia, sopraggiungeva all'improvviso, travolgendo il veicolo (...).

Quanto al fatto che E.M. non indossava la cintura di sicurezza al momento del sinistro, va rilevato che i giovani a bordo della (...) avevano modificato le loro posizioni nell'abitacolo dell'auto dopo che era scesa dal veicolo la compagna di In., accompagnata a casa prima del sinistro. Pertanto è possibile che la vittima - del resto maggiorenne, sul cui senso di responsabilità e sulla cui diligenza In. poteva fare affidamento - abbia slacciato la cintura di sicurezza a seguito di questi movimenti.

Correttamente, pertanto, con motivazione logica ed adeguata, pienamente condivisibile, il primo giudice ha ritenuto che la condotta del prevenuto è esente da responsabilità in ordine al sinistro ed al conseguente decesso dell'E.M., non essendo stata provata in modo certo la sussistenza di un comportamento negligente, imprudente o imperito di I. e, in particolare, la violazione da parte dello stesso del segnale di stop, che gli imponeva di arrestarsi all'incrocio. Quanto alla richiesta formulata con i motivi di gravame dal difensore di R.R. di rinnovare il dibattimento per disporre una perizia per la ricostruzione della dinamica del sinistro e per disporre un confronto tra i testi, va premesso in via generale che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando l'istruzione svolta nel dibattimento di primo grado risulti incompleta, o siano sopraggiunte nuove prove e sia necessario assumerle per poter addivenire ad una decisione.

Nel caso di specie non ricorrono le condizioni per disporre l'integrazione probatoria richiesta dall'appellante, atteso che le complessive acquisizioni processuali, dettagliatamente esposte nella sentenza impugnata ed in parte sopra riportate, consentono a questa Corte di poter decidere allo stato degli atti. In particolare la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale è stata operata dal primo giudice in maniera adeguata e conforme alle risultanze processuali, e la valutazione delle dichiarazioni dei testi esaminati in primo grado è possibile, ed è stata effettuata, senza necessità di procedere ad alcun confronto tra gli stessi.

Con i motivi di gravame nell'interesse di R.R. è stato dedotto un contrasto tra le dichiarazioni del teste M.llo A.G. - che ha confermato la presenza su via (...), sulla parte destra della carreggiata, procedendo in direzione di S. Antonio Abate, in corrispondenza dell'incrocio con via (...), di alcuni bidoni della spazzatura, posizionati alla distanza di circa cinque metri dall'incrocio - e del teste Vice Brig. I., che invece ha escluso la presenza dei bidoni sul lato destro, in direzione di marcia del veicolo (...). Sul punto si osserva che il teste M.llo A. appare attendibile in quanto ha precisato che egli, intervenuto sul luogo del sinistro nell'immediatezza del fatto, notava la circostanza della presenza dei bidoni della spazzatura in quanto, a seguito dell'incidente, alcune autovetture si erano fermate sulla carreggiata, ed egli immediatamente aveva invitato i conducenti ad allontanarsi, e nell'occasione aveva notato la presenza dei bidoni, posizionati a circa cinque metri dall'incrocio. Comunque la circostanza della presenza o meno dei bidoni della spazzatura non è determinante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, ed in particolare in ordine alla posizione dell'imputato I.M., attesa la particolare conformazione - per l'assenza di marciapiede - dell'incrocio, che imponeva a In. di sporgersi sulla carreggiata per verificare le condizioni di viabilità della strada.

Quanto alla richiesta, formulata dal difensore di R. nell'udienza del 21.1.2011, di rinnovare l'istruzione dibattimentale per acquisire il verbale delle dichiarazioni rese in data 12.1.2011 nel giudizio civile dal vice brigadiere Io., discordanti da quelle rese nel giudizio penale, per acquisire la certificazione del comune di Santa Maria La Carità relativa alla ubicazione all'epoca dei fatti (2003/2004) dei bidoni della spazzatura, nonché per procedere all'esame su tale circostanza del responsabile dell'Ufficio Tecnico di quel Comune, va ribadita la ordinanza con cui la Corte nell'udienza odierna ha rigettato tali richieste, rilevato che le stesse non appaiono necessarie ai fini della decisione, alla luce della complessive acquisizioni processuali. In particolare, quanto alla richiesta di acquisire la documentazione relativa al posizionamento dei bidoni della spazzatura, si osserva che le certificazioni del comune di Santa Maria della Carità sono datate (...), e quindi sono antecedenti alla data dei fatti per cui si procede, verificatisi il (...). Comunque il marciapiede oggetto dell'istruzione svolta nel dibattimento di primo grado, con il relativo posizionamento dei bidoni della spazzatura, è gestito dal Comune di Gragnano, come si evince dal provvedimento del Comandante della Polizia Municipale di Gragnano del 29.6.2005, acquisito agli atti.

È irrilevante ai fini del presente procedimento la circostanza che il teste I. nel giudizio civile nella udienza del 12.1.2011 ha dichiarato di non ricordare se l'impianto semaforico esistente sul luogo del sinistro fosse o meno funzionante al momento di verificazione dell'incidente stradale. Ed invero il teste predetto nell'udienza del 31.5.2007, e quindi ben tre anni e mezzo prima dell'esame reso nel giudizio civile, quando il ricordo dei fatti era maggiore e più nitido, ha precisato di avere verificato che i quattro fari, del semaforo a luce gialla intermittente, erano tutti funzionanti. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, non emergono dagli atti elementi per operare una riduzione della pena inflitta che, valutati i criteri indicati nell'art. 133 c.p., appare adeguata alla entità del fatto ed alla personalità dell'imputato, nonché correttamente determinata, con le già ritenute attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

Con riferimento alle statuizioni civili, si osserva che nell'udienza odierna la Corte ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p. ha dichiarato la esclusione delle parti civili E.A. e T.P., in proprio e quali esercenti la potestà sul minore E.G., nonché della parte civile E.E., in quanto dalla documentazione prodotta nell'udienza del 21.1.2011 risulta che le predette parti civili, successivamente alla costituzione nel presente giudizio penale, hanno promosso l'azione davanti al giudice civile contro entrambi gli imputati R.R. e I.M. e contro i rispettivi responsabili civili M. e C., per il risarcimento di tutti i danni conseguenti ai fatti - reato per cui si procede.

Pertanto vanno revocate le statuizioni civili relative a E.A., T.P. e E.E. contenute nella sentenza impugnata.

Alla conferma della penale responsabilità di R.R. in ordine al decesso di E.M. consegue la condanna del predetto imputato, in solido con il responsabile civile C., alla rifusione in favore della parte civile costituita E.N. delle spese di assistenza nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

A norma dell'art. 544, comma 3, c.p.p., anche in considerazione del carico di lavoro da cui l'ufficio è gravato, si indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

 

P.Q.M.

 

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di Gragnano emessa in data 9.5.2008, appellata dall'imputato R.R. e dal procuratore generale nei confronti dell'imputato I.M., revoca le statuizioni civili relative a E.A., T.P. e E.E.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna R.R. in solido con il responsabile civile C. alla rifusione in favore della parte civile costituita E.N. delle spese di assistenza nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.


Così deciso in Napoli il 17 maggio 2011.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011.

 

da Altalex

 

 

Giovedì, 10 Novembre 2011
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