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TAR Regionali 27/11/2010

Giurisprudenza di merito - Comunicazione tempestiva - corsi di recupero - revisione della patente - esibizione della comunicazione in originale

(Tar della Lombardia, sez. III , 26 maggio 2010, n. 1670)

(omissis)

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 657 del 2010, proposto da: M., rappresentato e difeso dall’avv. …., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, …..;
contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Motorizzazione- Ufficio Provinciale di Milano N. 2/2218/IM, recante “Revisione della patente di guida della categoria B”;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; .
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti: l’avv. to S. …, in delega, per il ricorrente; l’avv.to dello Stato G. Vanadia per l’Amministrazione;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
1. Con ricorso depositato il giorno 29 marzo 2010, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per esaurimento del punteggio di cui all’art. 126 bis d. lgs. 285/1992 ed ha chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione incidentale, essendo lo stesso viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa all’odierna udienza camerale del 20 maggio 2010.
2. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 26 l. 6. 12. 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21. 07. 2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
3. Il ricorso è fondato. E’ utile una breve ricognizione della normativa implicata nella vicenda.
3. 1. In termini generali, ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura ampiamente discrezionale, costituendo esercizio di un potere cautelare esercitato a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza nella circolazione stradale, deve comunque essere correlato alla sussistenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l’idoneit&ag rave; tecnica del destinatario alla guida ed, inoltre, pur se volto per sua natura a garantire la sicurezza della circolazione, non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990.
3. 2. L’articolo 126 bis, in tema di “patente a punti” è stato introdotto nel codice della strada dall’articolo 7 del d. lgs. 9/2002. La disposizione citata prevede che, all’atto del rilascio della patente di guida, siano attribuiti al titolare venti punti che vanno annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Il punteggio di cui sopra è destinato a subire decurtazioni nel caso di violazione di una delle norme del Codice della Strada alle quali si connetta, quale sanzione accessoria, la perdita di punteggio. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione comportante una decurtazione del punteggio deve darne notizia, nel termine di trenta giorni dalla definizione della contestaz ione, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunicherà agli interessati la variazione del punteggio. Infine, alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica, previo provvedimento di revisione della patente.
3. 3. Sotto altro profilo, è bene precisare che, nell’ipotesi di revisione della patente di guida ex art. 126 bis cit. a seguito della perdita totale del punteggio, l’apertura del relativo procedimento segue automaticamente all’azzeramento del punteggio senza spazio alcuno per valutazioni di natura discrezionale o tecnica da parte dell’Amministrazione procedente e si conclude con la necessaria adozione del provvedimento di revisione della patente che è atto dovuto e vincolato nel contenuto.
3. 4. L’istituto introdotto dal legislatore importa che “ciascuna” variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit. ), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.
In particolare, il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (recante, per l’appunto, disposizioni sui programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), prescrive (art. 6): - che non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio; - che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio;
- che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Solo al termine di ciascun corso viene rilasciato (dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso) un attestato la cui copia viene consegnata all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso (art. 8). Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e viene effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ha comunicazione dell’attestazione di frequenza (art. 9).
Con tutta evidenza, il “meccanismo” prefigurato sconterebbe una inestricabile incoerenza ove si consentisse all’amministrazione di effettuare, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione; per tale via, infatti, si impedirebbe al conducente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione, frustrando la finalità di incitarlo ad una condotta più prudente e rispettosa delle regole attraverso l’espediente incentivante della frequenza di recupero.
Osserva ancora il Collegio come lo scopo della norma, volto a consentire all’automobilista la pronta “correzione” del proprio comportamento, non possa considerarsi sostituito dalla disposizione contenuta al terzo comma dell’art. 126 bis cit. , secondo cui ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri; difatti, secondo il decreto ministeriale, la comunicazione dell’anagrafe è condizione necessaria per l’iscrizione a ciascun corso.
4. Le premesse svolte hanno valore dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia e comportano l’annullamento del provvedimento impugnato.
4. 1. Nella specie, l’esponente deduce di aver ricevuto soltanto con estremo ritardo la comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida relativa alla decurtazione dei punti operata nei suoi confronti.
4. 2. L’istruttoria svolta e la documentazione acquisita confermano che, con una prima comunicazione del 3 marzo 2009, l’Amministrazione ha proceduto cumulativamente ad informare la variazione del punteggio relativa ad infrazioni del 2006 e del 2005; con successiva comunicazione del 22 dicembre 2009, ha proceduto, sempre cumulativamente, ad informare ulteriori variazioni di punteggio del 2006, 2007, 2009.
4. 3. Orbene, sulla scorta di quanto sopra argomentato, l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti.
4. 4. Con assorbimento delle ulteriori doglianze, in quanto inidonee ad arrecare all’istante maggiori utilità sostanziali, il ricorso deve essere accolto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe;
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquida in € 600, 00, oltre IVA e CPA come per legge; resta, inoltre, salvo l’onere di cui all’art. 13 d. P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d. l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente sentenza

omissis

da Polnews

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Sabato, 27 Novembre 2010
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