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Corte di Cassazione 16/12/2005

Giurisprudenza di legittimità - Strade – Tutela e manutenzione – Responsabilità dell’amministrazione – Insidia stradale – Esclusione – Limiti – Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni da insidia stradale – Carenza di motivazione – Mancanze dell’analisi delle risultanze probatorie – Sindacato di legittimità.

Corte di Cassazione Civile Sez. III, 30 giugno 2005, n. 13974
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. III, 30 giugno 2005, n. 13974


Strade – Tutela e manutenzione – Responsabilità dell’amministrazione – Insidia stradale – Esclusione – Limiti – Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento danni da insidia stradale – Carenza di motivazione – Mancanze dell’analisi delle risultanze probatorie – Sindacato di legittimità.

Non è sufficiente per escludere la responsabilità dell’ente proprietario di una strada (e, al contrario, costituisce motivazione meramente apparente), la semplice affermazione contenuta in sentenza di rigetto di risarcimento del danno, senza una specifica analisi delle risultanze probatorie che la "buca" che ha causato danni all’automobilista era grande, si trovava nel centro della città e l’incidente si era verificato in ora diurna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Rilevato che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Fasano, recettiva della domanda di A.P. volta al risarcimento del danno (indicato in lire 439-000) derivato dai guasti riportati dalla propria autovettura a causa di una buca nel manto stradale del centro cittadino, nella quale l’automezzo era incappato alle ore 17 del 10 febbraio 2000:
che con i due motivi di ricorso la sentenza viene censurata per essere la motivazione, per un verso, in contrasto con le risultanze di causa e, per altro verso, meramente apparente;
ritenuto che la motivazione sella sentenza consiste nelle seguenti esclusive asserzioni: "Dalla prova testimoniale è emerso che il teste V. ha rilevato la vicinanza dell’autovettura dell’attrice a una grossa buca nel centro cittadino. L’esistenza di una buca in centro cittadino ed in ora diurna non pregiudica, proprio perchè di dimensioni notevoli, la visibilità di detta, considerata la velocità particolarmente moderata nel centro cittadino. Pertanto non sussiste l’insidia stante la avvistabilità della stessa…";
considerato che la motivazione è meramente apparente in quanto fondata sull’immotivato assunto che ogni ora diurna sia anche luminosa (il che non è affatto scontato nei mesi invernali) e sull’apodittica convinzione che nel centro cittadino la velocità particolarmente moderata (ma potrebbe essere anche "solo" moderata) consenta comunque l’avvistamento di una buca (sulla cui assenza l’utente potrebbe fare affidamento proprio in ragione del fatto di trovarsi nel centro cittadino e non anche in un luogo dove risulti disagevole o impossibile il costante controllo sullo stato della strada da parte dell’ente proprietario);
che neppure è chiarito se le "notevoli dimensioni" della buca fossero da riferire alla larghezza, ala profondità, o ad entrambe le misure;
che difetta totalmente ogni specifica analisi delle pur acquisite risultanze probatorie, alla cui disanima il giudice non può sottrarsi allorché ritenga che esse non valgono a giustificare l’accoglimento della pretesa fatta valere in giudizio, risultando altrimenti impossibile il controllo logico della decisione;
che alla nullità della sentenza per sostanziale, assoluta carenza di motivazione consegue la cassazione della stessa per manifesta fondatezza del secondo motivo;
che è invece inammissibile il primo motivo (col quale viene in sostanza prospettato un vizio revocatorio o comunque sollecitato un diverso apprezzamento delle risultanze processuali);
che il giudice del rinvio – che si designa nel giudice di pace di Fasano in persona di diverso giudicante – provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. [RIV-05111062]
Art. 21.



Venerdì, 16 Dicembre 2005
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