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Giurisprudenza

da "il Centauro" n. 130

Guida in stato di ebbrezza: legittimo l’uso degli alcoltest portatili quando a questi segue il controllo con l’etilometro omologato. Ribaltato il parere del GIP di Firenze che tanto fece discutere. Lo screening consente di “incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate”.
Lo dice la Cassazione

(ASAPS) ROMA – La controversia era nata a Firenze, dove il GIP del Tribunale di Firenze aveva contestato – davanti alla richiesta della Procura di emettere un decreto penale di condanna nei confronti di un’automobilista – la validità dell’etilometro, arrivando addirittura a contestare la sua validità in termini probatori. In sostanza, l’etilometro non sarebbe – secondo il Giudice che aveva respinto la richiesta della magistratura inquirente – tecnicamente idoneo a determinare lo stato di ebbrezza. Si può immaginare lo scompiglio e la corsa dei tanti conducenti colti in flagranza di ebbrezza alcolica alla guida ad avere una copia di quel provvedimento. Anche noi dell’Asaps ci eravamo mobilitati nelle sedi più appropriate per capire cosa stesse succedendo. Poi, appreso del ricorso in Cassazione, decidemmo di attendere fiduciosi il verdetto della suprema Corte. L’euforia degli affossatori dell’etilometro infatti è durata poco, perché dopo alcune settimane un’altra sentenza aveva ribadito la legittimità della nomale procedura, disciplinata dal codice della strada ed oggetto di normale iter giudiziario in ogni angolo del nostro paese. A sancire poi definitivamente il corretto operato del Pubblico Ministero di Firenze è ora intervenuta definitivamente la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 372 dell’11 febbraio 2009, emessa dalla Quarta Sezione Penale ha “promosso” l’etilometro, riconoscendogli il merito di essere un valido “screening veloce”, attraverso il quale le polizie possono “incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate”. Allora, dietro la determinazione degli Ermellini, non c’è solo la Legge: c’è anche il buonsenso, in difesa della sicurezza sulle strade. “Nulla osta a che l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento possa avvenire sul posto, cioè  sulla strada”, annullando così l’assoluzione decisa lo scorso 29 maggio nei confronti di un’automobilista fiorentina pizzicata dalla Polizia Stradale di Firenze mentre guidava con un tasso alcolemico di 0,8 g/l. In calce alla sentenza una frase che ha pesato come un macigno sulla sicurezza stradale: “mancata la prova dell’elemento costitutivo del tasso alcolemico”. Un problema serio: vi immaginate dover condurre ogni papabile conducente sospetto di ebrietà in ospedale? La Procura propose immediato ricorso, ponendo ai giudici di Piazza Cavour una serie di quesiti circa le giuste interpretazioni da dare ad una normativa che, almeno per quanto riguarda l’accertamento dell’ebbrezza, a noi pare piuttosto chiara, ma sulla quale c’era bisogno di fare chiarezza. Detto, fatto: “gli organi di polizia stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”, essendo stata concepita la norma con “l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate garantendo il carattere non invasivo dell’esame e la riservatezza personale”. Negli Stati Uniti i sospetti vengono sottoposti ad alcune prove particolari, dalle quali gli agenti ricavano gli elementi in base ai quali ricostruire una sintomatologia da contestare nell’eventuale procedura d’arresto. La Cassazione rileva che “…la gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcol senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore …” Quando i precursori danno esito positivo, il lavoro è appena cominciato, visto che il risultato di questi accertamenti preliminari “non costituisce fonte di prova per l’accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, ai fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue”. A noi non resta che ringraziare i Giudici per questo importante chiarimento. (ASAPS)


Castelnovo ne’ Monti (RE)
Investe un animale selvatico, il Comune paga i danni
La decisione di un giudice del tribunale monocratico della città emiliana

 

