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Viaggio finito in tragedia: vettore non responsabile se prova normale diligenza

(Corte d'Appello di Roma, sez. IV civile, 24 giungo 2011)

Il fatto oggetto della sentenza 24 giugno 2011 della Corte di Appello di Roma può definirsi come un bel viaggio trasformatosi in tragedia.

Un gruppo di turisti italiani partecipa ad una gita in Spagna. Tra di essi vi è anche un signore che, durante il viaggio, accusa dei malori ed, in particolare, forte mal di testa accompagnato da conati di vomito. Di tale circostanza vengono avvertiti due medici che partecipavano al viaggio, uno dei quali accompagna il malato in un vicino ambulatorio, dove gli viene misurata la pressione, che dalle risultanze processuali risulta essere nella norma.

Il viaggio per il povero protagonista della vicenda si svolge tra alti e bassi fino al tragico epilogo: la sua morte.

I parenti del defunto agiscono in giudizio contro gli organizzatori del viaggio al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Frosinone - Sez. Stralcio,dopo aver ritenuto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1681 c.c., che pone a carico del vettore l'onere di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, affermava che il comportamento tenuto dagli organizzatori del viaggio, in occasione del malore che aveva colpito il povero turista, era stato gravemente negligente e, dopo averne dichiarato la responsabilità per i danni patiti dagli attori, li condannava al pagamento in favore di questi ultimi della somma complessiva di Lire 155.000.000, di cui Lire 15.000.000 per rimborso spese documentate e Lire 140.000.000 a titolo di danni ex art. 2059 c.c., di cui Lire 50.000.000 a favore della moglie del defunto turista, e Lire 30.000.000 a favore di ciascuno dei figli dello stesso, oltre rivalutazione e interessi.

La Corte d’Appello, adita dai presunti responsabili, riformava la sentenza del Tribunale, ritenendo errata l’attribuzione della responsabilità agli organizzatori del viaggio ed escludendo l’applicabilità alla fattispecie dall'art. 1681 c.c..

Ciò in quanto, nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (circostanza che si verifica nel caso in cui il sinistro è posto in diretta e non occasionale derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate) essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento. Il vettore, invece, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a sua carico gravante ex art. 1168 c.c., deve provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. (Cass. n. 11194/2003).

Conseguentemente, l'organizzatore del viaggio, anche se i percorsi sono lunghi ed estenuanti, non è responsabile del malore dei turisti a meno che non si riesca a dimostrare il nesso causale fra questo e il percorso.

(di Elena Salemi)

Corte d'Appello di Roma

Sezione IV Civile

Sentenza 24 giugno 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

Dr. Giuseppe Santoro - Presidente -

Dr. Michele Lallo - Consigliere -

Dr. Rosanna Pucci - Consigliere rel. -

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6310 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2002 posta in decisione alla udienza collegiale del 13.6.2008 vertente tra

B.C., Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (già C.R.), in persona del legale rappresentante pro tempore elett. dom.ta in Roma, presso lo studio dell'avv. F.B. e rappresentata e difesa dall'avv. A.P. in virtù di procura a margine dell'atto di appello

Appellante ed appellata incidentale

e

C.A. - C.M. - C.S. - C.M. elett. dom.ti in Roma, presso lo studio dell'avv. G.D. e rappresentati e difesi dall'avv. I.D. in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

Appellati ed Appellanti Incidentali

e

U. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore

Appellata Contumace

OGGETTO: risarcimento danni

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato in data 30 maggio e 1 giugno 1988 A.C. e S., M. e M.C., tutti nella qualità di eredi di A.C., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la C.R. - Soc. Coop. a.r.l. e l'Agenzia di Viaggi Un. - U.A. s.n.c., esponendo: che la C., unitamente al coniuge A.C., aveva partecipato nel mese di giugno 1986 ad un viaggio in Spagna organizzato dalla C.R., con il supporto dell'agenzia di viaggi U.; che nel corso del viaggio, il 30.6.1986, in Siviglia il C. aveva accusato un violento mal di testa con conati di vomito, circostanza tempestivamente portata a conoscenza di altri due partecipanti ai viaggio, i medici dott. L. e dott. R., quest'ultimo presidente dell'istituto organizzatore del viaggio stesso; che, dopo che al C. era stata misurata la pressione, veniva intrapreso il viaggio in pullman per Madrid, percorrendo circa 600 km, di strada sconnessa e dissestata e, fatta tappa a G., al C., che trascorreva a letto l'intera giornata, veniva somministrato dal dott. L. un anticoagulante; che il giorno successivo, malgrado tutti i partecipanti avessero contezza dello stato di salute del C., veniva ripreso, sempre in pullman, il viaggio alla volta di Madrid, nel corso del quale il C. subiva un aggravamento; che solo all'arrivo nella capitale spagnola il malato veniva ricoverato in ospedale, dove decedeva, per emorragia cerebrale, il 17.7.1986; che "il decesso deve imputarsi alla mancata tempestiva attuazione delle idonee cure e soprattutto alla sottoposizione, invece, agli strapazzi ed affaticamenti conseguenti alla prosecuzione del viaggio in pullman sino a M., per il disinteresse mostrato dai rappresentanti della C.R. e dell'agenzia di viaggi". Tanto premesso, gli attori C. - C. chiedevano la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti. Si costituivano in giudizio la C.R. e la U. s.n.c., le quali contestavano la domanda, della quale chiedevano il rigetto, assumendo che la pregressa malattia del C. era stata l'unica causa del suo decesso, mentre nessuna responsabilità poteva essere loro ascritta.

