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Corte di Cassazione 04/09/2004

Giurisprudenza di legittimità - La Suprema Corte interviene per stabilire le modalità per individuare il «committente», destinatario della sanzione ai sensi dell’art. 167, comma 9.

Corte di Cassazione Civile Sez. I, 29 novembre 2001, n. 15194

La Suprema Corte interviene per stabilire le modalità per individuare il «committente», destinatario della sanzione ai sensi dell’art. 167, comma 9.

Corte di Cassazione Civile

Sez. I, 29 novembre 2001, n. 15194

 

Carico – Peso – Eccedenza – Violazione dell’art. 167 nuovo c.s. – Responsabilità del committente – Individuazione

 

Ai fini della configurabilità della violazione amministrativa consistente nella effettuazione di trasporto con carico superiore alla misura massima consentita, l’art. 167 c.d.s., che, dopo avere, al secondo comma, posto la relativa sanzione pecuniaria a carico di chi circoli con veicolo che trasporti detto carico eccessivo, al nono comma ne dispone l’applicabilità sia al conducente che al proprietario del veicolo stesso, nonché al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, deve essere interpretato non già nel senso che sia «committente» colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è, invece, il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando vettore/contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi per la relativa esecuzione dell’opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), né la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, né, soprattutto, l’affidamento di queste al vettore/trasportatore, ma nel senso, invece, che «committente» sia il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell’accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all’esecuzione di tale trasporto. (Nuovo c.s., art. 167).

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso in data 1 giugno 1994, la ditta XXX Snc proponeva davanti al Pretore di Cremona opposizione avverso l’ordinanza con la quale il locale prefetto le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 202.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere il 7 dicembre 1993, in violazione del secondo e del nono comma dell’art. 167 del codice della strada, consentito in qualità di committente un trasporto di frumento con un autocarro del peso complessivo di 480 quintali, 18 dei quali in sovraccarico.

Deduceva l’opponente di avere commissionato il viaggio ma non il carico, risultando così solo uno dei vettori economici e non anche il vettore trasportatore, onde non poteva essere ritenuta responsabile della violazione contestatale.

Si costituiva il Prefetto di Cremona, instando per il rigetto del ricorso.

Il giudice adito, con sentenza del 29 novembre 1996/3 gennaio 1997, provvedeva in quest’ultimo senso, assumendo, per un verso, che la medesima opponente era stata senz’altro committente del trasporto, laddove, per altro verso, la normativa non faceva riferimento alcuno alla distinzione tra vettore economico e mittente caricatore che la ricorrente reputava essenziale per escludere la propria responsabilità in ordine all’infrazione ascrittale.

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Ditta XXX, deducendo un solo motivo di gravame al quale, dietro rinnovazione della notifica del medesimo ricorso, resiste il Prefetto di Cremona con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché erronea applicazione di norme di diritto, ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c, sul punto relativo alla qualifica della ditta XXX in termini di commissionaria-subcommissionante, assumendo che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto quest’ultima committente del trasporto, laddove dalla documentazione esibita, e segnatamente dalla bolla di accompagnamento, risulta che la medesima ditta XXX è stata solo il vettore economico di tale trasporto.

Il motivo è fondato.

Detto giudice, infatti, ha poggiato il proprio convincimento su due argomenti e precisamente:

1) sul rilievo che la normativa di cui all’art. 167 del vigente codice della strada (il quale, al secondo comma, sottopone alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma la condotta di colui che «circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quello indicato nella carta di circolazione», differenziando l’importo della sanzione stessa in relazione all’eccedenza di peso accertato, mentre, al nono comma, prevede che dette sanzioni «si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo») non faccia «riferimento alcuno al vettore economico o al mittente caricatore», ritenuto invece dall’opponente essenziale per escludere la propria responsabilità in ordine alla violazione de qua;

2)  sul rilievo che sia rimasto accertato che la ditta XXX «fu senz’altro committente del trasporto», tanto risultando dalla stessa documentazione prodotta dalla parte interessata.

