La revoca della patente di guida ha natura vincolata per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e per coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla l. 27 dicembre 1956 n. 1422, mentre per le persone condannate a pena detentiva, non inferiore tre anni, ha carattere discrezionale, essendo possibile solo quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Pertanto, è legittima la revoca della patente di guida disposta per chi è stato sottoposto a misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due) unicamente in ragione del presupposto applicativo previsto dall’art. 120 c.s., espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento di revoca.
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