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Giurisprudenza

da Il Centauro n. 144

Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE DI MONZA
Sentenza  8 ottobre 2009,  n.  00561

 

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Alcooltest - Assunzione prolungata di farmaco - Alterazione del risultato - Insussistenza del reato
Non sussiste il reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., qualora il risultato dell’alcooltest abbia rilevato una percentuale di alcool oltre i limiti consentiti a causa dell’assunzione prolungata di un farmaco (nella specie Listerine) e, comunque, non si siano evidenziati, al momento della contestazione, gli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza.
(Trib. Pen. di Monza, 8 ottobre 20096, n. 561) [RIV-1007-8P643] Art. 186

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Opposizione a decreto penale n, 453/09 emesso da questo ufficio, per l’effetto revocato. CL. (libero, presente) ha chiesto procedersi con rito abbreviato condizionata all’audizione di un consulente, e in subordine non condizionato, quest’ultimo ammesso dal giudice. La tesi difensiva si basa sul fatto che in atti risulta una prescrizione del farmaco “Listerine” in data 2 aprile 2008 nei confronti dell’imputato (tenuto a un’assunzione tre volte al giorno in ragione di una gengivite). Il fatto è del 9 aprile 2008. Vi è in atti consulenza tecnica a firma dott. M. M., comprovata da una sorta di esperimento giudiziario fatto in casa (nello studio dello stesso avvocato difensore), ovviamente non tale ai sensi del codice di procedura; è emerso che la presenza di vapori di alcol conseguenti all’assunzione del farmaco possono condurre ad alterazioni del risultato dell’alcoltest. Nel concreto poi la circostanza dell’assunzione del Listerine è stata portata a conoscenza dell’autorità (ricorso al giudice di Pace) non immediatamente al momento della contestazione, perché in tale fase l’indagato non era a conoscenza della circostanza che il suddetto medicinale contenesse una percentuale di alcol.
Per quanto sia dubbio che l’imputato abbia assunto il farmaco verso le 4 del mattino, è altresì verosimile nel senso che può integrare un ragionevole dubbio, che precedenti, plurime assunzioni possano avere avuto effetti anche a distanza di tempo; del resto, si consideri poi che il verbale di contestazione non evidenzia gli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza; è vero che c’è un richiamo in tale senso nell’annotazione dell’attività d’indagine, ma il punto non è specificato, ossia non è stato indicato in concreto quali fossero suddetti sintomi, il che è oggettivamente anomalo; l’impressione quindi è che il richiamo suddetto integri una clausola di stile pressoché naturalmente presenti in tale atto. In conclusione, occorre quantomeno riconoscere il ragionevole dubbio.  (Omissis) [RIV-1007-8P643] Art. 186

 

Massimario di Merito e di Legittimità

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Mancata audizione richiesta dall’interessato in sede amministrativa - Nullità dell’ordinanza ingiunzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione al c.s.
Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Vizi di motivazione rispetto alle deduzioni difensive in sede amministrativa - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione al c.s.
In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689- la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell’art. 204 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in guanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni. (Cass. Civ., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786) [RIV-1004P297] - Art. 204

Veicoli - Immatricolati all’estero - Circolazione nel limite temporale di un anno.
La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell’art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine; né può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che tale veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro del Paese di provenienza, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l’immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7. (Cass. Civ., Sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25677) [RIV-1004P301] - Artt. 93 - 132

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Fede privilegiata - Limiti - Fattispecie in tema di rilevamento del numero di targa di un autoveicolo.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito. (Cass. Civ., Sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25676) [RIV-1004P302] - Art. 141

Responsabilità da sinistri stradali - Colpa del conducente - Investimento di pedone - Attraversamento in ora notturna, scavalcando il guard-rail -  lmprevedibilità ed imprudenza della condotta - Accertamento della sua sussistenza - Conseguenze - Riparto della responsabilità con l’investitore – Necessità.
In tema di circolazione stradale, il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard-rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l’impatto. Pertanto, nella ricostruzione della dinamica del fatto il giudice, ai fini del riparto delle responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., deve ponderare tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti del pedone ed inesperte o negligenti dei conducenti in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul luogo dell’investimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irragionevole cassandola con rinvio, la decisione della Corte di merito che, pur avendo accertato la condotta imprudente ed imprevedibile del pedone, aveva escluso che essa potesse avere concorso a determinare l’evento mortale dello stesso, causato da due sopravvenuti ulteriori investimenti di veicoli). (Cass. Civ., Sez. III, 24 novembre 2009, n. 24689)[RIV-1004P304] - Artt. 141 – 190 - 191

Veicoli - Servizio di piazza - Noleggio di vettura con conducente - Applicazione sulla vettura della scritta “NCC” ed uso di un contachilometri digitale - Illiceità - Esclusione – Limiti.
In caso di esercizio dell’attività di noleggio con conducente, non costituiscono illecito l’applicazione sulla vettura, da parte del gestore del servizio, di una tabella luminosa indicante la scritta “NCC” e l’uso di un contachilometri digitale idoneo a misurare la distanza percorsa nel viaggio con il cliente, qualora detti strumenti di bordo non siano esplicitamente vietati dalla normativa secondaria regolatrice del trasporto locale, posto che ad essa implicitamente rinvia l’art. 85, quarto comma, c.s., avente natura di norma in bianco, che non può ritenersi violata, in virtù del principio di legalità desumibile dall’art. 1 della L. n. 689 del 1981, in assenza di un precetto scritto entrato in vigore anteriormente alla condotta. (Cass. Civ., Sez. II, 4 novembre 2009, n. 23341)[RIV-1004P312] - Art. 85

Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Condotta tipica - Configurazione.
Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 c.s., per la configurabilità del reato “ex” art. 187 c.s. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica). (Cass. Pen., Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 41796) [RIV-1004P313] - Artt. 186 - 187

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Giudizio assolutorio ex art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 - Presupposti - Applicabilità in ragione della sola mancata costituzione dell’Amministrazione - Esclusione - Fondamento - Onere dell’opponente di depositare l’ordinanza ingiunzione - Sussistenza - Applicabilità anche in caso di opposizione al verbale di contestazione di infrazioni al codice della strada – Configurabilità.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, il giudizio assolutorio, emesso ai sensi dell’art. 23, dodicesimo comma, della legge citata, che prevede l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, non può trovare giustificazione adeguata nel solo fatto che l’Amministrazione opposta non si sia costituita, ostandovi il prioritario obbligo del giudice di esaminare gli atti del contesto, che non solo detta Amministrazione, sebbene non costituita, è tenuta a far pervenire ed il giudice, comunque, ad acquisire, ma che lo stesso opponente, quanto meno relativamente al provvedimento impugnato, è tenuto ad allegare al ricorso, in forza della disposizione di cui all’art. 22, comma terzo, della medesima L. n. 689, la quale, pur menzionando l’ordinanza-ingiunzione, è applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 204 bis c.s., anche ai ricorsi in opposizione avverso verbali di infrazione al codice della strada e, in tale ipotesi, deve intendersi come riferita alla necessità dell’opponente di allegare la copia del verbale opposto. (Cass. Civ., Sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23079) [RIV-1004P314]  - Art. 204 bis

 

 


a cura di Franco Corvino

Mercoledì, 12 Gennaio 2011
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