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GIUDICE DI PACE DI MILANO Sez. IV, 4 giugno 2001, n. 4750 - Presunzione di responsabilità nel caso di scontro tra veicoli - Onere della prova - Valutazione del comandante della polizia stradale - Effettuata non nell’immediatezza del sinistro bensì dopo l’analisi di tutta la documentazione disponibile - Rilevanza ai fini dell’accertamento giudiziale.

GIUDICE DI PACE DI MILANO
Sez. IV, 4 giugno 2001, n. 4750

Presunzione di responsabilità nel caso di scontro tra veicoli - Onere della prova - Valutazione del comandante della polizia stradale - Effettuata non nell’immediatezza del sinistro bensì dopo l’analisi di tutta la documentazione disponibile - Rilevanza ai fini dell’accertamento giudiziale.

 


La mancanza di responsabilità del conducente di un veicolo nella causazione di un sinistro nel quale sia stato rimasto coinvolto, ben può essere riconosciuta giudizialmente sulla base della valutazione del comandante della polizia stradale che, non nell’immediatezza dell’incidente, bensì dopo aver analizzato tutta la documentazione disponibile ed avere, pertanto, effettuato un’istruttoria completa, abbia deciso di non elevare alcuna contravvenzione ai danni del medesimo.

Svolgimento del processo - Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 1999, Claudio Crivelli conveniva in giudizio la srl U.C.I. e Marc Verswyvel per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni derivati all’attore a seguito del sinistro stradale per cui è causa. Assumeva quest’ultimo di essere rimasto coinvolto, in data 3 febbraio 1999, in Milano sulla tangenziale est, in un incidente stradale con l’autoarticolato Daf, di proprietà della Daf Finacial Services Belux Nv e condotto da Marc Verswyvel in prossimità dell’area di servizio di Cascina Gobba, a seguito del quale l’autovettura dell’attore aveva riportato danni nella parte laterale sinistra.

Costituitasi in giudizio, la srl U.C.I. contestava ogni addebito di responsabilità a carico del signor Marc Verswyvel, poiché - contrariamente a quanto ex adverso asserito - sosteneva che il sinistro era stato occasionato dall’imprudente e negligente comportamento di guida dell’attore.

Esperiti interrogatorio formale e prove testimoniali ammesse, il giudice, all’udienza del 30gennaio 2001, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni per l’udienza del 5 aprile 2001, in tale occasione assegnando la causa a sentenza.

Motivi della decisione - L’espletata istruttoria ha confermato quanto affermato nel proprio atto introduttivo del giudizio. Il giorno del sinistro, infatti, lo stesso signor Crivelli alla guida della propria auto, proveniente dall’area di servizio Cascina Gobba, dovendo inserirsi nel flusso circolatorio, era fermo, per esigenze di traffico, al punto di dover occupare una posizione statica leggermente trasversale rispetto all’asse longitudinale della strada, in attesa di riprendere la marcia, quando veniva urtato nella fiancata laterale sinistra dal camion condotto da Marc Verswyvel il quale, non prestando la dovuta attenzione alla strada, non si accorgeva della presenza dell’auto attorea ferma e, con una certa "dolcezza", la spingeva verso il ciglio della strada a destra, finché non si è accorto ed ha frenato senza lasciare alcuna traccia, così come rilevato dalla Polizia intervenuta successivamente.

Tale dinamica del sinistro risulta, infatti, dal verbale di sinistro stradale proposto in atti, e confermato dall’agente verbalizzante Bersani Gianfranco, sentito dal giudice all’udienza del giorno 21 settembre 2000.

Dalla analisi del verbale si evince che:

     

  1. il flusso veicolare al momento del sinistro era fermo o procedeva molto lentamente;
  2.  

  3. è stato il camion dei convenuti ad urtare l’auto attorea;
  4.  

