Venerdì 26 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

Giurisprudenza di Legittimità Gennaio (2^parte)

a cura di Franco Corvino

Nota: I soci Asaps, interessati a ottenere il testo delle massime qui riportate, possono richiederle all’indirizzo sede@asaps.it, indicando il proprio nome e cognome.

Giurisprudenza di Legittimità

Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici - Responsabilità a carico delle regioni - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di autovettura urtata violentemente da animale selvatico
Responsabilità civile - Animali selvatici - Responsabilità a carico delle regioni - Imputabilità - Legge vigente al momento del verificarsi del fatto o dell’evento dannoso - Applicazione - Configurabilità
Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni, Province e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. (Cass. Civ., Sez. III, 24 settembre 2003, n. 13907). [RV0303]


Carta di circolazione - Ritiro - Veicolo destinato all’esportazione - Foglio di via - Mancato rilascio - Infrazione configurabile - Art.93, settimo comma, Nuovo C.S. - Sussistenza - Confisca - Legittimità
La circolazione di un veicolo diretto al transito di confine per l’esportazione attuata senza carta di circolazione (perché ritirata) e senza foglio di via (perché non rilasciato), integra l’infrazione prevista dall’art. 93, settimo comma, nuovo c.s. (circolazione di veicolo sprovvisto della carta ci circolazione), che comporta la confisca del mezzo, e non l’infrazione meno grave prevista dall’art. 99, terzo comma, nuovo c.s., che attiene alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato, ma non sia materialmente in possesso del conducente. (Cass. Civ., Sez. III, 12 settembre 2000, n. 12026). [RV1100]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazioni - Verbale - Annullamento prefettizio o giudiziale - Per insussistenza di motivi giustificativi della notifica anziché della contestazione immediata - Apprezzamento di merito - Legittimità - Condizioni - Fondamento
Non è legittimo l’annullamento del verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada, se il prefetto, o il giudice dell’opposizione alla sanzione amministrativa, con argomentato apprezzamento di fatto, ritiene che non sussistano i motivi richiesti dall’art. 201, primo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, e da indicare nel verbale, che giustifichino la notifica del medesimo al trasgressore - ai sensi dell’art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 - anziché la contestazione immediata della violazione, prescritta dall’art. 200 del medesimo decreto per consentirgli di esplicare pienamente il suo diritto di difesa. (Nella specie il giudice aveva annullato la sanzione per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142, nono comma, accertato mediante autovelox sulla considerazione che, se il fotoradartachimetro è dotato di monitor, consente di rilevare l’infrazione a distanza e con anticipo rispetto alla postazione di controllo: diversamente l’apparecchio segnala la velocità al passaggio del veicolo, sì che è possibile la contestazione immediata o inseguendo il trasgressore a mezzo di pattuglia apposita, o fermandolo mediante altra pattuglia a distanza dal luogo dell’accertamento, avvertita mediante ricetrasmittente) (Cass. Civ., Sez. III, 2 agosto 2000, n. 10107) [RV1100]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Differenziazione documentale - Necessità - Esclusione
Nel sistema costituito dall’art. 200 del c.s. approvato con D.L.vo n. 285/92 e dall’art. 383 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato don D.P.R. n. 495/92 l’accertamento della violazione è attestato dallo stesso verbale col quale si dà atto dell’avvenuta contestazione e non è richiesta la redazione di due distinti documenti. (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6474). [RV1100]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Possesso dei documenti di circolazione e di guida - Mancata presentazione alla convocazione ex art. 180, ultimo comma, nuovo c.s. - Irrogazione a carico di soggetto non proprietario del veicolo oggetto dell’accertamento - Legittimità
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, qualora l’accertamento eseguito dall’autorità amministrativa abbia riferimento a soggetto non più proprietario del veicolo (causa i ritardi nelle registrazioni presso il Pra), è da ritenersi legittima la convocazione di quest’ultimo "per fornire informazioni o esibire documenti" ex art. 180 comma ottavo c.d.s., con la conseguenza che la mancata presentazione presso gli uffici dell’amministrazione istante integra, a suo carico (e nonostante egli non sia più il proprietario del veicolo), gli estremi della violazione di cui al citato art. 180 comma ottavo c.d.s. (Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2000, n. 6471). [RV1100]