Ambedue gli argomenti non vanno esenti da censura.

Sotto il primo profilo, infatti, conviene muovere dall’osservazione secondo cui la mancata previsione legislativa della figura del «vettore economico» o di quella del «mittente caricatore» non esclude affatto la necessità che la disposizione contenuta nel non comma dell’art. 167 del nuovo codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), là dove contempla semplicemente la figura del «committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo», venga comunque interpretata, al fine di individuarne l’esatto significato e di delineare così i precisi contorni della figura in esame.

Orbene, sotto un profilo strettamente letterale, siffatta interpretazione va compiuta nel quadro del contesto normativo rappresentato dal combinato disposto dagli artt. 1683 e 1684 c.c.., sulla cui base è dato di ricavare:

a) che il contratto di trasporto di cose si perfeziona con l’incontro di consensi del mittente e del vettore indipendentemente dalla consegna della cosa, la quale attiene all’esecuzione e non alla conclusione del negozio, giacchè prima della consegna è sorta, con l’in idem placitum consensum, l’obbligazione del vettore di svolgere la sua attività in favore del mittente non appena questo lo metterà in grado di svolgerla mediante la traditio rei;

b) che l’affidamento, ancorché non valga a trasformare il contratto di trasporto (che è e resta un contratto consensuale) in un contratto reale, rappresenta tuttavia l’elemento caratteristico del trasporto di cose, costituendo un presupposto necessario affinché questo si attui, onde «mittente» è colui che richiede il trasporto ed effettua la consegna del carico al vettore, ovvero colui nel cui nome il trasporto stesso è richiesto e la consegna medesima effettuata, configurandosi anzi quest’ultima, cui corrisponde il reciproco obbligo del vettore di riceverla ove sia regolarmente offerta, un atto di cooperazione, consistente nel trasferimento della detenzione del carico al vettore medesimo accompagnato dalla consegna dei documenti, dovuto dal mittente perché la prestazione del trasporto possa avere luogo, tanto che in dottrina non si è mancato di sottolineare come, fino alla consegna della cosa, sia più corretto parlare di «contraente» che non di «mittente».

Sotto il profilo, poi, della ratio legis, giova considerare, sulla base di quanto sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nell’ordinanza 18 gennaio 1989, n. 3, che, in forza del disposto dell’art. 167, nono comma, del nuovo codice della strada, il conducente del veicolo in sovraccarico, il proprietario di quest’ultimo ed il committente rispondono ciascuno per fatto proprio (restando la prova della responsabilità di ognuno regolata dai principi generali), posto che il vincolo di solidarietà già contenuto nella proposta di iniziativa parlamentare poi tradottasi nell’art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, recante modifica in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli attuali all’art. 121, nono comma, del codice della strada abrogato (già approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), è venuto meno il testo definitivo della medesima legge n. 38 del 1982, là dove, come del resto nell’art. 167, nono comma, del codice della strada vigente, al di fuori delle ipotesi del concorso di cui all’art. 5 della legge n. 689 del 1981, vengono sanzionate le tre diverse condotte dei soggetti sopraindicati (conducente, proprietario, committente). Si deve, infatti, ritenere che a carico di detti soggetti siano stati posti autonomi obblighi di comportamento e che, quindi, anche a carico del committente sia stato posto un siffatto obbligo, distinto da quello del conducente e del proprietario, il quale si sostanzia in uno specifico dovere di vigilanza consistente nell’accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all’esecuzione del trasporto, onde appare evidente che tale dovere non sia però suscettibile di venire assolto se non dal soggetto che affida le cose, nel cui interesse cioè il vettore compie il trasporto medesimo (Cass., 26 maggio 1995, n. 5854), così da escludere dalla nozione legislativa di «committente», ai fini che qui rilevano, non soltanto colui al quale le cose stesse debbano essere consegnate dopo il trasporto (che ne è invece il destinatario) e colui che risulti semplice acquirente di quanto trasportato (Cass. 584/95, cit.), ma anche colui che, pur figurando come vettore/contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi, per la relativa esecuzione, dell’opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), né la presa in consegna delle cose, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, né, soprattutto, l’affido di queste al vettore/trasportatore.