Espletata istruttoria, il Tribunale di Frosinone - Sez. Stralcio con sentenza n. 1174/2001, ritenuta l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1681 c.c., che pone a carico del vettore l'onere di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno, affermava che il comportamento tenuto dagli organizzatori del viaggio, in occasione del malore che aveva colpito il C., era stato gravemente negligente e, dichiarati sia l'Istituto organizzatore del viaggio (C.R.) che la società intermediaria (U. s.n.c.) responsabili in solido dei danni patiti dagli attori, li condannava al pagamento in favore di questi ultimi della somma complessiva di Lire 155.000.000, di cui Lire 15.000.000 per rimborso spese documentate e Lire 140.000.000 a titolo di danni ex art. 2059 c.c., di cui Lire 50.000.000 a favore di A.C., coniuge superstite, e Lire 30.000.000 a favore di ciascuno dei figli superstiti S., M. e M.C., oltre rivalutazione e interessi.

Avverso detta pronuncia proponeva appello, con atto notificato in data 3 luglio 2002, la B.C., Società cooperativa a responsabilità limitata (già C.R.), chiedendo che, in totale riforma della stessa, fosse rigettata la domanda di risarcimento, con condanna degli appellati C. - C. alla restituzione delle somme loro corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Gli appellati A.C. e M., S. e M.C., costituiti, contestavano il gravame, chiedendone il rigetto, e spiegavano appello incidentale chiedendo la condanna degli originari convenuti al risarcimento di tutti i danni richiesti nel giudizio di primo grado. Malgrado la regolare notifica dell'atto di appello principale non si costituiva in giudizio l'appellata U. s.n.c..

La causa, passata in decisione all'udienza collegiale del 23 aprile 2004, veniva rimessa sul ruolo istruttorio perché gli appellati C. e C. provvedessero alla notificazione alla società rimasta contumace dell'atto di appello incidentale. Provveduto all'incombente, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, era trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 13 giugno 2008.

 

Motivi della decisione

 

L'appellante B.C. censura sotto vari profili, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, l'impugnata sentenza che, avendola ritenuta responsabile, unitamente alla U. s.n.c., del decesso di A.C., l'ha condannata, in solido con detta società, al pagamento in favore di A.C. e di S., M. e M.C., rispettivamente coniuge e figli del defunto, della complessiva somma di Lire 155.000.000 oltre rivalutazione e interessi. In particolare, con il primo motivo di gravame, relativo alle "norme applicabili alla fattispecie in esame", l'appellante assume che il giudice di prime cure ha errato nell'individuare tali norme nell'art. 1681 c.c., disposizione che regola, nell'ambito della disciplina del contratto di trasporto, la responsabilità del vettore, nella legge n. 1084/1977, che regolamenta il contratto di viaggio nella sua interezza, e nell'art. 1 legge 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria, atteso che "nel presente giudizio non sussiste alcuna circostanza fattuale che possa ragionevolmente e correttamente ricondurre l'interprete alla situazione astratta prevista dal legislatore nell'art. 1681 citato".

Secondo l'appellante - atteso che il C. ha accusato il primo malore, al mattino, nella sua camera d'albergo e dopo altri episodi simili, via via più gravi, alternati a brevi miglioramenti, occorsigli in vari momenti della gita in Spagna, fu poi ricoverato in ospedale, dove venne per quindici giorni sottoposto a cure ed interventi e dove, infine, venne a mancare - deve rilevarsi che "il sinistro occorso al C. non ha avuto luogo né in occasione di uno dei trasporti effettuati durante il viaggio né in occasione di quelle operazioni preparatorie ed accessorie durante le fermate che, per costante giurisprudenza, si considerano alla stregua del trasporto vero e proprio".

