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Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Limiti dei massimali – Interessi e rivalutazioni oltre il massimale – Specifica domanda – Necessità – Esclusione

(Cass. Civ, sez. III, 19 luglio 2005, n. 15213)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore l’obbligazione dell’assicuratore ha ad oggetto la corresponsione dell’indennità al danneggiato entro i limiti del massimale di polizia, peraltro superabile – limitatamente ad interessi e rivalutazione – nei casi in cui l’assicuratore mantenga un comportamento ingiustificatamente dilatorio. A tal obbligazione nei confronti del danneggiato può, peraltro, aggiungersi, a carico dell’assicuratore, un’ulteriore e diversa obbligazione, nei riguardi del danneggiante-assicurato, sul quale sia venuto, in definitiva, a gravare l’onere economico del danno provocato dal colpevole ritardo con cui è stato corrisposto l’indennizzo al danneggiato, che è legittimo a pretendere il ristoro di tale danno facendo valere a sua volta quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita da mala gestio, che si differenzia, peraltro, dalle conseguenze che l’assicuratore subisce nei suoi rapporti con il danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante-assicurato, l’ammontare quest’ultimo sia costretto a rifondere in più rispetto all’importo che sarebbe stato obbligato a corrispondere se l’assicuratore si fosse comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo, non trascurando di attivarsi tempestivamente per il pagamento del dovuto. Da tanto consegue che, mentre la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall’art. 1224 c.c. (in quanto debito da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria), quella nei riguardi del danneggiante-assicurato), quella nei riguardi del danneggiante-assicurato si colloca nell’ambito della disciplina della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione in pendenza di un comportamento contrario a diligenza a buona fede. Ai fini del superamento del massimale per interessi e rivalutazione è, peraltro, sufficiente che il danneggiato, esercitando l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, formuli una specifica domanda volta al riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale.

Lunedì, 10 Ottobre 2011
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