Patente - Revoca e sospensione - Sospensione ex art. 223 nuovo c.s. - Natura cautelare - Conseguenze - Emissione sulla base di elementi prescindenti dagli eventuali accertamenti in sede penale - Necessità - Contrasto tra la valutazione effettuata dal prefetto in sede di sospensione e quella successiva del giudice penale - Legittimità
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell’art. 223 c.s., ha natura cautelare, e la stessa norma citata prevede che esso possa essere emesso sulla scorta di un apprezzamento da effettuarsi nell’immediatezza del fatto, sulla sola base del rapporto del verbale della violazione contestata, nonché del parere del competente ufficio M.C.T.C., perciò a prescindere dall’inizio di un procedimento penale a carico del titolare della patente e dagli eventuali accertamenti compiuti in quella sede, con la conseguenza che il definitivo (ed eventuale) accertamento compiuto dal giudice penale in ordine alle responsabilità del titolare della patente può essere diverso da quello a suo tempo compiuto ad altri fini dal prefetto, sulla scorta degli elementi conoscitivi dei quali disponeva, senza che sia perciò configurabile alcuna illegittimità. (Cass. Civ., Sez. III, 19 aprile 2000, n. 5072). [RV1100]


Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Telelaser - Attendibilità dell’accertamento - Esclusione - Contrasto con l’art. 345 reg. nuovo c.s. - Sussistenza
In tema di apparecchiature e mezzi di accertamento ei limiti di velocità l’art. 345 del Regolamento al nuovo codice della strada, al fine di consentire il contraddittorio con il presunto trasgressore e per una imprescindibile esigenza di certezza, esige che la misurazione della velocità tenuta da un certo veicolo, venga effettuata integralmente dall’apparecchiatura, senza alcun intervento dell’uomo, pena l’inaffidabilità della stessa misurazione, rimessa esclusivamente all’accortezza dei riflessi e alla buona vista dell’agente accertatore. Deve pertanto considerarsi illegittima la misurazione della velocità effettuata tramite telelaser, posto che le modalità di funzionamento dell’apparecchio non sono tali da fornire la prova oggettivamente verificabile che la velocità riportata dal display corrisponda ad un determinato veicolo. (Trib. Civ. di Padova, Sez. II, 12 luglio 2000). [RV1100]


Sosta, fermata e parcheggio - Sosta vietata - Sosta in doppia fila
Non deve ritenersi sussistere identità necessaria tra la circostanza di avere lasciato l’auto "in doppia fila" l’avere causato un intralcio alla circolazione. Pertanto, se nel verbale di contestazione redatto dalla polizia municipale sia contestato all’automobilista di avere lasciato l’auto in doppia fila, e nell’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto sia addebitato per contro il fatto di avere causato intralcio alla circolazione, il giudice investito dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione ha l’onere di accertare, se nel fatto contestato dalla polizia municipale fossero ravvisabili gli estremi della infrazione posta a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione. (Cass. Civ., Sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13365). [RV1100]


