Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), la condotta di colui che attestando circostanze non corrispondenti al vero abbia annullato un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142, comma 9, c.s.. A tal fine, non rileva la cessazione della qualità di pubblico ufficiale, poiché l’art. 360 c.p. stabilendo che quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo, pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. (Tribunale Penale di Matera, 12 marzo 2011) |
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