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Giurisprudenza

da Il Centauro n. 128

Quando la giustizia è lucida

Guida in stato di ebbrezza: può il solo etilometro determinare lo stato di ebbrezza? Eccome se può! Ma basta anche che un conducente sia visibilmente ubriaco: lo dice la Cassazione, che rimette un’altra volta le cose al proprio posto. Era l’ora

(ASAPS) ROMA – Gli organi di Polizia Stradale possono anche fare a meno dell’etilometro per accertare una guida in stato di ebbrezza: parola della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 43.413 ha finalmente rimesso le cose al suo posto. A far saltare il coperchio di una pentola già in ebollizione erano stati un GIP presso il Tribunale di Brescia ed uno del Tribunale Firenze, quest’ultimo firmatario di una considerevole serie di bocciature di decreti penali di condanna e di patteggiamento. L’ultimo, nei confronti di un 56enne, mandato assolto, autore di un incidente stradale e risultato positivo all’etilometro. Tuttavia, lo scontrino attestante l’ebrietà, non avrebbe convinto il GIP, il quale ha propeso in più di un’occasione, per ritenere insufficiente il test, perché effettuato con dispositivo “portatile”. Forse il magistrato ha equivocato, scambiando l’etilometro (che può essere utilizzato sia in ufficio che in auto) per un semplice precursore. Di sicuro ci ha messo del suo, facendo saltare i nervi alla Procura, che si è vista mandare assolte troppe persone. Così sono scattati i ricorsi; il primo, che rimette le cose al proprio posto, riguarda un’analoga iniziativa della Procura Generale di Brescia che vede così confermata la propria tesi: il giudice può dimostrare l’esistenza dello stato d’ebbrezza in base all’analisi dello stato del soggetto. La quale, ovviamente, viene eseguita dalla Polizia Giudiziaria con un idoneo atto, che confermi la concomitanza della sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza: camminata barcollante, alito vinoso, difficoltà ad articolare il linguaggio e via di seguito. La cosa strana è che la Suprema Corte si è espressa già una moltitudine di volte sull’argomento. Ne citiamo una: con la sentenza n. 36.922 del 13 luglio 2005, la Cassazione Penale, Sez. IV, aveva stabilito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del Codice della Strada, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, l’etilometro appunto: la PG, infatti, in condizioni che non consentano l’utilizzo di prove legali, può accertare tale condotta grazie alla ricorrenza di elementi sintomatici quali “... l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato ...”.  Secondo la sentenza n. 43.413, per le ipotesi più gravi previste dal Codice della Strada s’impone comunque “... l’accertamento tecnico del livello effettivo di alcol ...”, ma “... il giudice può dimostrare l’esistenza dello stato di ebbrezza, anche in assenza dell’accertamento strumentale, sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili dallo stato del soggetto ...”. Insomma, se un poliziotto ci vede bene, sa ben documentare le condizioni del sospetto e se riesce a cogliere quell’inconfondibile puzza di alcol, il gioco è fatto. Come è naturale che sia, del resto. Chi non sa riconoscere un ubriacone? Figuriamoci poi se l’etilometro c’è e funziona! La domanda, semmai, è: perché bisogna sempre demolire qualcosa che, appunto, funziona? (ASAPS)


Gorizia

Arresti domiciliari per conducente ebbro al volante che provocò incidente mortale.

(ASAPS). GORIZIA – Ubriaco alla guida provocò un incidente in cui perse la vita un uomo, a poco più di un mese di distanza il Gip di Gorizia ha emesso un ordine di carcerazione. Ora D.R., queste le sue iniziali, di 35 anni di Villese, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio colposo. La decisione rappresenta un episodio senza precedenti nell’isontino. L’uomo, a fine novembre, era alla guida di un fuoristrada e invase la corsia opposta scontrandosi con un’utilitaria sulla quale viaggiava la vittima: M.M. di 51 anni titolare un’officina. A causa delle ferite riportate anche D.R. venne ricoverato in ospedale dove venne sottoposto ai controlli alcolemici che evidenziarono un tasso pari a 3,42 g/l: quasi sette volte superiore al limite consentito per legge. Dalle indagini condotte dalla Polizia Stradale, D.R. risultò non essere nuovo a questo tipo di violazione. Già in altre due occasioni, nel 2002 e nel 2008 era stato multato sempre dai “Centauri” per guida in stato di ebbrezza. Anche in base a questi precedenti la Procura della Repubblica della città friulana ha richiesto l’ordinanza di custodia cautelare. Nel sinistro in cui perse la vita il 51enne, rimase coinvolta anche una terza vettura con a bordo due ragazzi anche loro feriti in modo serio. (ASAPS)


