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Corte di Cassazione 18/03/2005

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione.

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e con riguardo al provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma secondo, c.s., deve ritenersi che il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione sia quello della ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatorio – sicché sfugge, in quanto tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione -, e, dall’altro, che la norma citata, a differenza del precedente art. 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere "appena ricevuti gli atti", ma comunque dopo aver sentito il parere della M.C.T.C., e previo accertamento della sussistenza di "fondati elementi di una evidente responsabilità" del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del codice della strada. (Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2003, n. 11967) [RIV070804]
Artt. 218 - 223


Venerdì, 18 Marzo 2005
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