(ASAPS) Castelnuovo ne’ Monti (Re) – Il Comune deve risarcire l’automobilista che investe un animale selvatico per strada. Questo perchè “il Comune deve provvedere affinché la strada non venga attraversata da animali”. Su questo principio si è basata la condanna del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio-Emilia, a versare 6mila euro a un automobilista che si era visto attraversare la strada da un capriolo. L’incidente era avvenuto nel 2003. L’automobilista stava percorrendo una strada comunale nei pressi della località montana. Improvvisamente un capriolo è sbucato dal bosco ed è finito contro la vettura. Lo schianto è stato inevitabile e solo per un puro caso il conducente è uscito indenne dall’incidente. Anche se l’uomo non aveva riportato ferite, la sua auto era stata seriamente danneggiata. Ritenendo che il comune fosse responsabile dell’accaduto, l’uomo aveva chiamato in giudizio la pubblica amministrazione convinto che non fosse stato fatto nulla per impedire un simile evento. L’amministrazione si era dichiarata estranea a ogni responsabilità. Recentemente altre amministrazioni, comunali e provinciali, nella medesima situazione, erano state ritenute non responsabili. Questa sentenza ha invertito questa tendenza: “L’amministrazione – ha precisato il giudice di Reggio Emilia – è tenuta a far sì che il bene demaniale non sia fonte generatrice di un danno a terzi,... la corretta custodia del bene-strada richiede che il bene stesso non sia impropriamente attraversato da animali”. (ASAPS)


Massimario di Giurisprudenza

Sosta – Fermata e parcheggio – Sosta vietata – Sosta in corrispondenza  di attraversamenti pedonali – Invalidi in possesso del relativo contrassegno – Sussistenza
Non è consentita neppure agli invalidi in possesso del relativo contrassegno abilitante al parcheggio riservato la sosta con l’autovettura in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, essendo tale violazione accompagnata dalla presunzione normativa di recare intralcio e pericolo alla circolazione. (Cass. Civ., Sez. II, 5 dicembre 2007, n. 25388) [RIV-0803P218]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Ausiliari dipendenti della società concessionaria del parcheggio a pagamento – Accertamento della violazione del divieto di sosta – Ammissibilità – Fondamento
In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell’ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai Comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.) ma è esteso anche alla «prevenzione» ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona ad oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Cass. Civ., Sez. II, 28 settembre 2007, n. 20558) [RIV-0803P224]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Procedimento – Immediata lettura del dispositivo in udienza – Omissione – Nullità della sentenza – Applicabilità del principio anche al giudizio davanti al giudice di pace – Fattispecie in tema di sosta vietata
Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, l’omessa lettura del dispositivo in udienza, prevista dall’art. 23 della legge 689 del 12981, determina la nullità della sentenza, nullità che sussiste anche nel giudizio svoltosi davanti al giudice di pace sebbene le norme sul procedimento, davanti a tale giudice non prevedano la lettura del dispositivo in udienza. (Cass. Civ., Sez. I, 25 settembre 2007, n. 19920) [RIV-0803P226]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata – Necessità – Indicazione dei motivi della impossibilità di tale contestazione – Legittimità della contestazione differita – Sindacato giurisdizionale – Contenuto
In materia di circolazione stradale, qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della violazione delle norme del codice della strada, ai sensi dell’art. 200, primo comma, del D.L.vo 20 aprile 1992 n. 285, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato, valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. (In applicazione del riferito principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza di ingiunzione prefettizia con cui era stata sanzionata l’illecita circolazione del motociclo del ricorrente in corsia o area di percorrenza riservata a mezzi pubblici, avendo il detto giudice ritenuto, con adeguata motivazione, idoneo a rendere impossibile – nel caso concreto – la contestazione immediata il motivo indicato allo scopo nel verbale di accertamento, costituito dalla necessità di «non intralciare il servizio di pubblico trasporto». (Cass. Civ., Sez. II, 27 agosto 2007, n. 18071) [RIV-0803P234]

