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Giurisprudenza di merito - Se il Giudice di pace è parte si applica l’art. 30 bis c.p.c.

(Tribunale di Monza, sez. I civile, sentenza del 23 giugno 2011)

L’articolo 30 bis del codice di procedura civile trova applicazione anche a coloro che esercitano le funzioni di Giudice di Pace nell’ambito del Distretto nel quale è situato l’ufficio ritenuto territorialmente competente.
E’ questo il principio affermato dal Tribunale di Monza, sezione I civile, con sentenza 23 giugno 2011 in analogia a quanto già affermato dalla Cassazione in materia penale.
In particolare, il ragionamento del Giudice Unico si fonda sui ripetuti ed espressi richiami contenuti nell’articolo 30 bis c.p.c. all’articolo 11 c.p.p., in quanto quest’ultimo ha trovato riferimenti rilevanti nei principi affermati dalla Corte di Cassazione Penale in ordine alla sua applicabilità alle varie figure di magistrato onorario. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 11 c.p.p. alle figure dei Vice Pretori Onorari, ai componenti delle Sezioni Specializzate Agrarie, ai Giudici Onorari Aggregati e agli esperti privati dei tribunali Minorili.

Inoltre la Cassazione penale ha stabilito che le regole sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati dettate dall’art. 11 codice procedura penale si applicano anche ai Giudici di Pace, atteso il carattere non episodico dell’esercizio della giurisdizione e l’inserimento di tale figura professionale tra gli organi deputati all’amministrazione della giustizia ai sensi del vigente art. 1 primo comma dell’Ordinamento Giudiziario. Risulta di tutta evidenza che i medesimi principi siano applicabili anche al processo che sia incardinato da detta figura di magistrato in sede civile.

Nel caso di specie, un giudice di pace conveniva in giudizio un’associazione per la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di molteplici condotte diffamatorie. La causa veniva radicata, esercitando le opzioni previste dall’articolo 20 del c.p.c., presso un giudice appartenente a quel distretto nel quale svolgeva le funzioni il magistrato parte della causa (Cass. Ord. 23.6.2009, n. 14761). Al riguardo, i convenuti eccepivano l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Il Tribunale di Monza, pur in assenza di specifiche pronunzie in materia della Cassazione civile, ha ritenuto applicabile al caso di specie l’articolo 30 bis c.p.c., dichiarando la propria incompetenza territoriale ed affermando quella del Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 11 c.p.p.

(Nota di Alessandro Ferretti)

 

Tribunale di Monza
Sezione I Civile
Sentenza 23 giugno 2011

 

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione I Civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in persona del magistrato

dott. PIERO CALABRO’
in funzione di Giudice Unico

 

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al RG n.9000/2010, promossa con atto di citazione notificato in data 28.7.2010

da

B. G. A., rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso lo studio di Monza via Ambrosini n.1................ATTORE

 

contro

Associazione SOS UTENTI, rappresentata e difesa dall’avv.P.Carminati e domiciliata presso la Cancelleria di questo Tribunale….........CONVENUTA

S. C., rappresentato e difeso dagli avv.Marco e Raffaele Rigamonti, presso lo studio dei quali in Lecco viale Turati n.71 ha eletto domicilio..................................................................................CONVENUTO

Oggetto della causa:risarcimento danni da fatto illecito

All’udienza del 14.4.2011 i procuratori delle parti precisavano le

C O N C L U S I O N I

come da fogli allegati al processo verbale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 28.7.2010 B. G. A., Giudice di Pace presso la Sezione distaccata di Missaglia-Lecco, conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Associazione SOS UTENTI ed il suo delegato S. C. per sentirli condannare al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di molteplici condotte diffamatorie.

L’Associazione SOS Utenti e S. C., ritualmente costituiti in giudizio, contestavano l’avversa domanda e ne chiedevano la reiezione.

Eccepivano, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, con particolare riferimento alla norma di cui all’art.30bis Cpc.

Compiutamente trattato il processo e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di incompetenza del Tribunale di Monza ai sensi dell’art.30bis primo comma CPC, sollevata dalla difesa dei convenuti, è fondata.

La norma dispone che “le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del CPP”.

La Corte di Cassazione civile ha statuito che la norma in esame debba essere applicata quando l’attore, esercitando una delle opzioni previste dall’art.20 del Codice di Procedura Civile, abbia adìto un giudice appartenente a quel distretto nel quale svolge le funzioni il magistrato che sia parte della causa (Cass. Ord.23.6.2009 n.14761).