Nella specie, per contro, il giudice di merito ha ritenuto di poter disattendere l’assunto dell’opponente sulla base del solo rilievo circa il mancato riferimento legislativo alla figura del vettore economico o a quella del mittente caricatore ed ha così trascurato la necessità di procedere al relativo accertamento di fatto (di cui, peraltro, al profilo che segue) muovendo invece dalle corrette premesse, in punto di diritto, che sono state sopra indicate.

Circa, poi, il secondo dei due profili richiamati all’inizio, si osserva come, a fronte della specifica censura della ricorrente la quale ha assunto in ricorso che la ditta XXX sia stata erroneamente definita «committente» dai verbalizzanti riportando in dettaglio altresì i molteplici elementi desumibili dalla bolla di accompagnamento della Ditta YYY n. 175018 del 7 dicembre 1993 (e che il giudice a quo non avrebbe invece apprezzato), la motivazione dell’impugnata sentenza si limiti genericamente ad affermare l’intervenuto accertamento che «la ditta XXX fu senz’altro committente del trasporto (e che) ciò risulta dalla stessa documentazione prodotta che viene utilizzata dalla parte per un’interpretazione non conforme a legge».

Orbene, facendo rinvio alle considerazioni che precedono per quanto riguarda l’interpretazione «conforme a legge» da dare alla disposizione di cui all’art. 167, nono comma, del nuovo codice della strada, giova notare come detta motivazione appaia del tutto insufficiente, avendo il giudice di merito omesso vuoi di specificare su quali basi sia stato accertato che la ditta XXX «fu senz’altro committente del trasporto» e quale risulti essere la «stessa documentazione prodotta che viene utilizzata dalla parte…», vuoi di rendere conto delle risultanze desumibili dalla bolla di accompagnamento sopra indicata, i cui elementi, in forza di quanto riportato in ricorso ed alla stregua di criteri di mera verosimiglianza, non si palesano astrattamente inidonei, se tenuti presenti dal giudice, a determinare un convincimento diverso da quello adottato ed a condurre quindi ad una pronuncia di segno differente.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, onde l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, al tribunale di Cremona in persona di diverso magistrato, affinché detto giudice provveda a statuire sulla controversia sottoposta al suo esame facendo applicazione del seguente principio di diritto: «L’articolo 167, nono comma, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, là dove, in tema di trasporti di cose sui veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici, stabilisce che le sanzioni ivi previste si applicano, oltre che al conducente ed al proprietario del veicolo stesso, altresì al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, non può essere interpretato nel senso che sia “committente” colui al quale devono essere consegnate le cose dopo il trasporto (che ne è invece il destinatario), o colui che risulti il semplice acquirente delle cose trasportate, o, ancora, colui che, pur figurando come vettore/contraente (o primo vettore) per essersi obbligato ad effettuare il trasporto, si sia poi limitato ad avvalersi della relativa esecuzione dell’opera di altro vettore (subvettore), senza tuttavia curare, in considerazione del rapporto derivato intercorso (subtrasporto), né la presa in consegna delle cose medesime, nel luogo di partenza, dal primo mittente caricatore, né, soprattutto, l’affido di queste al vettore/trasportatore, ma deve essere interpretato nel senso che sia “committente” il soggetto che affida le cose, nel cui interesse, cioè, il vettore compie un trasporto determinato e che, in siffatta qualità, è sottoposto allo specifico dovere di vigilanza consistente nell’accertamento che il veicolo da utilizzare sia idoneo, in relazione alle prescrizioni normative, all’esecuzione di tale trasporto».

Sabato, 04 Settembre 2004
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