  5. l’auto attorea ha riportato danni alle : "portiere ant. E post. Sinistra" mentre i danni del camion sono: "paraurti ant. Spigolo destro strisciano ant. Destra, pedaliera destra strisciata" ad ulteriore dimostrazione che è stato il camion ad urtare l’auto,
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  7. l’auto ha riportato una "ammaccatura" mentre il camion delle "strisciate" a dimostrazione che il camion era in movimento e l’auto ferma;
  8.  

  9. gli agenti verbalizzanti, pur avendo esperito tutti i necessari rilevamenti, nonché sentiti i conducenti dei veicoli coinvolti e rilevati i punti di urto dei due veicoli coinvolti nel sinistro, non hanno elevato alcuna contravvenzione.

E’ anche da osservare che, come risulta nel verbale di sinistro stradale, i verbalizzanti, fra le "osservazioni capo pattuglia" proponevano di elevare ex art. 176 secondo comma c.d.s., una contravvenzione all’attore. Invece tale contravvenzione, come fra l’altro risulta nello stesso verbale, non è stata elevata in quanto: "non si ravvedono gli estremi".

Concludendo, come risulta dalla "dichiarazione della Sezione Polizia Stradale di Milano" a firma Isp. G. La morte, legittimamente prodotta in atti in quanto datata 16 novembre 2000 e riferita alla prova ammessa all’udienza 21 maggio 2000 relativa al teste Bersani, indicando come teste di riferimento l’Ispettore Capo della Polizia Stradale, il sig.Crivelli non è stato multato in assenza degli estremi per qualsiasi contestazione di violazione con riferimenti alla sua condotta. Tale valutazione del Comandante della Polizia Stradale, responsabile dell’Ufficio Infortunistica della Polstrada di Milano, significa che l’autorità competente ad elevare sanzioni, non nelle immediatezze del sinistro, ma dopo aver analizzato tutta la documentazione disponibile, e pertanto avendo effettuato un esame completo di tutti il materiale, ha ritenuto di non dover contravvenzionare il sig. Crivelli.

In diritto è da osservare che il conducente del camion convenuto non ha evidentemente visto l’auto dell’attore ferma e la ha urtata, è conseguentemente responsabile del sinistro di cui è causa; nel merito: "L’investitore ha l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Se l’investitore non ha visto l’ostacolo fermo o gli è andato contro significa che andava ad una velocità eccessiva rispetto alle condizioni di tempo o di luogo o che aveva la testa altrove; in ogni caso imputet sibi" (Trib. Milano, sez. IV civ. Dott. Bitto n. 2005 del 4 marzo 1996; in merito giudice di pace Milano Dott. Di Stefano n. 680/01 del 25 gennaio 2001). Bisogna anche evidenziare che il camion convenuto aveva la guida a sinistra ed è ipotizzabile in concreto che il conducente non ha visto l’auto attorea ferma, con la conseguenza che non risulta aver usato l’ordinaria diligenza e la normale prudenza per avere omesso di ispezionare tutta la platea stradale. Da quanto sopra risulta provata la responsabilità dei convenuti, nella causazione del sinistro di cui è causa, mentre, nessuna responsabilità, potrà essere imputata all’attore così come ritenuto dagli stessi organi di Polizia Stradale.

Per quanto attiene il quantum a seguito dell’urto subito l’auto dell’attrice riportava danni quantificati dal perito dell’U.C.I. il lire 3.400.000 lire Iva, perizia a cui si associava, nelle risultanze, l’attore.

Motivi della decisione - Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

L’attore ha fornito la prova dei fatti in quanto non sembra dubitabile che l’auto dello stesso si trovava, al momento dell’incidente, ferma, addirittura impossibilitata a muoversi da una scomoda posizione leggermente trasversale, perché il traffico in quel momento era bloccato, per cui il conducente del camion di parte convenuta evidentemente non aveva una corretta visuale della propria destra, oppure, malgrado l’evidente necessità di consentire a chi era fermo di poter incolonnarsi e riprendere la marcia, deliberatamente decideva di toglierlo dalla sede stradale, spingendolo sulla propria destra. [RV0302

Mercoledì, 07 Maggio 2003
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