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Corte di Cassazione 18/05/2005

Giurisprudenza di legittimità - Assicuratore in mora può essere obbligato anche oltre il limite del massimale

Cassazione , sez. III civile, sentenza 10.02.2005 n° 2112
da "Altalex"

Assicuratore in mora può essere obbligato anche oltre il limite del massimale
Cassazione , sez. III civile, sentenza 10.02.2005 n° 2112 .

L’assicuratore, obbligato nei confronti del danneggiato non oltre i limiti del massimale, se nell’adempiere la sua obbligazione cade in mora, può essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento di un’obbligazione pecuniaria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2112 del 10 febbraio 2005, precisando che tale obbligazione sorge senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (se del caso mediante ricorso a presunzioni) di un danno maggiore.
Nel caso prospettato si tratta di un’ipotesi di superamento del massimale (per mala gestio c.d. impropria, alla quale il ricorrente fa riferimento) occasionata dal colpevole ed ingiustificato ritardo dell’assicuratore nell’adempimento della prestazione di indennizzo all’interno del rapporto impresa assicuratrice/danneggiato. Ipotesi, dunque, diversa da quella del superamento del massimale per inadeguata gestione della lite (mala gestio cd. propria), che non concerne la fattispecie in questione e riguarda il rapporto impresa assicuratrice/assicurato.
(Altalex, 18 maggio 2005)

Cassazione
Sezione III civile
Sentenza 10 febbraio 2005 n. 2712


Svolgimento del processo

Con la sentenza attualmente impugnata la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della prima sentenza, ha condannato la FIRS Italiana di Ass.ni in l.c.a. a risarcire il danno da sinistro stradale subito dal T. nei limiti del massimale vigente all’epoca del fatto.

Il T. propone ricorso per la cassazione della sentenza della Corte genovese, svolgendo due motivi. Risponde con controricorso la FIRS Italiana di Ass.ni in l.c.a..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione dell’art. 21 della legge n. 990 del 1969, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato che l’impresa obbligata al risarcimento dell’incidente in oggetto è tenuta al pagamento entro i limiti dei massimali vigenti all’epoca. La stessa questione è affrontata nel secondo motivo dal punto di vista dei vizi della motivazione. Precisa poi il ricorrente in memoria che le censure non comportano la richiesta di liquidazione di somme ulteriori oltre quelle già da lui ottenute, ma la sola evidenziazione dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame laddove non ha specificato se l’applicazione del massimale di polizza debba riguardare la sola sorte capitale o anche quanto dovuto a titolo di rivalutazione ed interessi. Ha pure precisato il ricorrente che omettere tali censure avrebbe consentito all’impresa designata di ripetere le sommecorrisposte (a qualsiasi titolo) oltre il limite di legge.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e vanno accolti nei limiti di quanto si va a dire.

La giurisprudenza di legittimità, secondo una recente evoluzione (Cass. 8 luglio 2003, n. 10725), ha chiarito che nella disciplina codicistica del rapporto di assicurazione l’obbligazione dell’assicuratore non da all’assicurato il diritto di ottenere il pagamento dell’indennità fino a quando non risulti accertato quanto l’assicurato deve al danneggiato. Invece, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile tale aspetto subisce una modifica come diretta conseguenza del fatto che l’assicuratore è obbligato a pagare l’indennità direttamente al danneggiato, che può appunto rivolgersi all’assicuratore perottenerla. L’art. 22 della legge n. 990 del 1969 dispone infatti che l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione può essere proposta solo dopo che siano decorsi 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno. Scaduto questo termine, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato se è stato posto nella condizione di determinarsi in ordine alla sussistenza della responsabilità del suo assicurato ed all’entità della somma da lui dovuta al danneggiato come risarcimento.

Da questa mora dell’assicuratore nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria (ossia nell’obbligazione di pagare una somma corrispondente al risarcimento che sarebbe dovuto dal danneggiante, suo assicurato, con il limite della somma per la quale l’assicurazione è stata conclusa: cfr. Cass. Sez., un. 29 luglio 1989, n. 5219) deriva come conseguenza che, in base al 1^ comma dell’art. 1224 c.c. l’assicuratore deve gli interessi moratori al saggio degli interessi legali, salva la prova del maggior danno che, a mente del 2^ comma dello stesso art. 1224 c.c., deve essere data dal danneggiato.

Si può dunque concludere che l’assicuratore, obbligato nei confronti del danneggiato non oltre i limiti del massimale, se nell’adempiere la sua obbligazione cade in mora, può essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento di un’obbligazione pecuniaria. Obbligazione che sorge senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova(se del caso mediante ricorso a presunzioni) di un danno maggiore (Cass. 8 luglio 2003, n. 10725, cit.).

Si tratta, dunque, di un’ipotesi di superamento del massimale (per mala gestio c.d. impropria, alla quale il ricorrente fa riferimento) occasionata dal colpevole ed ingiustificato ritardo dell’assicuratore nell’adempimento della prestazione di indennizzo all’interno del rapporto impresa assicuratrice/danneggiato. Ipotesi, dunque, diversa da quella del superamento del massimale per inadeguata gestione della lite (mala gestio cd. propria), che non concerne la fattispecie in questione e riguarda il rapporto impresa assicuratrice/assicurato.

Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti ai quali s’è fatto riferimento e la sentenza (la quale, in violazione del principio sopra enunciato, ha genericamente affermato che l’obbligazione risarcitoria a carico dell’assicuratore non può superare il massimale) va cassata con rinvio al giudice designato nel dispositivo, il quale si adeguerà al principio sopra enunciato ed altresì provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, diversa sezione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2005.



Mercoledì, 18 Maggio 2005
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