Notifica
al portiere nulla se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle
vane ricerche |
Viene
considerta nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la
relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del
mancato rinvenimento delle persone indicate in ordine di preferenza
tra loro e rispetto al portiere, dall’art. 139 c.p.c. SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE Rilevato
che la notificazione del ricorso introduttivo alla s.r.l. Impresa
Edile S., presso il difensore domiciliatario della stessa Avv. Roberto
Cefaloni in V.le Parioli n. 67, ha avuto luogo a mani del portiere
e che la relata non indica in alcun modo l’avvenuto previo inutile
tentativo di consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o
delle persone indicate in ordine di preferenza tra loro e rispetto
al portiere, dall’art. 139 CPC; RILEVATO che,
come ripetutamente evidenziato da questa Corte, è, pertanto,
nulla la notificazione nelle mani del portiere quando, come nella
specie, la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione
del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata
(ex pluribus, Cass. 11.5.98 n. 4739, 1387, 21.11.83 n. 6956); P.Q.M. Dispone
la rinnovazione della notificazione del ricorso, concedendo all’uopo
il termine di giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,
la causa a nuovo ruolo. |
|