L'appellante aggiunge - con riferimento alla legge n. 1084/1977, richiamata dal primo giudice, che all'art. 1 distingue le varie figure coinvolte costantemente in qualsiasi contratto di viaggio, vale a dire l'organizzatore di viaggi, l'intermediario di viaggi e il viaggiatore - che il Goa ha "grossolanamente equivocato" nel considerare l'allora C.R. come organizzatore di viaggi e l'Agenzia di viaggi U. s.n.c. come intermediario di viaggi, ritenendole uniche responsabili in solido del danno patito dagli attori: non può invero qualificarsi "un ente (quale la banca), che promuove e quindi organizza in senso atecnico l'annuale gita sociale con i suoi soci e clienti, come organizzatore di viaggi nel senso tecnico - giuridico della Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 recepito dall'art. 1 legge 1084/1977; egualmente erronea sarebbe la qualifica di intermediario di viaggi, poiché mancherebbero alla banca i requisiti, richiesti da detta legge, della abitualità di tale attività di "intermediazione", effettuata invece solo occasionalmente, al massimo una volta all'anno, e della onerosità di tale attività, atteso che la Cassa Rurale non solo non riceveva corrispettivi per la sua attività, ma anzi riconosceva al vero organizzatore, il tour operator Un. s.n.c., un contributo che si aggiungeva alle quote versate dai singoli soci - viaggiatori. Con il secondo motivo di gravame, relativo al "nesso di causalità tra il fatto del vettore e l'evento lesivo del trasportato", l'appellante assume che "l'evento morte del C. non è avvenuto a causa del trasporto né in occasione dello stesso" e che comunque è "del tutto erroneo ed arbitrario ritenere la B.C.(allora C.R.) vettore, perché il vettore fu invece l'azienda di trasporto spagnola alla quale si era affidata l'Agenzia di Viaggi U. s.n.c. o a cui si era affidato il tour operator dal quale a sua volta l'Agenzia U. acquistò il pacchetto di viaggio"; aggiunge che "gli attori non hanno provato l'esistenza del nesso causale tra la condotta del vettore, mai convenuto in giudizio, peraltro, e l'evento lesivo per il quale hanno chiesto alla Banca il risarcimento". Tale prova era, comunque, impossibile da fornire, non essendo stato l'evento lesivo oggettivamente causato da fatto del vettore, con il quale peraltro la Banca non s i identifica. Invero, i n tutti gli scritti difensionali degli attori "non compare la deduzione di un solo fatto specifico del vettore atto ad aver causato l'evento lesivo", ma solo una asserita e mai provata né confermata dai testi "particolare tortuosità e gravosità delle strada spagnole": circostanza suggestiva ma del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza della responsabilità di un qualsiasi vettore". Con il terzo motivo di gravame, relativo a "negligenza della (allora) C.R.", l'appellante, assume di essere stata dichiarata responsabile del danno subito dagli attori e condannata al relativo risarcimento senza che la stessa "abbia potuto agire in alcun modo e per mezzo di alcun rappresentante presente in Spagna", atteso che l'allora presidente dott. R. partecipava al viaggio da semplice gitante e aveva pagato la quota stabilita; aggiunge che non è ammissibile pretendere, come sostenuto dagli attori, "la presenza di un medico preposto dall'organizzatore su ogni pullman che si fa partire per un viaggio" e che se i due sanitari che partecipavano al viaggio avevano commesso errori diagnostici nel non valutare correttamente la sintomatologia presentata dal paziente C., gli stessi dovevano essere chiamati a rispondere personalmente ed esclusivamente per il loro operato.

In ogni caso "gli stessi attori non hanno dedotto alcun fatto specifico del vettore dal quale sarebbe derivato, conseguentemente, l'evento funesto". Infine, con il quarto motivo, relativo al "danno ex art. 2059 c.c.", l'appellante assume che quello regolato da detta norma è il c.d. danno non patrimoniale, che deve essere risarcito solo nei casi tassativamente determinati dalla legge: il primo è quello previsto dall'art.89 comma 2 c.p.c. per l'ipotesi di scritti difensivi contenente espressioni sconvenienti ed offensive; il secondo quello di cui all'art. 185 c.p., che subordina l'accoglimento della pretesa risarcitoria alla qualificazione, anche solo ipotetica, del fatto lesivo come fattispecie criminale. Orbene, valutando rigorosamente le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, "assurda ed abnorme" appare la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'appello proposto dalla B.C. appare, sulla scorta delle risultanze processuali, meritevole di accoglimento. Deve premettersi che i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti, sulla base delle precise, circostanziate e concordanti deposizioni, non contraddette da altre emergenze processuali, rese nel giudizio di primo grado dai testi L.C. e A.R., indotti da parte attrice, nei seguenti termini.

La mattina del 30.6.1986, allorché la comitiva italiana si trovava in albergo a S., A.C. riferì ad entrambi i testi, componenti di detta comitiva, di avere un forte dolore alla testa, con conati di vomito; del fatto furono avvertiti due medici che partecipavano al viaggio, il dott. L. e il dott. R.. Quest'ultimo accompagnò il C. in un vicino ambulatorio, dove gli fu misurata la pressione e al ritorno in albergo entrambi riferirono che 'la pressione stava a posto".

Le condizioni del C. erano migliorate e la mattina seguente il gruppo ripartì per Madrid con il pullman, fermandosi a Granada; il pomeriggio il C., mentre gli altri partecipanti al viaggio, compresa la moglie, visitavano la città, rimase in albergo per riposare e il mattino seguente si presentò alla partenza per Madrid dicendo che "si sentiva molto meglio". Peraltro, durante il viaggio, il C. accusò disturbi e arrivati nella zona di L. si sentì male, tanto che i due medici che facevano parte della comitiva affermavano che la situazione era "piuttosto grave" ed era necessario il ricovero del C. in ospedale; su consiglio della guida spagnola si decise, quindi, di proseguire il viaggio alla volta di Madrid, che distava circa un'ora - un'ora e mezzo. All'arrivo nella capitale spagnola il C. fu accompagnato con un taxi in ospedale dalla moglie e dal dott. L..

Sulla scorta di siffatte risultanze prive di fondamento appaiono le affermazioni del primo giudice secondo cui "l'esame dei fatti, nella loro cronologia, dimostra chiaramente che il comportamento tenuto nell'occasione dagli organizzatori del viaggio o dai loro preposti deve essere ritenuto gravemente negligente....e quanto meno azzardato ed improvvido", sicché sia l'Istituto organizzatore del viaggio (C.R.) che la Società intermediaria (Agenzia Viaggi Un.) devono essere ritenuti responsabili in solido del danno patito dagli attori.

Le indicate risultanze processuali rendono, inoltre, evidente l'inapplicabilità alla fattispecie dall'art. 1681 c.c., come erroneamente sostenuto dal primo giudice, nonna che, nel sancire la responsabilità del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, richiede l'esistenza di un nesso causale tra l'evento dannoso e il viaggio e quindi tra l'evento dannoso e il veicolo di locomozione, che del viaggio costituisce il mezzo (Cass. n. 11198/2003).

Infatti, come noto, nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta e non occasionale derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate) essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a sua carico gravante ex art. 1168 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. (Cass. n. 11194/2003).

Nel caso di specie, invero, pur dovendosi affermare la legittimazione passiva della allora C.R., per avere comunque partecipato alla organizzazione del viaggio in Spagna, affidandosi alla Agenzia di viaggi Un. - e prescindendosi peraltro, perché irrilevante per le considerazioni già svolte e per quelle che seguono, dalla qualificazione di organizzatore di viaggi o di intermediario di viaggi alla stessa attribuibile - deve rilevarsi che in ogni caso non sussiste alcun nesso di causalità tra il malore che colpì il C. durante il suo soggiorno in Spagna e l'attività posta in essere dagli organizzatori del viaggio in esecuzione del trasporto.

Richiamate le sopra riportate de posizioni testimoniale è, in vero, evidente che nella vicenda per cui è processo l'attività di trasporto non ha svolto alcun ruolo nella determinazione del malore e successivo decesso di A.C. e che le affermazioni del primo giudice in ordine ai "gravosi spostamenti" cui il malato sarebbe stato sottoposto e all'"estenuante trasferimento" in pullman d alla regione della Mancia a Madrid (distante, secondo i testi, appena un'ora - un'ora e mezzo di marcia) sono state recisamente smentite dalle citate concordanti deposizioni dei testi escussi. Né potrebbe affermarsi la responsabilità dell'allora C.R. ai sensi dell'art. 2043 c.c., come sostenuto dagli appellati C. - C. nei propri scritti difensivi, atteso che non si rinviene in atti alcuna condotta, attribuibile all'istituto bancario, tale da "determinare l'aggravamento delle conseguenze patologiche del C.".