Massimario di Giurisprudenza

Precedenza - Incroci stradali - Mancata previsione della eccessiva velocità degli altri veicoli - Responsabilità per colpa del conducente favorito - Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità. (Fattispecie in cui la sentenza d’appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell’obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l’eccessiva velocità con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso. La Corte pur riconoscendo l’esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza affermando il principio sopra descritto). (Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12361) [RIV-0809P734]

Giudizio per decreto - Decreto di condanna - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente - Applicabilità - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.
In caso di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice è tenuto ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche con il decreto penale di condanna. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 maggio 2008, n. 21052) [RIV-0809P725]

Giudizio per decreto - Decreto di condanna - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente - Applicabilità - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.
In caso di emissione di decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza il giudice è tenuto sempre, anche in assenza di una specifica istanza del pubblico ministero, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. (Cass. Pen., Sez. IV, 4 gennaio 2008, n. 62) [RIV-0809P725]

Norme di comportamento in genere - Uso del telefono - Violazione dell’art. 173, comma 2, c.s. Consultazione della rubrica telefonica - Inclusione.
Costituisce violazione dell’art. 173, comma 2, c.s., l’utilizzo durante la marcia del telefono cellulare, anche per la semplice consultazione della rubrica telefonica. (Cass. Civ., Sez. II, 27 maggio 2008, n. 13766) [RIV-0809P726]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di verbale elevato da agente di polizia municipale non motorizzato a conducente di ciclomotore circolante senza casco.
Non è illegittima per violazione dell’obbligo di effettuare la contestazione immediata l’ordinanza-ingiunzione emessa, nei confronti del conducente di un ciclomotore che circolava senza casco sulla base di un verbale redatto da un agente di polizia  municipale non motorizzato. (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2008, n. 12865) [RIV-0809P727]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Modifiche introdotte all’art. 186 c.s. dal D.L.vo n. 117/2007 - Possibilità di ricorrere, ai fini dell’accertamento, ai dati sintomatici esterni - Sussistenza - Limiti.
Anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 117 del 2007 (convertito nella L. n. 160 del 2007), il principio per cui lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere affermato sulla base dei soli dati sintomatici esterni accertati dagli operatori (quali l’alito vinoso, l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso ed altri) rimane valido, ancorché la diversa formulazione della fattispecie seguita all’intervento legislativo consenta ora di escludere la necessità di un accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue esclusivamente con riguardo alla meno grave delle ipotesi previste dall’art. 186, quella di cui al comma secondo lett. a). (Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2008, n. 19486) [RIV-0809P730]

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Da parte del Prefetto - Ordinanza di archiviazione prefettizia ex art. 204 c.s. - Natura dei provvedimenti - Decisione di un ricorso amministrativo - Sussistenza - Conseguenze in tema di adottabilità di provvedimenti di revoca o annullamento in sede di autotutela.
Il provvedimento emesso dal Prefetto ex art. 204 C.S. (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha -diversamente dall’ordinanza-ingiunzione emessa ex art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall’interessato, ai sensi dell’art. 203 c.s., avverso il verbale di accertamento dell’illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell’art. 203 c.s. che parla espressamente di «ricorso al Prefetto», esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela. (Cass. Civ., Sez. II, 22 aprile 2008, n. 10386) [RIV-0809P731]

Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo - Violenza o minaccia - Fuga dell’automobilista per sottrarsi ai controlli della polizia - Configurabilità del reato - Esclusione.
Non si configura il reato previsto dall’art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale) nella condotta dell’automobilista che per sottrarsi ai controlli della polizia si dia alla fuga, in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l’indiretta coartazione psicologica dei pubblici ufficiali operanti. (Fattispecie in cui l’imputato, stretto in colonna tra un’auto dei carabinieri ed una dei vigili, nello svincolarsi è finito con la sua vettura nel fiume, senza, però, ingenerare situazioni di pericolo per le forze dell’ordine o per terzi, sì da determinare una condizione di intimidazione per i pubblici ufficiali operanti). (Cass. Pen., Sez. VI, 17 aprile 2008, n. 16174) [RIV-0809P732]