Patente - Revoca e sospensione - Guida di veicoli per il quale non è richiesta la patente - Sospensione della stessa - Legittimità - Esclusione - Fattispecie
La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria conseguente all’accertamento di un reato, non può essere disposta qualora il reato sia stato commesso con un mezzo per la cui conduzione la patente non era richiesta. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisone del giudice di merito nella parte in cui questi, nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 186 c.d.s. per aver egli guidato un motoveicolo essendo in stato di ebbrezza, aveva anche disposto la sospensione della patente di guida, nonostante che per condurre il detto motoveicolo la patente non fosse richiesta). (Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2001, n. 35121). [RV0102]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione immediata - Obbligo - Deroga in presenza di motivi che la renda impossibile - indicazione nel verbale notificato al trasgressore - Necessità - Omissione - Effetti - Nullità dell’ordinanza-ingiunzione
In tema di violazioni del c.s., la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del D.L.vo n. 285 del 1992, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore, la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale. (Nella specie la Corte ha annullato l’ordinanza-ingiunzione sul rilievo che il verbale notificato al trasgressore conteneva solo generica giustificazione dell’impossibilità per i verbalizzanti di procedere alla contestazione immediata. (Cass. Civ., Sez. I, 22 agosto 2001, n. 11184). [RV0102]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione in sede giurisdizionale - Ammissibilità - Previo ricorso al Prefetto - Necessità - Esclusione
In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della circolazione stradale, il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto è meramente facoltativo, potendo l’interessato, secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 203 c.d.s. fornita dalla Corte cost. (sentenze n. 255 e 311 del 1994, n. 437 del 1995, e ordinanza n. 315 dello stesso anno), rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, mediante l’impugnazione del verbale di accertamento, nelle forme previste dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981. (Cass. Civ., Sez. I, 26 luglio 2001, n. 10194). [RV0102]


Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Applicabilità al reato di cui all’art. 187, quinto comma, nuovo c.s. - Esclusione
Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento sanitario previsto dall’art. 187, quinto comma, c.s., quando si abbia ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. (Giudice di Pace di Piacenza, 28 giugno 2001). [RV0102]


Limiti alla circolazione - Centro storico - Ordinanza sindacale - Mancata pubblicazione nell’Albo pretorio - Inefficacia
Limiti alla circolazione - Centro storico - Ordinanza sindacale - Mancata pubblicazione nell’albo pretorio - Rilevanza ai fini dell’esecutività del verbale di accertamento - Sussistenza
E’ inefficace l’ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. non pubblicata nell’Albo pretorio.
La pubblicità legale dell’ordinanza sindacale emessa ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s. prevista oltre che dall’art. 73 Cost. e art. 10 disposizioni della legge in generale anche dall’art. 47 della L. 142/90, costituisce elemento essenziale per la esecutività del verbale di accertamento. (Giudice di Pace di Bologna, 4 giugno 2001, n. 1171). [RV0102]


Responsabilità civile - Animali - Animali selvatici - Danni cagionati a veicoli in circolazione - Responsabilità a carico delle regioni - Sussistenza
Le Regioni, in quanto obbligate ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Giudice di Pace di Riva del Garda, 2 aprile 2001, n. 26). [RV0102]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata
La disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice, cui si correlano gli artt. 383 e 384 del regolamento di esecuzione. Dalla diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato in relazione al disposto dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981) secondo cui è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur se possibile, della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa. La contestazione immediata della violazione alle norme del codice della strada ha, al contrario, un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere omessa ogni qualvolta sia possibile, con la conseguenza che la detta omissione costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Perciò il giudice, e riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale
In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo e in conformità dell’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, è assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di esso, all’ordinanza-ingiunzione, posto che la disposizione dell’art. 205 c.s. deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l’opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni del codice medesimo, includendovi l’impugnazione del verbale di accertamento. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Procedimento
L’art. 23 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia l’art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d’opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l’autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito. (Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2848). [RV0102]


Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Irrogativi di sanzione amministrativa - Sottoscrizione autografa del soggetto emanante
In relazione a fattispecie antecedente all’entrata in vigore dell’art. 15 della legge n. 59 del 1997 e dei regolamenti attuativi in esso previsti, deve escludersi la validità, sulla base dell’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993, di ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 204 del codice della strada, ove prive di firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica elaborazione informatica e richiedenti, a norma degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241, specifica motivazione in relazione alle particolarità del singolo caso concreto. E peraltro gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur in mancanza dell’autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati nel contesto documentativi degli stessi, consentano comunque di accertare aliunde la sicura attribuibilità, dell’atto a chi, secondo le norme positive, debba esserne l’autore. (Cass. Civ., Sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16204). [RV0102]