Deve invero rilevarsi - a parte ogni considerazione sulla veste di rappresentante dell'allora C.R. rivestita in occasione del viaggio dal dott. R., all'epoca presidente dell'Istituto, che appare perlomeno opinabile - che comunque il malore che aveva colpito il C., come riferito dai testi e non contraddetto da altre risultanze, era apparso inizialmente di scarsa rilevanza, tanto che, successivamente al giorno di riposo a Granata, il C. si era presentato alla partenza per Madrid affermando di sentirsi "molto meglio". Solo durante il tragitto, nella zona della Mancia, distante dalla capitale un'ora - un'ora e mezzo di strada circa, le condizioni dell'uomo si erano aggravate, tanto che i due medici che facevano parte della comitiva, uno dei quali era il dott. R., affermarono la necessità di un ricovero: la decisione di proseguire il viaggio per la ormai vicina Madrid, anche su consiglio della guida spagnola, appare dunque ragionevole, proprio al fine di assicurare al paziente un'assistenza sanitaria migliore di quella che poteva essergli fornita in un piccolo ospedale di provincia.

Per tutte le suesposte considerazioni, che consentono altresì di affermare l'infondatezza dell'ulteriore assunto degli appellati in ordine alla responsabilità dell'istituto bancario anche ai sensi dell'art. 1710 c.c., s'impone l'accoglimento dell'appello proposto dalla B.C.: va, conseguentemente, rigettata la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'istituto appellante da A.C. e da M., S. e M.C., i quali vanno conseguentemente condannati, in via solidale, alla restituzione in favore dell'appellante della somma di Euro 123.115,82 che, dal verbale di pagamento in atti, redatto in data 10.7.2002 dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso il Tribunale di Frosinone, sez. Distaccata di Alatri, risulta essere stata loro corrisposta in detta data dalla B.C. in esecuzione della gravata sentenza del Tribunale di Frosinone. Su detta somma decorrono gli interessi legali dal 10.7.2002 all'effettivo soddisfo.

Dalle ragioni di accoglimento dell'appello principale discende il rigetto dell'appello incidentale proposto da A.C. e dai figli M., S. e M.C. al fine di conseguire il risarcimento dei danni tutti richiesti nel giudizio di primo grado, risarcimento che, secondo gli appellanti incidentali, dovrebbe comprendere il danno biologico iure successionis: la domanda di liquidazione di detto danno ulteriore dovrebbe, peraltro, essere considerata nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e, come tale inammissibile, atteso che, come risulta dal verbale di precisazione delle conclusioni del 10.7.2000, nel giudizio di primo grado gli eredi del C. avevano chiesto unicamente il rimborso della somma di Lire 15.000.000, relativa alle spese sostenute dai familiari del deceduto per viaggi e soggiorno in Spagna e per il trasporto in Italia della salma, e la liquidazione del danno morale patito, domande che il giudice di primo grado aveva entrambe accolte.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda processuale in esame per dichiarare integralmente compensate tra l'appellante Banca e gli appellati C. - C. le spese di lite relative a entrambi i gradi del giudizio.

Per quanto attiene, infine, alla domanda proposta dagli appellati Cel. - C. nei confronti della U. s.n.c., deve rilevarsi che la pronunzia di primo grado di condanna nei confronti di detta società non ha formato oggetto di gravame; peraltro gli appellanti incidentali, sia nell'atto di citazione di appello per integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. notificato a detta società il 23.8.2004 che negli altri scritti difensivi hanno formulato espressa rinuncia all'azione nei confronti della stessa per intervenuta transazione ed hanno chiesto che sia dichiarata la conseguente cessazione della materia del contendere. In accoglimento di detta richiesta va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra la U. s.n.c. e gli appellati C. - C., con integrale compensazione tra dette parti delle spese di lite del presente giudizio di appello.

 

P.Q.M.

 

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla B.C., Società Cooperativa a Responsabilità Limitata avverso la sentenza n. 1174/2001 del Tribunale di Frosinone, nonché sull'appello incidentale proposto da A.C., M.C., S.C. e M.C., così provvede:

- accoglie l'appello proposto dalla B.C. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, rigetta la domanda di risarcimento proposta nei confronti di detta B. da A.C., M.C., S.C. e M.C., che condanna, in via solidale, a restituire alla Ba.Cr. la somma di Euro 123.1 15,82, oltre interessi legali dal 10 luglio 2002 all'effettivo soddisfo;

- rigetta l'appello incidentale proposto da A.C., M.C., S.C. e M.C.;

- dichiara interamente compensate tra l'appellante Banca egli appellati C. - C. le spese processuale del doppio grado del giudizio;

- dichiara cessata la materia del contendere tra A.C. e M.C., S.C. e M.C. e la U. s.n.c. e compensate tra dette parti le spese di lite del giudizio di appello.


Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2009.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2011.

 

 

da Altalex

Venerdì, 07 Ottobre 2011
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