N. 11/03 Sent.
N. 342/02
RG
N. 36/03 Cron.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace del Mandamento di Oria dr. M.M. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.342/02 R G. Affari Civili vertito tra
XXX CF **** res. in **** rappresentato e difeso dallíavv. Patrizia Carla
Buccolieri (procura a margine del ricorso)
-ricorrente in opposizione-
CONTRO
PREFETTURA
DI BRINDISI -opposta
non comparsa-
Avente ad
oggetto: ricorso ex art. 205 del Codice della Strada avverso ordinanza-ingiunzione
N.2471 del 14.6.02 notificata il 22.7.02 relativa a contravvenzione
all’art. 142 del C.d.S.
All’udienza
del 16.1. 03 l’opponente concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale di accertamento n.717 del 12.01.02 la Polizia Municipale
di Oria elevava contravvenzione ex art. 142/2 C.d.S. nei confronti dell’intestato
opponente per avere questi in data 30.11.01 percorso alla velocità di
85 Km/h. un tratto di strada con limite imposto di 50 Km/h.
Il ricorso
inoltrato ex art. 203 C.d.S. al Prefetto di Brindisi era stato da detta
autorità rigettato con ordinanza che ingiungeva il pagamento della somma
di Euro 262,39 oltre le spese. Con atto depositato in questa cancelleria
il 3.8.02 veniva proposta opposizione ai sensi dellíart.205 C.D.S. dellíingiunto
intestato, il quale, rilevando irregolarità procedimentali, vizi di
forma e da lui non condivise motivazioni nel merito della opposta ordinanza,
ne chiedeva líannullamneto. In particolare eccepiva la mncata contestazione
immediata dellíinfrazione e la speciosità dei motivi addotti in verbale
a giustificarla. Eccezioni e rilievi tutti che alcuni dei quali già
proposti in sede di ricorso amministrativo erano stati tutti rigettati
dalla autorità prefettizia.
Fissato con
decreto, regolarmente notificato alle parti, l’udienza di comparizione,
in tale udienza non compariva la Prefettura, non costituendosi né facendo
pervenire in Cancelleria la documentazione in suo possesso. All’udienza
del 3.12.02 veniva sollecitato il Prefetto a depositare ìcopia delle
riproduzioni fotografiche relative allíaccertamento dellíinfrazioneî.
A tanto regolarmente invitato il Prefetto non provvedeva. Allíudienza
dle 16.1.03 recepite le conclusioni della sola parte opponente il procedimento
veniva definito con sentenza del cui dispositivo veniva data lettura
in udienza.
Motivi della decisione
Il 12° e penultimo comma dellíart. 23 della legge 689/81 testualmente
recita: " Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dellíopponente" . Norma che va ovviamente
applicata in modo consequenziale e quasi automatico qualora la pubblica
amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto disattende all’ordine
impostole dal 2° comma del medesimo articolo trasfuso nel decreto col
quale il giudice fissa líudienza per la comparizione delle parti, a
queste regolarmente e tempestivamente notificato.
A conforto di tale
tesi va richiamata la giurisprudenza del supremo collegio che ha ritenuto
che nella materia oggetto del presente giudizio "in cui l’opponente
può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione
ed in possesso della p.a., la loro mancata produzione da parte dell’autorità
opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo
a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l’opponente
ha fondato le proprie eccezioniî (Cass. 7296/96 e conforme 373/98).
Poiché alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza va ragionevolmente
ritenuto che nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 .della legge
689/81 si realizzi una inversione dell’onere della prova in favore del
ricorrente talché la p.a., assumendo la veste sostanziale di attore,
è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell’art 2697
c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento
del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa
sanzionatoria. Siffatta inadempienza assume, peraltro, tale giuridica
rilevanza per cui la Corte costituzionale con sentenza n . 507 del 18
dicembre 1985 ha dichiarato l’incostituzionalità del 5° comma dell’art.23
su richiamato stabilendone l ’inapplicabilità nei confronti dell’ opponente
non comparso alla prima udienza qualora "l’amministrazione irrogante
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2° comma del (più volte
richiamato) articolo 23.
Corollario a quanto surritenuto è che pari
rilevanza deve essere riconosciuta all’invito rivolto alla pubblica
autorità ingiungente nel corso dell’istruttoria procedimentale qualora,
puranco su sollecitazione del ricorrente, il giudicante rilevi l’opportunità,
ai fini del decidere, di acquisire ulteriore documentazione, oltre quella
specifica eventualmente depositata, concedendo all’autorità invitata
a tanto, congruo termine per acquisirla anche se non nella di lei disponibilità,
presso gli organi accertatori.
Nel procedimento il suddetto invito suddetto
assumeva particolare rilevanza poiché teso acquisire "le risultanze
di apparecchiature omologate", in materia di infrazione allíart.142
C.d.s. considerate "fonti di prova" dal 6° comma del detto articolo,
e dal giudicante unica prova, non rilevabile aliunde, nel caso di specie
in cui, omessa la redazione del verbale di accertamento, "l’agente accertatore,
nell’ipotesi in cui non abbia proceduto alla contestazione immediata
, non deve redigere due verbali, uno di accertamento ed uno di contestazione,
ma un unico verbale i cui dati bene possono essere desunti dalla fotografia
scattata dall’autovelox che deve contenere, come avviene per gli autovelox
omologati, líindicazione del giorno e dell’ora, oltre ovviamente all’indicazione
delle velocità" (Cass. 9 maggio 2002 n. 6634);
oltre, va aggiunto, la
raffigurazione del mezzo in infrazione. E poiché nel presente procedimento
il detto invito, regolarmente rivolto alla Prefettura opposta, è stato
da questa disatteso, va accolta in applicazione dell’art.23 della legge
689/81 ,espressamente richiamato dall’art. 205 c.d.s.,
l’opposizione
qui spiegata e conseguentemente va annullata l’ordinanza prefettizia
qui opposta. Ricorrono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare
tra le parti le spese del presente procedimento.
P .Q .M .
Il Giudice
di Pace di Oria definendo il presente procedimento n.342/02 introdotto
da XXX con ricorso nei confronti della Prefettura di Brindisi avverso
líordinanza prefettizia n.2471 del 14.6.02, ogni altra domanda, deduzione
ed eccezione, qui proposta dalle parti, disattese e reiette, così decide:
in accoglimento,
per quanto in motivazione, del ricorso, dichiara nulla líordinanza ingiunzione
qui opposta. Compensa interamente tra le parti le spese del presente
procedimento.
Sentenza esecutiva
ex lege.
Oria lì 16.1.03
Il Cancellerie
F.to L.F.
Il Giudice di Pace
Dr. M.M.
Depositato
in cancelleria il 4.2.03
F.to Il cancelliere