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Corte di Cassazione 10/04/2004

Roma - CLAMOROSA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: SE IL CONDUCENTE È UBRIACO E SBATTE, È INNOCENTE, PURCHÈ VADA PIANO…

Roma

CLAMOROSA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: SE IL CONDUCENTE È UBRIACO E SBATTE, È INNOCENTE, PURCHÈ VADA PIANO…

(ASAPS) ROMA – Questa proprio non ce l’aspettavamo. Con preoccupazione avevamo commentato le sentenze di alcuni giudici di pace, che avevano dimostrato di considerare la guida in stato di ebbrezza un reato di danno, mentre nella filosofia del legislatore – e secondo la nostra modesta opinione – trattasi piuttosto di un reato di pericolo. Ma constatare che anche dalla corte di Cassazione giunge una conclusione così perentoria, questo davvero non ce l’aspettavamo davvero. In sostanza, secondo la Quarta Sezione penale, è possibile guidare ubriachi e non incorrere in alcuna sanzione, amministrativa o penale,  né nella tanto temuta decurtazione di punti. Vediamo il fatto: si discuteva di un automobilista di Gorizia, che aveva causato un “incidente di lievi danni conseguente al suo stato di ebbrezza per aver superato di poco il tasso alcolemico fissato dalla normativa”. Dopo le contestazioni della Polizia Stradale, che aveva denunciato il trasgressore, ritirato la patente e avviato l’iter per la decurtazione dei punti, il giudice di pace di Gorizia aveva smentito l’operato della pattuglia, dichiarando “in considerazione dei lievi danni causati nell’incidente”, il non doversi procedere nei confronti dell’ubriaco (questo almeno era accertato dall’etilometro), imputato del reato previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada. Non era d’accordo – ovviamente – il Procuratore generale di Gorizia che, memore delle regole inflessibili disposte con l’introduzione della patente a punti, ha chiesto fino in Cassazione la condanna dell’automobilista. La speranza di vedere però sanzionato il conducente è svanita innanzi alla Quarta sezione penale, che con la sentenza 16922 depositata il 9 aprile 2004, ha respinto il ricorso della Procura di Gorizia ritenendo che spetta al “giudice valutare se il danno e il pericolo derivanti dalla condotta siano stati esigui, avuto riguardo all’interesse tutelato, in maniera tale da non giustificare l’esercizio dell’azione penale, e supportando l’eventuale applicazione della norma con idonea motivazione”. In particolare, nel caso in questione la Suprema Corte ha ritenuto “non illogico o incongruo valutare di particolare tenuità un fatto che è al limite del reato, rientrandovi per poco gli indici rilevati, e valutare positivamente a tali fini i lievi danni, ove si considera che l’interesse tutelato è la circolazione stradale o meglio la lieve entità del pericolo dovuta al fatto che la velocità dell’auto guidata dall’imputato era moderata”. Noi, stavolta, siamo senza parole, il lavoro su strada per la sicurezza da parte delle divise rischia di diventare sempre più inutile. Pensare che recenti studi hanno ribadito che anche un’alcolemia inferiore a 0,5 g/l produce effetti negativi nella fase percettiva alla guida. Sulla strada intanto si continua a morire. (ASAPS)

 

 

Sabato, 10 Aprile 2004
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