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore  - Operazioni di carico e scarico - Sussunzione nel concetto di «circolazione» di cui all’art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Conseguenze - Applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria R.C.A.
Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile) deve considerarsi in «circolazione» il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico. (In applicazione del suddetto principio, la S. C., accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell’assicurazione obbligatoria R.C.A. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di materiali da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguen¬za dell’abbassamento del cassone di carico del mezzo). (Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2008, n. 8305) [RIV-0809P733]

Giudice di pace - Procedimento - Trattazione della causa - Guida in stato d’ebbrezza - Improcedibilità per particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Fondamento.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, sussistendone in concreto le condizioni, anche con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. (Cass. Pen., Sez. IV, 20 marzo 2008, n. 12350) [RIV-0809P737]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni del codice della strada - Opposizione al verbale di accertamento anche ai soli effetti della sanzione accessoria - Inammissibilità.
In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l’opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l’opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 codice suddetto. Infatti il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall’oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflattive ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravi patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli artt. 202, 203 204 bis c.s., nell’ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento «con riserva». (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell’articolo 146, comma terzo, C.S., aveva sostenuto l’opponente di avere effettuato il pagamento in misura ridotta per evitare le conseguenze patrimoniali dell’esecutività dell’atto e di avere impugnato il verbale di infrazione ai soli fini della decurtazione dei punti dalla patente; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace dichiarativa l’inammissibilità dell’opposizione). (Cass. Civ., Sez. II, 11 marzo 2008, n. 6460) [RIV-0809P740]

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Depenalizzazione - Conseguenze - Trasmissione degli atti al Prefetto
La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministrativo, ad opera dell’art. 5 D.L. 3 agosto 2007, n. 117, comporta che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza che ha applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere trasmessi al Prefetto, autorità competente all’irrogazione di quella amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del citato D.L. in relazione alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 7 D.L. n. 117 del 2007 impone la trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al principio di irretroattività di cui all’art. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689). (Cass. Civ., Sez. IV, 7 marzo 2008, n. 10498) [RIV-0809P46]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Guida di veicolo con documento di circolazione ritirato - Esclusione - Conseguenze - Sanzione accessoria del fermo amministrativo Applicazione immediata - Necessità.
In tema di circolazione stradale, qualora il trasgressore abbia dato luogo alla violazione dell’art. 216, sesto comma, del codice della strada (circolazione alla guida di un veicolo nel periodo di ritiro del documento di circolazione) non è consentito il pagamento in misura ridotta; ne consegue che in questo caso il verbale di accertamento legittimamente conterrà l’irrogazione immediata della sola sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, e non anche la quantificazione della sanzione pecuniaria, che dovrà essere irrogata successivamente del Prefetto a mezzo dell’ordinanza-ingiunzione. (Cass. Civ., Sez. II, 3 marzo 2008, n. 5770) [RIV-0809P749]

Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Contenuto dell’obbligo - Rilevanza dell’intervento di terzi - Esclusione - Affidamento sull’invocato intervento della polizia - Rilevanza - Esclusione.
In caso di incidente l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale è dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto soccorso. (Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 8626) [RIV-0809P750]

Obblighi del conducente in caso di incidente - Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Mancata prestazione dell’assistenza occorrente - Diversità delle due previsioni di reato e possibilità di concorso - Conseguenze in tema di ne bis in idem.
Il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 C.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza, sicché le due ipotesi criminose possono materialmente concorrere. Non sussiste, quindi, violazione del divieto di un secondo giudizio qualora, giudicato taluno per il reato di fuga ed assolto per la ritenuta assenza dell’elemento psicologico, il medesimo soggetto venga poi sottoposto a nuovo procedimento per il reato di mancata assistenza, con riguardo alla condotta da lui posta in essere successivamente alla fuga, una volta messo a conoscenza dell’avvenuto investimento con possibile danno alle persone, di cui in precedenza non si era reso conto. (Cass. Pen., Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6306) [RIV-0809P750]

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Rappresentanza in giudizio - Potere del Prefetto del delegare, ex art. 205 c.s., la tutela giudiziaria all’amministrazione destinataria dei proventi - Ambito della delega - Possibilità di partecipare al giudizio di opposizione - Sussistenza - Possibilità di proporre impugnazione - Esclusione.
In materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle nonne sulla circolazione stradale, l’art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l’organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analo¬gamente alla delega contemplata dall’art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell’amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l’autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole. (Cass. Civ., Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4815) [RIV-0809P754]

 


a cura di Franco Corvino

Sabato, 21 Marzo 2009
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