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Corte di Cassazione 16/05/2005

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione -Legittimazione passiva - Ministero della difesa e dell’interno - Sussistenza.

Cassazione Civile,Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17525.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE .
Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17525.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione -Legittimazione passiva - Ministero della difesa e dell’interno - Sussistenza.

Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso, l’ordinanza-in-’giunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia ài Ministero dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell’interno, proposto contro la sentenza del Giudice di pace, e fondato sul presupposto, che essa fosse stato inutiliter data in ragione delta mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese di custodia e giudizio).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

II signor B.M. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria avverso il verbale di contestazione del 5 settembre 2000, con il quale i Carabinieri di Reggio Calabria (nucleo operativo e radiomobile) avevano disposto il fermo amministrativo del veicolo in suo possesso per la durata di tre mesi;
l’opposizione è stata notificata, su ordine del Giudice, al Ministèro della difesa e alla Legione Carabinieri di Reggio Calabria, ma non anche - secondo la prospettazione del ricorrente - nei confronti della Prefettura;
con sentenza n. 104 del 15 febbraio-16 marzo 2001, il Giudice di pace ha accolto l’opposizione, annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della difesa e la Legione Carabinieri di Reggio Calabria al pagamento delle spese di custodia e di giudizio;
che contro tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione, affidata ad un unico motivo, sia il Ministero della difesa che il Ministero dell’interno;
che il signor B.M. non ha svolto difese in questa fase;
su richiesta del Presidente della sezione, il P.G. ha concluso, per iscritto, ai sensi dell’art. 375.c.p.c., nei sensi indicati.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con l’unico mezzo di ricorso (con il quale lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza sarebbe stata pronunciata, inutiliter, senza la presenza della Prefettura di Reggia Calabria, litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto;
tale nullità sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni fase e grado del processo e importerebbe la rimessione al giudice di primo grado;
la doglianza è manifestamente infondata, e ne importa il rigetto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., avendo questa Corte più volte affermato il principio di diritto secondo il quale, in, tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, il ricorso al prefetto avversò il verbale di accertamento dell’infrazione non costituisce presupposto processuale per poter legittimamente adire1 l’autorità giudiziaria ordinaria, con la conseguenza che l’interessato, nelTimpugnare direttamente il predetto verbale di accertamento dell’infrazione, deve convenire in giudizio non più il prefetto, bensì l’autorità amministrativa da cui dipende l’organo accertatore della violazione (Cass., sentt. nn. 14319 del 2001 e 17546 del 2003);
nella specie, l’accertamento è stato compiuto da agenti dell’Arma dei Carabinieri, ed è legittimato in giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alternativamente, il Ministro della difesa o il Ministero dell’interno;
secondo tale indirizzo interpretativo, nell’ipotesi in cui venga-proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione, per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l’ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò II Ministro della difesa) sia al Ministero dell’interno, il quale, ai sensi dell’art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale (Cass., sentt. nn. 15245 del 2001 e 387 del 1999);
in ogni caso, è del tutto estraneo al rapporto controverso la Prefettura,1 come invece si sostiene da parte dei ricorrenti;
pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., se ne impone il rigetto,-senza necessità di provvedere sulle spese, per non avere l’intimato svolto alcuna attività difensiva in questa fase. (Omissis) [RIV-1104].



Lunedì, 16 Maggio 2005
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