Norme di comportamento in genere – Limiti di velocità – Omicidio colposo – Osservanza dei limiti imposti – Insussistenza della colpa – Esclusione – Adeguamento della velocità alle concrete condizioni di marcia – Necessità
In tema di circolazione stradale, l’osservanza della regola cautelare imposta dalla legge non vale sempre ad esonerare dalla responsabilità per il reato colposo quando esistano concrete circostanze che la rendano idonea, nel caso concreto, a garantire la tutela del bene cui la tutela è preordinata. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale in cui è stata ritenuta insufficiente ai fini di escludere la responsabilità dell’imputato, la circostanza che egli avesse rispettato i limiti di velocità, avendo egli omesso di ridurre ulteriormente la velocità adeguandola alle concrete condizioni della strada, che, nel tratto interessato, era bagnata, con un restringimento della carreggiata e una curva che ostacolava la visuale). (Cass. Pen., Sez. IV, 26 giugno 2007, n. 24283) [RIV-0803P248]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Errata percezione sensoriale di numero di targa del motoveicolo – Querela di falso – Necessità – Esclusione – Dichiarazioni dell’opponente comprovanti la non commissione dell’infrazione rilevata – Sufficienza
Al fine di contestare le affermazioni contenute in un verbale, elevato dalla polizia stradale per mancato uso del casco protettivo, in ipotesi di errata percezione sensoriale relativa al numero di targa di motoveicolo, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente che l’opponente dichiari di non aver commesso l’infrazione con considerazioni che rendano verosimile tale sua affermazione, smentendo la verità presunta del verbale. (Nella specie l’opponente aveva affermato che nel giorno e nell’ora della violazione si trovava in qualità di docente presso un istituto allegando attestazione di presenza e copia del registro firme dei professori; ed inoltre che il suo motoveicolo era fermo presso la sua abitazione per sospensione del contratto di assicurazione). (Giudice di Pace di Palermo, 13 novembre 2007) [RIV-0803P263]

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Rifiuto dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico – Conseguenze a seguito della novella dell’art. 186 c.s. – Configurabilità di reato – Esclusione – Configurabilità di illecito amministrativo – Fondamento
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Rifiuto dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico – Conseguenze a seguito della novella dell’art. 186 c.s. – Possibilità di ritenere sussistente il reato in base ad indizi sintomatici dello stato di ebbrezza – Esclusione.
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento Rifiuto dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico – Conseguenze a seguito della novella dell’art. 186 c.s. – Applicabilità dell’art. 2 c.p. alle condotte poste in essere prima del 4 agosto 2007 – Ammissibilità
A seguito della nuova formulazione dell’art. 186, comma 7, nuovo c.s., introdotta dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007 n. 160, integra mero illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi al test con l’etilometro. (Nuovo c.s., art. 186),
Il novellato comma 2 dell’art. 186 nuovo c.s., nel sanzionare come reato la guida in stato di ebbrezza, determina la pena con riferimento al tasso alcolemico rilevato dalla polizia giudiziaria, prevedendo tre distinte fasce di pena a seconda che il tasso alcolemico accertato oscilli tra determinate percentuali, con la conseguenza che non si può più, come ritenuto dalla pregressa giurisprudenza, prescindere dalla effettuazione dell’accertamento alcolimetrico per ritenere sussistente la fattispecie penale, perché altrimenti non si saprebbe quale sanzione applicare tra le tre alternativamente previste dal testo normativo. Pertanto la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, non è punibile nemmeno sotto il profilo della guida in stato di ebbrezza, pur in presenza di indici sintomatici di tale stato, perché il fatto non sussiste. (Nuovo c.s., art. 186).
Per effetto della disciplina della successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), essendo più favorevole al reo la disciplina dettata dall’art. 186, comma 2, nuovo c.s., attualmente vigente, non è più punibile la condotta di colui che, fermato alla guida di autovettura, non si sottoponga ad accertamento alcolemico, qualora tale condotta sia stata posta in essere prima del 4 agosto del 2007 e l’agente venga sottoposto a processo penale successivamente a tale data. (Tribunale Penale di La Spezia, 11 dicembre 2007, n. 1451) [RIV-0803P257]