Segnaletica stradale - Segnali di pericolo - Previsti dal codice della strada e dal regolamento
L’obbligo imposto a carico dell’ente proprietario o gestore della strada (art. 13 c.s.) di porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo, descritti dallo stesso articolo nelle norme successive e in quelle del regolamento, non si esaurisce nell’adozione della segnaletica indicata in tali norme, ma si estende anche all’uso di segnali diversi idonei ad impedire l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti della strada quando i normali segnali di pericolo, in relazione a situazioni concrete siano insufficienti. (Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1505). [RV0102]


Velocità - Limiti fissi - Accertamento a mezzo di autovelox
L’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, "di massima", i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla, alla lett. E), non solo il caso dell’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la terminazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia "nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari". Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura autovelox che procede all’accertamento dell’infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi. (Cass. Civ., Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2494). [RV0102]


Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Specifica contestazione in ordine alle caratteristiche dello strumento - Onere probatorio della P.A. - Contenuto
In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l’omessa indicazione nel verbale d’accertamento delle caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l’invalidità dell’accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell’idoneità della fonte di prova (in sede d’opposizione ai sensi dell’art. 205 c.d.s.) sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione. (La S.C. ha così cassato per omessa motivazione la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato la correttezza dell’apparecchiatura utilizzata per l’accertamento, benché non fosse stata disposta l’esibizione della documentazione relativa alle caratteristiche dello strumento e sul verbale d’accertamento vi fosse mera attestazione del "regolare funzionamento" dello stesso). (Cass. Civ., 22 giugno 2001, n. 8515). [RV1001]


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Riscossione mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale - Opposizione ex artt. 22 e seguenti L. n. 689/1981 - Finalità di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio - Ammissibilità
In tema di sanzioni amministrative, comprese quelle relative alla disciplina della circolazione stradale, l’opposizione disciplinata dagli artt. 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689 può essere proposta anche contro l’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale al fine di dedurre la mancanza della preventiva emissione e notificazione del provvedimento sanzionatorio. (Cass. Civ., Sez. I, 11 maggio 2001, n. 6545). [RV1001]


Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Contestazione immediata - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell’obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Attenuazione del valore probatorio del verbale - Configurabilità
In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell’atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale. (Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2001, n. 6097). [RV1001]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Intervento diretto di garanzia dell’autore della violazione - Esclusione - Limiti
In tema di sanzioni amministrative, l’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 69 prevede il libero esercizio della potestà accertativi della p.a. senza alcun intervento diretto dell’autore dell’illecito se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni (ex art. 15 della stessa legge) o ad analisi irripetibili. (Cass. Civ., Sez. I, 27 aprile 2001, n. 6097). [RV1001]


Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Necessità - Omissione - Conseguenza - Violazione di limiti di velocità - Accertamento a mezzo di autovelox - Contestazione immediata - Obbligo - Portata - Esclusione della relativa possibilità - Apprezzamento del giudice di merito - Limiti
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, fermo l’obbligo di procedere alla contestazione immediata delle stesse ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notifica del verbale, nei casi di eccesso dei limiti di velocità rilevati da apparecchiatura autovelox l’amministrazione è tenuta a precisare nel verbale notificato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari ed integranti la impossibilità di procedere a detta contestazione, in tal caso essendo, peraltro, escluso che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare anche le scelte organizzative della stessa amministrazione. (Fattispecie in tema di contestazione di eccesso di velocità rilevato da pattuglia della polizia stradale a monte, a mezzo di autovelox idoneo a consentire la rilevazione solo contestualmente al passaggio del veicolo davanti all’apparecchio stesso, e non in un momento successivo, ed in assenza di una seconda pattuglia dislocata a valle per procedere alla contestazione. (Cass. Civ., Sez. I, 29 marzo 2001., n. 4571). [RV1001]



Sabato, 31 Gennaio 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK