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Giurisprudenza

da "il Centauro"

Napoli  Illegittima la legge della Regione che regola l’uso degli autovelox sulle strade di sua proprietà La decisione della Corte Costituzionale

(ASAPS) – Illegittima la legge della Regione Campania che regola l’uso degli autovelox sulle strade di proprietà regionale. A deciderlo è la Corte Costituzione che ha evidenziato due profili di illegittimità. “La disciplina della circolazione stradale è materia esclusiva dello Stato”, ha spiegato la Corte motivando la sentenza, con un riferimento alla riforma del Titolo V: secondo la Consulta il ricorso del Presidente del Consiglio, che a tale giurisprudenza si è rimesso per denunciare l’incompetenza della Regione Campania, merita accoglimento. Gli Ermellini contestano l’intervento della legge regionale relativamente alla missione degli apparecchi (articolo 2, comma 1), secondo il quale: “ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l’uso repressivo di tali apparecchi”. La disposizione contrasta però con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel Nuovo codice della strada, e risulta lesiva delle prerogative statali, vietando l’uso repressivo degli apparecchi e si prefigge di renderne impossibile l’utilizzo per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per l’applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Il secondo profilo di legittimità costituzionale riguarda l’art. 5, recante “disposizioni inerenti la segnaletica”, e disciplina la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo. Anche in questo caso le prescrizioni regionali sono, però, diverse da quelle stabilite dalla legge statale e contrastano con l’art. 45, comma 1, del Nuovo codice della strada, che prevede, invece, l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. (ASAPS)    

 

Massimario di Merito e di Legittimità

 Guida in stato di ebbrezza - Accertamento -  Etilometro - Tasso alcolemico - Calcolo.  In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante  etilometro, l’omessa indicazione della seconda cifra  decimale del valore di alcolemia non deve essere  intesa come la volontà di approssimare ai soli decimi  di grammo/litro gli accertamenti più precisi forniti  dalla strumentazione disponibile. (Nella fattispecie  il valore accertato era di 1,5 g/l ed il fatto doveva  essere qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2,  lett. c., c.s. e non già ai sensi dell’art. 186, comma 2,  lett. b). (Cass. Pen., Sez. IV, 6 aprile 2010, n. 12904)  [RIV-1005P383]

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a  pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a  sequestro amministrativo ex art. 213 c.s. - Concorso  fra l’art. 334 c.p. e l’art. 213 c.s. - Configurabilità  – Condizioni.
In tema di rapporti tra il reato di cui all’art. 334 c.p.  e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 213 c.s.,  escluso che si sia in presenza di un concorso apparente  di norme, dovendosi invece ritenere che i due illeciti  possano concorrere tra loro, deve tuttavia ritenersi che  tale concorso intanto possa concretamente ravvisarsi in  quanto l’abusiva circolazione con il veicolo sottoposto  a sequestro amministrativo, sempre sanzionabile ai  sensi dell’art. 218 c.s., dia anche luogo, per la sua  durata o le sue modalità, ad un effettivo deterioramento  del veicolo stesso (non identificabile con la semplice  usura) ovvero sia sintomatico di una volontà tesa a  sottrarlo al vincolo di indisponibilità derivante dal  sequestro. (Cass. Pen., Sez. VI, 10 marzo 2010, n.  9472) [RIV-1005P386] 

Patente - Ricezione di marca di concessione  governativa contraffatta - Mancata apposizione  sulla patente - Fatto penalmente rilevante -  Esclusione – Ragioni.  La condotta consistente nell’acquisto, ricezione o  detenzione di valori di bollo contraffatti non è, di per  sé, sanzionabile penalmente, se non quando ad essa  faccia seguito l’effettivo uso di tali valori, previsto come  reato dall’art. 464 c.p. (nella specie, in applicazione  di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la  sentenza di merito con la quale l’imputato era stato  ritenuto responsabile del reato di ricettazione per  avere ricevuto una marca da bollo per patente di  guida contraffatta). (Cass. Pen., Sez. II, 26 febbraio  2010, n. 7760) [RIV-1005P390] 

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni  amministrative – Contestazione - Verbale -  Ricorso al prefetto - Termine di sessanta giorni  - Sospensione dei termini ai sensi della L. n.  742/1969 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento -  Questione di legittimità costituzionale in riferimento  agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.  La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta  dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,  riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica  in giudizio, vale per i soli termini processuali,  non potendo così trovare applicazione al termine  di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla  notificazione dell’accertamento di una violazione  del codice della strada, stabilito dall’art. 203 del  D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso  in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad  attività da compiersi nell’ambito di un procedimento  amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità  della disciplina sulla sospensione feriale all’anzidetto  termine di cui all’art. 203 citato, è dato apprezzare un  “vulnus” agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta  infondatezza della relativa questione di legittimità  costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) Il  procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere  giurisdizionale e, quindi, non richiede l’esplicazione  della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra  l’impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e  quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace,  ex art. 204 bis dello stesso codice della strada, che  determina l’instaurarsi di un vero e proprio giudizio,  giustifica il loro differente trattamento in relazione  alla sospensione feriale dei termini. (Cass. Civ., Sez.  II, 22 febbraio 2010, n. 4170) [RIV-1005P391] 

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento  danni - Danneggiamento di immobile causato  da incendio di autovettura parcheggiata nelle  vicinanze - Evento prodotto dalla circolazione  stradale - Configurabilità – Conseguenze.  La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica  o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 1 della legge n.  990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del D.L.vo n. 209  del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie  “circolazione”, con la conseguenza che dei danni  derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta  sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde  anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una  causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che  abbia determinato l’evento dannoso. (Nella specie la  S.C. ha ritenuto risarcibili da parte dell’assicuratore  i danni cagionati da un incendio propagatosi da un  autocarro parcheggiato in sosta immediatamente  dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore).  (Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 3108)  [RIV-1005P395] 

Depenalizzazione- Accertamento delle violazioni  amministrative - Contestazione - Verbale -  Opposizione - Rilevabilità d’ufficio di vizi diversi  da quelli fatti valere con l’atto di opposizione -  Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema  di opposizione avverso verbale di accertamento  per violazioni al vigente codice della strada.  L’opposizione al verbale di contestazione di  violazione del codice della strada, ai sensi degli artt.  204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23  della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura  l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del  procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un  giudizio di accertamento della pretesa punitiva della  P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente,  dalla “causa petendi” fatta valere con l’opposizione  stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio  vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo  opponente, entro i termini di legge, con il suddetto  atto introduttivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua  dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza  impugnata che aveva accolto l’opposizione per il  motivo della mancanza di prova documentale della  persistenza dell’omologazione dell’apparecchio  usato per la rilevazione del superamento dei limiti di  velocità, ancorché non fatto valere dall’interessato  con l’atto di opposizione al verbale di accertamento). (Cass. Civ., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656) [RIV-  1005P405] 

Velocità - Limiti fissi - Accertamento -  Apparecchi rilevatori - Preventiva informazione  agli automobilisti della loro installazione -  Obbligo ai sensi dell’art. 4 D.L. n. 121/2002, conv.  nella L. n. 168/2002 - Ambito di applicabilità  - Successiva estensione per effetto dell’art. 3  del D.L. n. l17/2007, conv. nella L. 11. 160/2007  - Portata - Conseguenze - Fattispecie in tema di  accertamento tramite telelaser.  L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio  di rilevamento della velocità previsto, in un primo  momento, dall’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. nella  legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo  remoto senza la presenza diretta dell’operatore di  polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1 bis, lett.  Q del codice della strada, è stato successivamente  esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. n. 117  del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e  modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o  mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò,  si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser  gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di  polizia. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato  principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva  annullato il verbale di contestazione per l’omesso  assolvimento del suddetto obbligo di preventiva  informazione dell’utenza, malgrado il dispositivo  utilizzato, tipo telelaser, non rientrasse tra quelli indicati  nel citato art. 4 del D.L. n. 121 del 2002 e lo “ius  superveniens” di cui all’art. 8 del D.L. n. 117 del 2007  non fosse applicabile al caso esaminato, riferito ad  un’infrazione commessa nel 2003). (Cass. Civ., Sez.  II, 18 gennaio 2010, n. 656) [RIV-1005P405]             

da il Centauro n.142


a cura di Franco Corvino

Lunedì, 25 Ottobre 2010
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