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Corte di Cassazione 29/09/2004

Giurisprudenza di legittimità - L’uso di un mezzo corazzato rischia di intralciare l’operato delle forze dell’ordine Auto blindate vietate per i detenuti pericolosi

(Cassazione 35444/2004).
da "Cittadinolex.it"
L’uso di un mezzo corazzato rischia di intralciare l’operato delle forze dell’ordine
Auto blindate vietate per i detenuti pericolosi
(Cassazione 35444/2004).
è legittimo il divieto di trasportare detenuti pericolosi su automezzi blindati per non ostacolare l’attività delle forze dell’ordine. Il principio è stato stabilito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato il divieto espresso dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di una persona "pericolosa e destinataria di un avviso orale" che, ritenendo che la propria vita fosse in pericolo, aveva chiesto di poter utilizzare un mezzo di trasporto blindato durante gli spostamenti per offrire la sua testimonianza davanti ai giudici. Il Tribunale glielo aveva negato in quanto l’auto blindata avrebbe rischiato di "intralciare l’operato delle forze dell’ordine", e per questo l’uomo si era rivolto alla Cassazione, sostenendo che l’auto blindata serviva per "difesa personale". La Suprema Corte ha confermato la decisione motivandola con il fatto che "il divieto di utilizzo di mezzi blindati o modificati imposto a soggetto destinatario dell’avviso orale ha il precipuo scopo di evitare che le forze dell’ordine possano essere intralciate nell’esercizio dell’attività di controllo, tenuto conto che il possessore di un mezzo blindato, nel caso dovesse darsi alla fuga, avrebbe un indubbio vantaggio nei confronti delle forze di polizia". (28 settembre 2004)



Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ordinanza n.35444/2004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VI SEZIONE PENALE

ORDINANZA

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO


Con ordinanza 15/01/2004 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l’opposizione proposta da R. A. avverso il provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 4 comma 4, Legge 1423/1956 [1], con il quale veniva dato avviso orale con specifico divieto di adoperare mezzi di trasporto blindati.

In particolare il Tribunale osservava che ricorrevano in presupposti previsti dalla norma in esame per il divieto di utilizzo di mezzi blindati, trattandosi di persona, destinataria dell’avviso orale, giudicata pericolosa, in quanto rientrante nelle categorie previste dall’art. 1 nn. 1 e 2 Legge citata.

Inoltre, secondo il Tribunale, il divieto di utilizzo di mezzi blindati da parte dell’opponente trovava giustificazione nel fatto che si voleva evitare che tale uso potesse intralciare l’operato delle forze dell’ordine.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione in relazione all’art. 4 Legge 1423/1956, deducendo che il provvedimento doveva ritenersi illegittimo, in quanto la blindatura dell’autovettura non comportava un intralcio all’operato delle forze di polizia, ma costituiva solo un mezzo predisposto a fine di difesa personale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

Infatti il divieto di utilizzo di mezzi blindati o modificati imposto a soggetto destinatario dell’avviso orale ha il precipuo scopo di evitare che le forze dell’ordine possano essere intralciate nell’esercizio dell’attività di controllo, tenuto conto che il possessore di un mezzo blindato, nel caso dovesse darsi alla fuga, avrebbe un indubbio vantaggio nei confronti delle forze di polizia.

Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa della ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte cost. sent. n. 186/2000).

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000 a favore della casa delle ammende.

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2004.





Mercoledì, 29 Settembre 2004
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