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Corte di Cassazione 13/09/2005

Giurisprudenza di legittimità - Veicoli – Pubblico registro automobilistico – Vendita dell’autoveicolo in epoca anteriore all’accertamento della violazione – Prova – responsabilità solidale dell’infrazione – esclusione – Intestazione allo stesso dell’autovettura presso il P.R.A. – Irrilevanza

Cassazione Civile Sez. 1, 22 novembre 2004, n. 21955

Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Civile

Sez. 1, 22 novembre 2004, n. 21955

 

Veicoli – Pubblico registro automobilistico – Vendita dell’autoveicolo in epoca anteriore all’accertamento della violazione – Prova – responsabilità solidale dell’infrazione – esclusione – Intestazione allo stesso dell’autovettura presso il P.R.A. – Irrilevanza

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la responsabilità solidale del proprietario deve essere esclusa nel caso in cui questi provi di avere venduto il veicolo in epoca anteriore all’accertamento della violazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il P.R.A.; l’iscrizione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. costituisce, infatti, una forma di "pubblicità notizia", finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti e rappresenta, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, una presunzione semplice contro la quale è ammessa la prova contraria
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Il 13 settembre 2000 veniva notificata a C. S. l’ordinanza-ingiunzione emessa l’11 dicembre 2000 dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria nei suoi confronti, quale obbligata in solido in quanto intestataria al PRA del veicolo tg.-----, nonché nei confronti di N. S., che, il 5 agosto 2000, in Gioia Tauro, era stato trovato alla guida di detto veicolo, privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Con l’ordinanza veniva inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.424.500, per violazione dell’art. 193 del c.s..
La S. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Palmi deducendo, fra l’altro:
- che nell’ambito di un’operazione volta all’acquisto da parte sua di un altro veicolo, il veicolo in questione era stato da lei ceduto in permuta alla società A. , con sede in Gaglianico (BI), abilitata al commercio di autoveicoli e successivamente fallita;
- che nell’ambito di tale operazione commerciale, con scrittura privata autenticata il 22 settembre 1994, aveva conferito alla società A. la procura a vendere il veicolo a terzi;
- che il veicolo da lei ceduto risultava incluso nell’elenco di quelli ricevuti da terzi per la rivendita, trasmesso, con raccomandata n. 533 del 30 gennaio 1995, dalla medesima società A. all’ACI in Roma, onde avvalersi dei benefici fiscali relativi alla tassa di circolazione;
- che con certificato del 3 ottobre 2000 l’Ufficio Provinciale dell’ACI-PRA di Biella aveva annotato la perdita da parte sua del possesso del bene a far data dal 22 settembre 1994.
Con sentenza del 9-11 luglio 2001 il giudice di pace adito respingeva l’opposizione della S. ritenendo:
- che la tesi difensiva della opponente non potesse trovare accoglimento in quanto "il principio di solidanza tra il trasgressore di una norma del codice stradale e la persona che risulta proprietaria del mezzo, previsto dall’art. 196 del c.s., lo impedisce";
- - che "Chi aliena l’autovettura ha il dovere, unitamente all’acquirente, di curare che il cambio di proprietà della stessa venga annotato presso il Pubblico Registro Automobilistico; dell’inosservanza di tale regola rispondono entrambi i contraenti della compravendita, in via solidale, poiché le dovute annotazioni presso il PRA sono opponibili ai terzi"
Avverso questa sentenza, la S., con ricorso notificato l’8 settembre 2001, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. La Prefettura della Provincia di Reggio Calabria non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per pronunzia ex petita.
Deduzione ex art. 360 n. 4 c.p.c.
Si sostiene che il giudice di pace è incorso nel vizio di extrapetizione, in quanto, con l’individuare il soggetto tenuto alla trascrizione del trasferimento del veicolo, ha posto e risolto un problema del tutto diverso da quello controverso, concernente la configurabilità della responsabilità solidale del proprietario per la circolazione del mezzo privo di copertura assicurativa.
Con il secondo motivo di ricorso la S. deduce la violazione, subordinatamente, dell’art. 94 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285. Deduzione ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Sostiene che la sentenza, quand’anche non fosse affetta dal denunciato vizio di extrapetizione, sarebbe comunque erronea in quanto, in ordine alla trascrizione presso il PRA del trasferimento del veicolo, l’art. 94 del c.s. non impone al venditore nessun obbligo e connessa sanzione.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 32 della legge 24 dicembre 1959 n. 990 e dell’art. 193 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285. Deduzione ex art. 360 nn.e 5 c.p.c..
Si censura, anche per il profilo motivazionale, l’impugnata sentenza, lamentando l’assenza di analisi circa la ricorrenza della causa di esonero della responsabilità solidale del proprietario del vicolo, responsabilità che presuppone un potere di diritto o di fatto sul bene.
Merita trattazione prioritaria il terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza e conseguente accoglimento assorbono l’esame dei precedenti due motivi.
Con riguardo alla sanzione pecuniaria amministrativa per circolazione di veicolo senza la prescritta copertura assicurativa, la responsabilità solidale del proprietario deve essere affermata, in base all’art. 196, primo comma, del c.s. (di contenuto analogo all’art. 6, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), se lo stesso non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, tale condizione di esonero della responsabilità è integrata anche dalla dimostrazione di avere trasferito la proprietà e quindi perduto la disponibilità del mezzo, in quanto in tal caso non è possibile esprimere alcuna volontà in ordine all’uso del bene (Cass. 5229/1994).
Non osta a tale dimostrazione il fatto che il trasferimento della proprietà del veicolo non sia stato iscritto al PRA e che, quindi, al momento del fatto il veicolo risulti, in tale pubblico registro, ancora intestato al precedente proprietario. Tali iscrizioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità-notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale costituiscono una presunzione semplice, contro la quale è ammessa la prova contraria (Cass. 3340/1999; 1226/1999).
Tanto premesso, occorre rilevare che dal tenore testuale della sentenza impugnata emerge come accertato che, sin dal 22 settembre 1994, era avvenuta da parte della Scalvini ed in favore della società A. srl, la cessione del veicolo, e che la medesima, quale alienante ("chi aliena un’autovettura ha il dovere…") cos’ come "l’acquirente", "contraenti della compravendita", non avevano curato la trascrizione al Pra dell’avvenuto "cambio di proprietà". Non essendo stata impugnata tale parte della pronuncia, l’accertamento relativo all’intervenuto trasferimento della proprietà del bene in epoca (notevolmente) anteriore alla data della violazione, accertata il 5 agosto 2000, deve ritenersi ormai passato in giudicato.
Conseguentemente, per i principi in precedenza richiamati, occorre concludere che la sanzione in argomento non era applicabile alla S., che alla data dell’accertamento dell’infrazione non era più proprietaria del mezzo per averlo alienato a terzi.
Pertanto si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e, in applicazione dei su enunciati principi di diritto, stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo l’opposizione e conseguentemente annullando l’ordinanza-ingiunzione nei confronti della S. L’esito del giudizio legittima la condanna della Prefettura al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nella presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo.



Martedì, 13 Settembre 2005
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