R.G. 1019/02
Cron. 4495/02
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITERBO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Viterbo avv. Andrea Stefano Marini Balestra ha
emesso la seguente SENTENZA
Nella
speciale procedura ex lege n. 689/81 iscritta al n. 1019 del R.G.A.C.
per l’anno 2002, discussa all0udienza del 11.7.02 al cui termine è stato
letto il Dispositivo su foglio separato TRA
B.M. (Avv.ti Carlo Rienzi, Bruna Cannoletta e Antonio Tamburano)
E
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VITERBO
E
COMUNE DI TARQUINIA
OGGETTO: Impugnativa ad Ordinanza à Ingiunzione n. 3453/01CT emessa
dal Prefetto di Viterbo del 28.11.01, notificata in data 25.3.02
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso depositato in data 24.4.02 il sig. M. B., rapp.to
e difeso come in epigrafe, ha formalmente contestato l’ordinanza à Ingiunzione
emessa dal Prefetto di Viterbo notificatagli in data 25.3.02, mediante
la quale, in rigetto di un suo tempestivo ricorso ex art. 203 D.L.vo
n. 285/92 proposto in data 25.8.81 avverso il Verbale di Contestazione
violazione alle norme sulla circolazione stradale eretto dal Comando
Polizia Municipale di Tarquinia in data 10.8.01 e notificato in data
18.8.01.
Il ricorrente deduceva: a) violazione dell’art. 201 D/L.vo 285/92, art.
141 stessa legge; b) decorrenza termini ex art. 204 D.lvo n. 285/92;
c) mancata comunicazione ex art. 9 legge n. 241/90; d) difetto istruttoria
e travisamento fatti; e) illogicità e pertanto chiedeva l’annullamento
dell’impugnata Ordinanza-Ingiunzione, in subordine, la riduzione della
sanzione amministrativa comminata, nonché il risarcimento dei danni
patrimoniali e non nella misura di euro 1.500, o la minor somma ritenuta
equa.
Ha resistito in Giudizio la Prefettura di Viterbo mediante Note depositate
in Cancelleria in data 10.7.02 chiedendo il rigetto del Ricorso ed,
in subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, la compensazione
delle spese di giudizio.
In Udienza è intervenuto il difensore del ricorrente.
Nessuno per gli Uffici resistenti.
Nel corso della discussione orale il ricorrente ha illustrato il suo
punto di vista circa l’inesistenza di ogni sua responsabilità per l’infrazione
contestata ex art. 158, comma lettera C) e 5 del D.l.vo 285/92. Il ricorrente
ha fatto osservare che l’importo della sanzione, nella misura prevista
dal Prefetto, era stata immediatamente pretesa dal Comune di Tarquinia
sin dal momento della notifica (25.3.02) e pertanto pagato. Al termine
della istruttoria si è data lettura del dispositivo.
MOTIVO DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e va accolto. Assorbente
di ogni motivo di ricorso è l’accertato ritardo da parte dell’Ufficio
Territoriale del Governo di Viterbo per la emissione dell’Ordinanza-Ingiunzione
del 28.11.01, notificata in data 25.3.02, ben oltre, quindi, il termine
di gg. 90 previsti dall’art. 204. EÇ risultato per tabulas che il ricorso
al Prefetto è pervenuto al Comando Polizia Urbana di Tarquinia
sin dal 25.8.01 e da quella data è iniziato a decorrere il termine
assegnato al Prefetto per la emissione del Provvedimento sanzionatorio,
non essendo applicabile al procedimento ex lege 689/81 la sospensione
dei termini feriali ex lege n. 742/69 siccome ipotesi non prevista dall’art.
5. Pertanto il termine andava a scadere il 24.11.01, in quanto il 90°
giorno dal 25.8.01, tenendo conto dei mesi di agosto ed ottobre che
contano gg. 31. l’Ordinanza ingiunzione, data 28.11.01 è stata
emessa oltre il termine, comunque notificata dopo circa tre mesi (5.3.02)
quindi ben oltre ogni previsto termine. Va in questa sede ribadito che
a parere di questo Giudice soltanto la data di notifica di un atto può
costituire certezza di un termine, non essendo possibile riconoscere
alcuna validità all’indicazione di date "interne" agli
atti, benché provenienti dalla P.A. Il procedimento regolato
dalla legge n. 689/81 pone tutte le parti sullo stesso piano, per cui
non è possibile ad una di esse, la P.A., per es., avere vantaggio
di alcun tipo. Ai soli fini della richiesta liquidazione di risarcimento
danno patrimoniale e non, questo Giudice osserva che il primo ricorso
al prefetto, benché puntualmente motivato e doviziosamente illustrato
dal ricorrente, non è stato tenuto in considerazione dagli Uffici
della Prefettura, che hanno solo emesso uno stereotipo provvedimento
facente chiaramente intendere unÇassoluta mancanza di lettura degli
atti. Quindi, poiché vi è pieno difetto di motivazione
per l’emessa ingiunzione la stessa non può costituire un efficace
e valido atto amministrativo di carattere sanzionatorio. l’atto amministrativo
emesso in difetto di requisiti di legge può dalla AGO essere
disapplicato, però, nella ipotesi prevista dalla legge 689/81,
annullato dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria ogni qualvolta
l’atto sia viziato sotto il profilo formale e sostanziale. Nella fattispecie,
le doglianze espresse dal Cittadino con il suo primo ricorso, non solo
non sono state prese in considerazione, ma anche nei suoi confronti
è stato applicato un Provvedimento sanzionatorio intempestivo
che ha pure determinato, anche nel termine concesso per l’eventuale
impugnativa, un irrituale incasso di somme da parte del Comune di Tarquinia.
Il comportamento tenuto dalla P.A. è apparso chiaramente dannoso
alle ragioni ed alle aspettative del Cittadino che per sua colpa ed
inerzia ha dovuto sobbarcarsi, prima al pagamento di una sanzione amministrativa
e poi di tutte le spese del Giudizio. Il danno va pertanto contenuto,
rispetto alla richiesta, in euro 1000,00 ritenendo questo Giudice questa
somma compensativa dello stress subito dal ricorrente per aver subito,
prima un ingiusto avvio di un procedimento sanzionatorio, e poi addirittura
un esborso di denaro in base ad un provvedimento amministrativo viziato.
P.Q.M. Il Giudice di Pace di Viterbo, così definitivamente pronunciando,
decide:
1) in accoglimento del ricorso proposto annulla l’ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto di Viterbo in data 28.11.01 nei confronti di M.
B. con ogni conseguenza di legge,
2) condanna il Comune di Tarquinia in solido con l’Ufficio Territoriale
del Governo di Viterbo al rimborso in favore del sig. M. B. della somma
di euro 132,49 con interessi legali del 25.3.02 al saldo;
3) condanna in solido l’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo
ed il Comune di Tarquinia al pagamento in favore del sig. M. B. della
somma di euro 1.000,00 a titolo risarcimento danni e spese di giudizio.
Così deciso in Viterbo il 16.7.02