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Giurisprudenza di merito - Sono legittime le maggiorazioni per i verbali iscritti a ruolo

(GdP di Taranto del 12 novembre 2009 n. 14436)

(omissis)

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. N. con ricorso depositato in data 01.06.09 proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale nr. 014200900092520 per l’importo complessivo di € 534,72, ritualmente notificata per l’esazione di una sanzione pecuniaria derivante da una infrazione alle norme del CD.S. elevato dalla Polizia Municipale di Massafra nei suoi confronti.
Deduceva il ricorrente diverse eccezioni, tra cui:
a) l’inesistenza della notifica del verbale di accertamento;
b) la presunta erronea applicazione della maggiorazione ex art. 27 Legge 689/1981;
c) la presunta nullità della cartella per mancata chiarezza circa le modalità di opposizione della stessa.
Il Comune di Massafra si costituiva in data 21.07.2009 in cancelleria, depositando la comparsa di risposta e la documentazione ex art. 23 della legge nr. 689/81, tra cui copia del verbale prot. nr. 423/2004 contestato all’opponente con notifica in data 24.06.2004, all’epoca non impugnato.
All’udienza del 05.11.2009 compariva il sostituto del difensore che depositando la memoria di costituzione, chiedeva l’annullamento della iscrizione a ruolo dell’impugnata cartella.

Esaminati i documenti prodotti ed esibiti, la causa veniva decisa all’udienza del 12.11.2009, come da dispositivo, letto in udienza, riservando la motivazione in sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e, come tale, non merita accoglimento.
Per quanto riguarda l’eccezione di cui al punto a) si osserva che il verbale che ha dato causa all’emissione della cartella esattoriale di che trattasi è stato regolarmente contestato a parte ricorrente in data 24 maggio 2004, come si evince dall’allegata copia della cartolina-postale depositata dal Comune.
Detto verbale risulta pertanto regolarmente notificato nei termini dei 150 giorni dalla data dell’accertamento e non impugnato.
Relativamente alle eccezioni di cui al punto b) del ricorso, si rileva che le maggiorazioni di cui all’art. 27 - comma 6- della legge 689/81 sono applicabili in quanto la norma stabilisce chiaramente che le maggiorazioni sono dovute per ogni semestre maturato dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile fino alla data in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
L’art. 203 - comma 3 - del vigente C.d.S. ha inequivocabilmente sancito che: "Qualora, nei termini previsti (60 giorni dalla data di contestazione c/o notifica) non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo (al pari dell’ordinanza-ingiunzione dopo 30 giorni dalla data di notifica) per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento".
Orbene le maggiorazioni ex art. 27 della legge 689/81 devono essere applicate, ope legis, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il verbale di violazione è divenuto titolo esecutivo.
Infine, relativamente all’eccezione di cui a punto c) del ricorso in relazione alla presunta nullità della cartella per carenza degli elementi essenziali e degli avvertimenti difensivi si osserva che la censura è priva di pregio; come si evince dalla stessa cartella esattoriale nell’ultima parte, nella sezione " QUANDO E COME IL CONTRIBUENTE PUO’ PRESENTARE RICORSO" sono indicate tutte le modalità del ricorso alla cartella esattoriale.

In particolare viene indicato il Giudice di Pace di Taranto prima che siano stati compiuti gli atti esecutivi; caso contrario quando è iniziata l’esecuzione l’opposizione può essere proposta al Tribunale civile di Taranto.
Si da atto che nella prima pagina della cartella esattoriale è chiaramente riportato che gli atti esecutivi avranno inizio alla scadenza dei termini indicati per il pagamento nella sezione "ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO".
Pertanto, si conclude per la legittimità dell’emissione della cartella con la sua esigibilità, dovendosi sottoporre il seguente procedimento al pagamento dei contributi ex lege a cura della cancelleria.
Le spese di giudizio vengono compensate, atteso che le controparti si sono costituiti in giudizio con propri funzionari, non depositando alcuna nota di spese.

P.Q.M.
il giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da C.N. con ricorso depositato il 01.06.2009 alla cartella esattoriale nr. 014200900092520 19, visto l’art. 204 bis del CDS e l’art. 615 c.p.c.,così provvede:

1)     rigetta l’opposizione;

2)     di conseguenza conferma la legittimità della cartella emessa a seguito di violazione al Codice della Strada;

3)     condanna la parte opponente al pagamento della cartella di che trattasi;

4)     Compensa le spese di giudizio.

(omissis)


da polnews
Giovedì, 14 Gennaio 2010
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