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Corte di Cassazione 03/11/2005

Giurisprudenza di legittimità - Guida in stato di ebbrezza – Oblazione – Estinzione del reato – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – Applicazione – Esclusione.

Cassazione Penale Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4888
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale

Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4888


Guida in stato di ebbrezza – Oblazione – Estinzione del reato – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – Applicazione – Esclusione.

Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224 comma terzo del codice della strada, al prefetto, che procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello stesso Codice, nelle parti compatibili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Con atto del 9 novembre 2002 il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28 ottobre 2002 del Giudice di pace di Riva del Garda che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.M. in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s. (guida in stato di ebbrezza dell’autovettura -----, in Arco il 7 aprile 2002), per essere il reato estinto per oblazione, lamentando l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sul rilievo che l’applicazione di tale sanzione consegue non già alla pronuncia di condanna, ma all’accertamento del reato.
Osserva questa Corte che il ricorso è infondato, in quanto il ricorrente omette di prendere in considerazione l’art. 224 c.s., che regola specificamente la situazione e che al terzo comma prevede che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa per l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, e quindi anche per oblazione, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articolo 218 e 219 nelle parti compatibili (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 28 marzo 2003, Cavaciuti; id. 8 aprile 2003, Balestri; id. 21 ottobre 2003, Previato).
Il ricorso va dunque rigettato. [RIV-070805].



Giovedì, 03 Novembre 2005
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