Lunedì 29 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 27/10/2010

Giurisprudenza di legittimità - La mancata indicazione dell’autorità alla quale è possibile proporre ricorso non è motivo che rende annullabile il verbale

(Cass. Civ. sez.II, 16 marzo 2010 n. 6388)

(omissis)

La Prefettura - UTG di Cuneo impugna la sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo n. 364 del 2005, pubblicata in data 21 dicembre 2005 e non notificata, che ha accolto l’opposizione proposta dall’odierna intimata, () srl, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2891 del 2004 con la quale, la Prefettura di Cuneo ingiungeva alla stessa, quale proprietaria del veicolo, di pagare la somma di Euro 67,20 in conseguenza della violazione, accertata con verbale n. 0000000 della Polizia municipale di Saluzzo, dell’articolo 157 commi 6 e 8 del codice della strada, .
A fondamento dell’opposizione veniva dedotto tra l’altro:
La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, dell’autorità giudiziaria competente;
la generica indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa l’infrazione;
l’illegittimità delle segnaletica stradale di riferimento;
l’illegittimità di una segnaletica stradale apposta all’interno del territorio del Comune ex articolo 77, comma 7 del d.P.R. n. 495 del 1992;
La violazione dell’articolo 385 del regolamento del codice della strada;
l’insussistenza della violazione contestata;
l’insussistenza di prove della violazione.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo assorbente il motivo di ricorso che deduceva la violazione dell’articolo 3,  legge n. 241 del 1990, non risultando dalla violazione notificata il termine e l’autorità cui era possibile proporre ricorso: in particolare non veniva indicato il Giudice di Pace di Saluzzo quale autorità competente a conoscere dell’opposizione. Ciò aveva determinato la violazione del diritto di difesa.
L’amministrazione ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 4, della legge  n. 241 del 1990, in quanto l’omessa indicazione degli elementi indicati in tale norma non comporta alcuna nullità dell’atto, ma eventualmente rende scusabili gli eventuali errori nei quali sia incorso il ricorrente; in questo caso il destinatario dell’atto aveva provveduto concretamente a tutelare le proprie ragioni davanti all’autorità giudiziaria competente, così dimostrando di non aver subito alcun pregiudizio al riguardo.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex articolo 375 del codice di procedura civile, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
La richiesta della Procura Generale può essere accolta.
Il Giudice di Pace non si è attenuto ai principi consolidati affermati da questa Corte con riferimento alle indicazioni che deve contenere l’atto per consentire una adeguata difesa.
Al riguardo questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare che la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’articolo 3, comma 4,  della legge n. 241 del 1990 non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente ( tra le tante, vedi Cassazione 2004 n. 1401).
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex articolo 385 del codice di procedura civile, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Giudice di Pace di Saluzzo, che deciderà anche sulle spese.
(omissis)

Mercoledì, 27 Ottobre 2010
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK