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Corte di Cassazione 11/07/2005

Giurisprudenza di legittimità - Notifica al portiere nulla se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche

Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 20.04.2005 n° 8214

Notifica al portiere nulla se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche
(Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 20.04.2005 n° 8214)

Viene considerta nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 c.p.c.
E’ il principio di diritto ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8214 depositata il 20 aprile 2005.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
ORDINANZA 20-04-2005, n. 8214
LA CORTE

Rilevato che la notificazione del ricorso introduttivo alla s.r.l. Impresa Edile S., presso il difensore domiciliatario della stessa Avv. Roberto Cefaloni in V.le Parioli n. 67, ha avuto luogo a mani del portiere e che la relata non indica in alcun modo l’avvenuto previo inutile tentativo di consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 CPC;
Rilevato che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate ad avere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali nè riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 CPC, la successione preferenziale dei quali vi è tassativamente stabilita;

RILEVATO

che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è, pertanto, nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956);
Rilevato che parte intimata non ha svolto difensiva, onde la detta nullità non ha beneficiato la sanatoria che sarebbe stata consentita ove fosse stato, in tal modo, dimostrato avere l’atto raggiunto comunque il suo scopo;
Ritenuto doversi, consequenzialmente, discorre, ex art. 291 CPC, la rinnovazione della notificazione del ricorso;

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso, concedendo all’uopo il termine di giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2005.



Lunedì, 11 Luglio 2005
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