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Giurisprudenza di merito - Non risponde del sinistro il proprietario dell’auto parcheggiata in divieto di sosta

(Tribunale Rieti, ordinanza 1 marzo 2011)
 

La violazione commessa dal conducente di un’autovettura parcheggiata in divieto di sosta non si pone in rapporto di causalità con l’evento-morte conseguente al sinistro stradale. E’ quanto ha stabilito il GIP presso il Tribunale di Rieti, con l’ordinanza 1° marzo 2011, con la quale ha escluso la responsabilità del proprietario dell’auto per la morte di un motociclista avvenuta a seguito dell’urto violento di quest’ultimo con il pneumatico anteriore sinistro del mezzo.

Come confermato dall’orientamento giurisprudenziale dominante, la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare.

Il giudice territoriale evidenzia come, in tema di delitti colposi, ai fini dell’elemento soggettivo, per potere formalizzare l’addebito non sia sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, essendo necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva. “Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta «concretizzazione del rischio», che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell’evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l’evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire”.

Nella fattispecie, la norma cautelare violata (ovvero art. 150, d.p.r. 495/92) non aveva la finalità di impedire che i veicoli parcheggiati sull’area zebrata venissero urtati da altri veicoli, bensì quella di non sovraccaricare il margine della carreggiata e di evitare il possibile franamento della scarpata posta al lato della strada.

In conclusione, “La presenza della vettura si è posta in correlazione con l’evento morte soltanto da un punto di vista di causalità materiale, il che non è sufficiente a fondare una responsabilità per colpa in quanto a tal fine è necessario che l’evento verificatosi fosse concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire”.

(Nota di Simone Marani)

 

Tribunale di Rieti

Sentenza 1° marzo 2011

N. 1339/10 R.G. (mod. 44)

N. 2892/10 R.G. GIP

TRIBUNALE DI RIETI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 409 e ss. c.p.p.)

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Fanelli, letti gli atti del suindicato procedimento penale contro ignoti in ordine al reato di cui all’art. 589 c.p.;

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero;

vista l’opposizione spiegata dalla p.o. D. A.;

udite le conclusioni delle parti all’udienza camerale del 24.2.2011;

OSSERVA

Dagli atti d’indagine è emerso che verso le ore 23.00 del 29.3.2010 D. D., nato a Roma il ****, mentre si trovava in Montopoli di Sabina a percorrere via Vittorio Veneto a bordo del motociclo Kawasaki 600 tg. *******, perdeva il controllo del mezzo e, dopo aver strisciato sull’asfalto per circa 22 metri, impattava violentemente con il casco contro lo pneumatico anteriore sinistro dell’autovettura Bmw 316 tg. ******* – di proprietà di P. M. – in sosta sul margine sinistro della carreggiata: il D. decedeva sul posto a causa della frattura della base cranica.

Il c.t. del p.m., ing. M. S., accertava che il conducente del motociclo procedeva ad una velocità non inferiore ad 80 km/h a fronte di un limite vigente di 50 km/h: lo stesso ha escluso che la caduta potesse essere stata originata da un guasto meccanico (non rilevato) ed ha ritenuto che la causa più probabile fosse stata la velocità non adeguata allo stato dei luoghi (limite di 50 km/h, carreggiata stretta e a doppio senso di marcia, orario notturno e presenza di un dosso) ovvero ad un malore del conducente.

Il perito ha chiarito, inoltre, che nel tratto di strada ove era parcheggiata la Bmw – contrassegnato da zebrature oblique – la sosta era vietata ai sensi dell’art. 150 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, secondo cui nelle zone contrassegnate da zebrature oblique non sono consentiti il transito e la sosta dei veicoli. Lo stesso ha spiegato che poiché l’area zebrata era posta fra il margine della carreggiata ed una scarpata erbosa discendente, verosimilmente la zebratura era finalizzata ad evitare che i veicoli venissero parcheggiati su quel tratto di strada sovraccaricandolo.

Il p.m., in data 30.8.2010, richiedeva l’archiviazione del procedimento in quanto non era dimostrato che la presenza del veicolo in divieto di sosta avesse costituito una concausa dell’evento, non potendosi escludere che, in assenza dell’autovettura, il D. avrebbe impattato uno dei numerosi ostacoli posti in quel tratto di carreggiata (tra cui anche un albero), che costeggiava una ripida scarpata.

