Mezzi
d’Opera
Il
G.d.P. decide su un ricorso presentato contro l’applicazione
dell’art.
10, comma 18ƒ, del Cds
G.d.P. di Gemona del Friuli - sent. n. 49 del 18.12.2003 REPUBBLICA
ITALIANA
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI |
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Nella
persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà nella
pubblica udienza del 13 novembre 2003 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981) nella causa per controversia in materia
di opposizione a verbale di contestazione n. 476621 M, emesso in data
11 marzo 2003 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE
DI UDINE ‚ DIST. DI TOLMEZZO, nei
confronti di Z. N., quale conducente dell’autocarro ìIVECO MAGIRUSî
tg.
CD 357 SA.
da Ditta C. V. & M. S.N.C., in persona degli
omonimi titolari, con sede a Osoppo (UD), Via M. n° 10, in qualità
di proprietaria del mezzo e responsabile in solido ex art. 196 C.D.S.,
con proc. e dom. gli Avv. Lorenzo Colautti e Maria Eugenia Cola, con
studio in Udine, Via Stringher n° 25 OPPONENTE
contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dalla PREFETTURA
DI UDINE FATTO
E DIRITTO L’opposizione
in oggetto concerne l’infrazione dell’art. 10, comma 7°, del Codice
della Strada, contestata dalla Polizia stradale al conducente ed al
proprietario di un mezzo d’opera che superava il peso massimo consentito
dal comma 8° stesso articolo, sanzionata ex comma 18, con la pena pecuniaria
di Ä. 631,05. La ditta proprietaria del mezzo ricorre in opposizione assumendo che nella fattispecie è applicabile l’art. 167 C.d.S., poiché MOTIVI
DELLA DECISIONE (ex art. 23,
8° comma, L. 689/91) Preliminarmente il Giudicante osserva che la sentenza menzionata dall’opponente si basa sull’art. 10 del vecchio codice della strada (DPR N° 393/1959), norma che ha subìto una profonda modifica (D.Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni). La normativa vigente (art. 54, 1° comma, lettera f) C. d. S.)
stabilisce che i mezzi d’opera ìpossono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori
a quelli di cui all’art. 10, comma 8î. Ai sensi del comma 7, stesso art. 10, i mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo
62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che: a)
non superino i limiti di massa indicati nel comma 8..; b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio
di cui all’articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo
restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso articolo 226. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere
a) e b) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione
prevista dal 6° comma. Si precisa che il 6°comma dell’art. 10 prevede apposita autorizzazione
non solo per i trasporti eccezionali costituiti da oggetti indivisibili,
ma anche per quelli definiti in condizione di eccezionalità e costituiti
da oggetti divisibili. A sua volta il 4° comma dell’art. 226 C.d.S. stabilisce che
ìIn attesa dell’attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribiliî.Ý
Tuttavia l’archivio nazionale delle strade previsto dal citato
art. 226 non è ancora stato attuato. Pertanto
l’autorizzazione n° 01397 dd. 26.02.2003 rilasciata dalla Provincia
di Udine ed allegata agli atti, ha unicamente valenza di individuare
le strade percorribili ai fini del citato comma 7, lettera b), in attesa
dell’attuazione dell’archivio nazionale (vedasi circolare n. 2131 d.
01.12.1992, del Ministero LL. PP., Ispettorato Circolazione e Traffico),
ma non autorizza il mezzo a superare il limite di massa imposto dall’art.
10, comma 8, lettera b). Nella fattispecie l’autocarro oggetto del verbale impugnato,
ha una massa ìlegaleî di t. 32 (stabilita dal 3° comma dell’art. 62
citato) e non può superare, senza specifica autorizzazione, il limite di massa imposto dall’art. 10,
8° comma, lettera a), che nella fattispecie è di 40 t.Ý Allo stesso è concessa la tolleranza prevista
dal comma 24 dell’art. 10 (5% della massa ìlegaleî). Poichè è provato e non contestato che il veicolo in questione pesava 48,5 t., esso superava la massa massima imposta dal citato 8° comma, maggiorata della tolleranza ammessa. Il citato art. 10 è intestato ìveicoli eccezionali e trasporti
in condizioni di eccezionalitàî e poiché i mezzi d’opera sono considerati,
ìtrasporti in condizioni di eccezionalitàî, (comma 3, lettera f) è per
essi applicabile il comma 18, nella parte in cui sanziona la mancanza
di autorizzazione, come nella fattispecie in esame. Il comma 11 dell’art. 167 C. d. S., invocato dall’opponente,
è invece applicabile ai veicoli eccezionali o trasporti eccezionali
muniti di autorizzazione. Infine si precisa che per i trasporti effettuati dai mezzi
d’opera è ininfluente la discriminazione fra merci divisibili ed indivisibili,
purchè gli stessi vengano adibiti al trasporto delle merci indicate
dalla lettera n) del 1° comma del citato art. 54 C.d.S. P.Q.M. Il Giudice di Pace di
Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede: -
Spese compensate. -
Sentenza provvisoriamente
esecutiva ex art. 282 c.p.c. Gemona del Friuli, li
18 dicembre 2003. IL GIUDICE DI
PACE COORDINATORE Avv.
Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria
il IL
CANCELLIERE B3
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