Dunque, avendo nel caso di specie B. G. A -Giudice di Pace nel medesimo distretto in cui è sito il Tribunale di Monza- esercitato la predetta opzione e radicato la controversia innanzi a questo ufficio, non può che procedersi, in via preliminare rispetto ad ogni altra questione attinente la competenza territoriale, all’esame dell’eccezione sollevata dai convenuti ai sensi dell’art.30bis Cpc.

In particolare, come lo stesso attore ha ripetutamente riconosciuto nei propri scritti difensivi, rilevante è stabilire se tale norma trovi applicazione anche a coloro che esercitano funzioni di Giudice di Pace nell’ambito del Distretto nel quale è situato l’ufficio ritenuto territorialmente competente, come tale adìto dalla parte attrice.

Reputa il giudicante che, quand’anche non risultino specifiche pronunzie in materia della Cassazione Civile, la questione debba essere risolta mediante l’affermazione di applicabilità dell’art.30bis Cpc al caso di specie.

In realtà, nella motivazione della pronunzia 3.4/20.5.2003 n.7891 la Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite ebbe, incidenter tantum, a non escludere l’applicabilità di tale disposizione ad un Giudice di Pace, peraltro ritenendo la questione irrilevante non essendo “in predicato lo svolgimento di queste funzioni da parte dell’interessato”.

Ad ogni buon conto, poiché l’art.30bis CPC espressamente e ripetutamente opera un richiamo all’art.11 CPP, appaiono utili e sicuramente rilevanti le statuizioni ed i principi affermati dalla Corte di Cassazione Penale, quanto al rilievo di tale ultima disposizione ed alla sua applicabilità alle varie figure di magistrato onorario.

La risposta affermativa a tale questione è stata più volte ribadita in tale sede, avuto riguardo alle figure dei Vice Pretori Onorari (Cass.11.10.1999 n.5532 e Cass.30.6.1997 n.4516), ai componenti delle Sezioni Specializzate Agrarie (Cass. 10.6.1999 n.4307), ai Giudici Onorari Aggregati (Cass.21.2.2001 n.3105) e agli esperti privati dei Tribunali Minorili (Cass.10.5.2000 n.3481).

Principi e criteri uniformi a tali decisioni sono:

-lo stabile e pieno esercizio delle funzioni giudiziarie nel distretto;

-l’irrilevanza della maggiore o minore ampiezza delle attribuzioni.

Con particolare riferimento alle funzioni svolte dal Giudice di Pace, la Corte Suprema Penale ha, successivamente, applicato i medesimi principi e criteri, così statuendo: “Le regole sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati dettate dall’art.11 codice procedura penale si applicano anche ai Giudici di Pace, atteso il carattere non episodico dell’esercizio della giurisdizione e l’inserimento di tale figura professionale tra gli organi deputati all’amministrazione della giustizia ai sensi del vigente art.1 primo comma dell’Ordinamento Giudiziario” (vedansi: Cass.24.4.2001 n.24837; Cass.11.7.2003 n.30568; Cass.16.6.2009 n.28889).

Ovviamente, i medesimi principi appaiono applicabili anche al processo che sia incardinato da detta figura di magistrato in sede civile.

A nulla rileva l’allegata minor comunanza di spazi ed interessi rispetto ai magistrati togati, non potendosi certo operare un’applicazione alternata della norma di cui all’art.30bis CPC alle ipotesi di radicamento della causa, per ragioni di valore, innanzi all’ufficio del Giudice di Pace piuttosto che a quello del Tribunale (come del resto sarebbe potuto accadere nell’ipotesi qui esaminata, qualora l’attore avesse contenuto le proprie pretese risarcitorie entro i limiti di cui all’art.7 CPC).

Deve, conseguentemente, essere dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Monza ai sensi dell’art.30bis CPC, competente essendo ex art.11 CPP il Tribunale di Brescia.

Le spese processuali possono essere dichiarate compensate tra le parti, alla luce della indubbia novità civilistica della questione trattata. 

 

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda svolta con atto di citazione notificato in data 28.7.10 da B- G. A. nei confronti di Associazione SOS UTENTI e S. C., così provvede:

1) dichiara la propria incompetenza ex art.30bis Cpc;

2) assegna, ex art.50 Cpc, termine di mesi tre per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Brescia;

3) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

MONZA, 23.6.2011

IL GIUDICE UNICO

(dott. Piero Calabrò)

 

 

da Altalex

 

 

 

Giovedì, 07 Luglio 2011
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