In data 17.9.2010 la persona offesa D. A. – padre del deceduto – presentava opposizione alla predetta richiesta di archiviazione assumendo che un fattore concausale del tragico evento era costituito dalla pessima manutenzione della carreggiata (delimitata da una banchina erbosa oltre la quale era presente un’insidiosa scarpata non protetta), dalla presenza di un repentino cambio di pendenza (dosso) localizzato subito prima del punto di caduta, dall’assenza di segnaletica stradale di pericolo e dalla scarsa illuminazione. Altro profilo concausale dell’evento, sempre secondo l’opponente, era rappresentato dalla posizione dell’autovettura Bmw (in divieto di sosta), atteso che – come accertato dal c.t. di parte, ing. S. F. – in assenza del predetto veicolo il D. avrebbe proseguito la sua corsa per altri 5/6 metri finendo, così, nella scarpata, libera da ostacoli, «senza subire alcun impatto che ne avrebbe potuto determinare lesioni mortali».

Ritiene questo giudice che il procedimento in oggetto debba essere archiviato, non sussistendo sufficienti elementi per sostenere l’accusa in dibattimento.

Non può affermarsi, invero, che la violazione commessa dal conducente dell’autovettura si sia posta in rapporto di causalità con l’evento morte.

In proposito, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire (cosiddetta causalità della colpa), poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (Cass. pen., sez. IV, 23.4.2009, Cingolani). Nello stesso senso si vedano: Cass. pen., sez. IV, 17.5.2006, Bartalini, secondo cui in tema di delitti colposi, ai fini dell’elemento soggettivo, per potere formalizzare l’addebito colposo non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero «versari in re illicita»: ne consegue che occorre verificare la cosiddetta «concretizzazione del rischio», che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell’evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l’evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell’agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire; Cass. pen., sez. IV, 6.11.2009, Morelli; Cass. civ., sez. III, 5.5.2009, n. 10285; Cass. civ., sez. III, 31.5.2005 n. 11609.

Nel caso di specie, la norma cautelare violata (art. 150, d.p.r. 495/92) non aveva la finalità di impedire che i veicoli parcheggiati sull’area zebrata venissero urtati da altri veicoli, bensì quella di non sovraccaricare il margine della carreggiata e di evitare il possibile franamento della scarpata posta al lato della strada (cfr. pag. 16 della consulenza tecnica di parte): pertanto, la presenza della Bmw si è posta in correlazione con l’evento morte soltanto da un punto di vista di causalità materiale, il che non è sufficiente a fondare una responsabilità per colpa in quanto a tal fine è necessario che l’evento verificatosi fosse concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire.

In altre parole, ove in quel tratto fosse stata consentita la sosta dei veicoli, l’urto fra il il motociclista ed il veicolo ivi parcheggiato si sarebbe verificato comunque, senza che la violazione della norma sul divieto di sosta – in concreto verificatasi – abbia in alcun modo aumentato le probabilità di verificazione dell’evento medesimo. Diverso, invece, sarebbe il caso di un urto contro un veicolo parcheggiato in doppia fila subito dopo una curva a gomito in orario notturno: in tale ipotesi il conducente del veicolo in divieto di sosta violerebbe, oltre alla norma che prevede il divieto di sosta (colpa specifica), anche la norma di comune prudenza che vieta di lasciare i veicoli in posizione tale – in relazione allo stato dei luoghi – da rappresentare un pericolo per gli altri utenti della strada (colpa generica); in tal caso la violazione avrebbe ad oggetto una norma cautelare (di comune prudenza) volta proprio alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, cosicchè il predetto conducente sarebbe chiamato a rispondere dell’evento lesivo eventualmente verificatosi.

Quanto agli altri profili di colpa prospettati dall’opponente a carico dell’ente proprietario della strada (cattiva manutenzione della stessa, scarsa illuminazione, assenza di segnaletica di pericolo), deve rilevarsi quanto segue: il fatto che la scarpata laterale non fosse protetta non ha spiegato alcuna influenza sulla dinamica del sinistro de quo atteso che il D. non è caduto nella scarpata, ma è deceduto a seguito dell’urto con lo pneumatico dell’autovettura Bmw; la circostanza della scarsità dell’illuminazione non risulta da alcun accertamento o atto d’indagine e comunque non vi è prova che essa sia stata all’origine dell’incidente; parimenti, quanto all’assenza di segnaletica circa la presenza del dosso, non è stato provato che la caduta del D. sia avvenuta a causa di esso – ben potendo la perdita del controllo del mezzo essere stata causata dell’eccessiva velocità, come ipotizzato dal consulente tecnico del p.m. – e dunque non è dimostrabile che in presenza di detta segnaletica l’evento non si sarebbe verificato.

P.Q.M.

Rigetta la proposta opposizione, dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al p.m.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rieti, 1.3.2011

IL GIP



da altalex

 

 

Lunedì, 04 Aprile 2011
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