Carico – Trasporto – Eccezionale
Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto «trasporto eccezionale», può avvenire, ai sensi dell’art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l’itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l’opposizione, osservando che nella sentenza impugnata risultava che il convoglio oggetto del trasporto, un camion fermatosi per avaria sul quale erano state precedentemente caricate alcune vetture da competizione, era stato trainato non all’officina più vicina ma all’autodromo di originaria destinazione). (Cass. Civ., Sez. II, 15 giugno 2007, n. 14032) [RIV-0803P267]

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative –Verbale – Opposizione
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione e quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia stradale, legittimato a resistere all’opposizione è il Ministero dell’interno; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull’ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l’opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l’atto ciò non esime l’ufficio giudiziario dall’obbligo di identificare correttamente quest’ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato evocato erroneamente in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva, a causa di un errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l’errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell’inammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza. (Cass. Civ., Sez. II, 13 giugno 2007, n. 13848) [RIV-0803P267]

Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Pagamento in misura ridotta – Conseguenza
In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. «pagamento in misura ridotta» di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condicio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l’impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell’art. 2043 c.c. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.S. in relazione ad un’infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l’invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi). (Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2007, n. 6382) [RIV-0803P267]

Falsità in atti – In atti pubblici – Falsità ideologica – Falsa denuncia di smarrimento della patente di guida
Integra il reato di falso ideologico dal privato in atto pubblico, la falsa denuncia presentata agli organi di Polizia, di smarrimento della patente di guida, considerato che a tale denuncia, destinata a provare la verità del fatto dello smarrimento, è ricollegato il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso provvisorio e successivamente del duplicato. (Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2007, n. 13850) [RIV-0803P268]

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Vizio di motivazione
Anche in tema di sentenza resa in sede di opposizione a sanzione amministrativa, la denuncia di un vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento; ne consegue che il suddetto vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in relazione ad un automobilista dotato del permesso di transitare attraverso la zona a traffico limitato al solo scopo di accedere al garage di sua proprietà sito all’interno di essa, aveva ritenuto insussistente alcuna violazione per la condotta dell’automobilista che aveva sostato con la propria vettura nello spazio antistante il garage, con il contrassegno esposto, il tempo sufficiente per prendere le chiavi per aprire). (Cass. Civ., Sez. II, 8 giugno 2007, n. 13426) [RIV-0803P268]

Strade – Cartelli pubblicitari – Collocazione – Autorizzazione
La collocazione di impianti pubblicitari su un autocarro, in sosta per più giorni su un’area privata ma in prossimità della strada pubblica e visibile dalla stessa, configura una violazione dell’art. 23, quarto comma, del codice della strada, che sanziona la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ove effettuata senza autorizzazione dell’ente proprietario della strada pubblica. (Cass. Civ. Sez. II, 13 giugno 2007, n. 13842) [RIV-0803P270]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione commessa anteriormente alla depenalizzazione - Conseguenze.
In caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. vo n. 507 del 1999, per fatti commessi nel vigore della precedente disciplina trova applicazione, ai sensi dell’art. 100 del citato D.L.vo; la sanzione amministrativa. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di pace che aveva respinto l’opposizione dell’interessato avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa per il comportamento di «incauto affidamento» di un autoveicolo ad un soggetto privo di patente, commesso prima della depenalizzazione dell’illecito). (Cass. Civ., Sez. II, 12 ottobre 2007, n. 21483) [RIV-0809P771]

Norme di comportamento in genere - Obbligo di  guida con occhiali - Relativa annotazione sulla patente
In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per violazione dell’obbligo di guida con gli occhiali annotato sulla patente, la produzione in giudizio di un certificato medico, già esibito all’atto della contestazione della infrazione, attestante l’avvenuta esecuzione di intervento chirurgico correttivo della miopia non è idonea a cancellare ex se detto obbligo, ma può solo rilevare ai fini della cancellazione della relativa annotazione nella patente di guida. Conseguentemente, il giudice della opposizione al verbale di contravvenzione non è tenuto a prendere in considerazione tale documentazione. (Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2007, n. 2762) [RIV-0809P773]




a cura di Franco Corvino

Domenica, 07 Giugno 2009
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