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Corte di Cassazione 16/06/2004

Giurisprudenza di legittimità - Interruzione di pubblico servizio: reato anche se durata dell’interruzione è limitata

Cassazione sez. VI penale, sentenza 09.06.2004 n° 26077
Da "AltalexLex"
Interruzione di pubblico servizio: reato anche se durata dell’interruzione è limitata
(Cassazione sez. VI penale, sentenza 09.06.2004 n° 26077)

Per integrare il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 cod.pen è sufficiente che l’entità del turbamento della regolarità dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore.

E’ quanto ribadito dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26077 depositata il 9 giugno 2004.

Il caso in esame riguardava l’aggressione del capo treno da parte dell’imputato che aveva determinato un ritardo di almeno un quarto d’ora sulla linea ferroviaria.

(Altalex, 15 giugno 2004)
 

Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 9 giugno 2004, n. 26077

FATTO E DIRITTO


Con sentenza 28 febbraio 2003 il Tribunale di Cuneo assolveva A. Marco dal reato di cui agli artt. 110, 340 c.p. (concorso in interruzione di pubblico servizio) - contestatogli perché, aggredendo il capo treno del convoglio 22982 alla stazione di Fossano, determinava un ritardo di almeno un quarto d’ora sulla linea Fossano-Cuneo - perché il fatto non sussiste.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.

Premesso che possono verificarsi "fisiologicamente" ritardi che non costituiscono "interruzione" di pubblico servizio, deduce:

che il caso di specie è ben diverso, in quanto due soggetti hanno deliberatamente turbato la regolarità del servizio per una durata "apprezzabile", essendo saliti sul convoglio consapevolmente senza pagare e rifiutandosi di scendere;

che nel caso concreto si è ben al di fuori di condotte "marginali" di ordinaria "maleducazione" civica come lascia intendere la motivazione della sentenza impugnata;

che, quindi, l’episodio ed il disservizio cagionato, tenuto anche conto delle coincidenze e dell’affidamento riposto dagli utenti sulla puntualità degli orari, non è certamente irrilevante.

Osserva il collegio che il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata, premesso che per la configurabilità del delitto di cui all’art. 340 c.p. "la durata dell’interruzione come l’entità del turbamento del servizio sono indifferenti", perviene alla conclusione di ritenere "irrilevante quel ritardo di 15 minuti se raffrontato con l’orario del viaggio completo e col fatto notorio della cronica tendenza a ritardi dei convogli F.S. su talune linee secondarie anche in assenza di qualsiasi comportamento perturbatore dei viaggiatori o di altri soggetti", facendo così riferimento ad elementi estranei alle risultanze processuali, senza, peraltro, affrontare il tema della concreta "consistenza" dell’interruzione del servizio ponendo in correlazione il tempo di essa, da una parte, e, dall’altra, i disagi cui sono stati sottoposti gli utenti per tale ritardo.

Infatti il punto nel quale la giurisprudenza di legittimità è concorde è la irrilevanza della durata della interruzione o del turbamento in quanto l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice riceverebbe nocumento dalla estensione dell’alterazione, oltre che all’ufficio o al servizio nel suo complesso, anche alla singola funzione o prestazione.

Secondo recente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sezione VI, 3 maggio 1999, Ferrara) "è sufficiente, ai fini del delitto, che l’entità del turbamento della regolarità dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore".

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.p., per il giudizio alla Corte di appello di Torino.

Il giudice di rinvio perverrà alla decisione dopo aver valutato se l’interruzione o la turbativa siano state o meno lesive del regolare funzionamento del servizio della P.A., tenuto conto dell’entità dei disagi subiti dagli utenti del servizio per l’alterata prestazione di esso.

P.Q.M.

La Corte annulla l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

 

Mercoledì, 16 Giugno 2004
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