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Mezzi d’Opera Il G.d.P. decide su un ricorso presentato contro l’applicazione dell’art. 10, comma 18ƒ, del Cds

G.d.P. di Gemona del Friuli - sent. n. 49 del 18.12.2003
 
 
Mezzi d’Opera
Il G.d.P. decide su un ricorso presentato contro l’applicazione
dell’art. 10, comma 18ƒ, del Cds

G.d.P. di Gemona del Friuli - sent. n. 49 del 18.12.2003

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

 

Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 13 novembre 2003 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA

(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 476621 M, emesso in data 11 marzo 2003 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE ‚ DIST. DI TOLMEZZO, nei confronti di Z. N., quale conducente dell’autocarro ìIVECO MAGIRUSî tg. CD 357 SA. promossa con domanda in data 2 aprile 2003

da

Ditta C. V. & M. S.N.C., in persona degli omonimi titolari, con sede a Osoppo (UD), Via M. n° 10, in qualità di proprietaria del mezzo e responsabile in solido ex art. 196 C.D.S., con proc. e dom. gli Avv. Lorenzo Colautti e Maria Eugenia Cola, con studio in Udine, Via Stringher n° 25

OPPONENTE

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dalla PREFETTURA DI UDINE

FATTO E DIRITTO

L’opposizione in oggetto concerne l’infrazione dell’art. 10, comma 7°, del Codice della Strada, contestata dalla Polizia stradale al conducente ed al proprietario di un mezzo d’opera che superava il peso massimo consentito dal comma 8° stesso articolo, sanzionata ex comma 18, con la pena pecuniaria di Ä. 631,05.

La ditta proprietaria del mezzo ricorre in opposizione assumendo che nella fattispecie è applicabile l’art. 167 C.d.S., poiché

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

Preliminarmente il Giudicante osserva che la sentenza menzionata dall’opponente si basa sull’art. 10 del vecchio codice della strada (DPR N° 393/1959), norma che ha subìto una profonda modifica (D.Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La normativa vigente (art. 54, 1° comma, lettera f) C. d. S.) stabilisce che i mezzi d’opera ìpossono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8î.

Ai sensi del comma 7, stesso art. 10, i mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8..;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell’archivio di cui all’articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso articolo 226.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista dal 6° comma.

Si precisa che il 6°comma dell’art. 10 prevede apposita autorizzazione non solo per i trasporti eccezionali costituiti da oggetti indivisibili, ma anche per quelli definiti in condizione di eccezionalità e costituiti da oggetti divisibili.

A sua volta il 4° comma dell’art. 226 C.d.S. stabilisce che ìIn attesa dell’attivazione dell’archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d’opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell’art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribiliî.Ý Tuttavia l’archivio nazionale delle strade previsto dal citato art. 226 non è ancora stato attuato.

Pertanto l’autorizzazione n° 01397 dd. 26.02.2003 rilasciata dalla Provincia di Udine ed allegata agli atti, ha unicamente valenza di individuare le strade percorribili ai fini del citato comma 7, lettera b), in attesa dell’attuazione dell’archivio nazionale (vedasi circolare n. 2131 d. 01.12.1992, del Ministero LL. PP., Ispettorato Circolazione e Traffico), ma non autorizza il mezzo a superare il limite di massa imposto dall’art. 10, comma 8, lettera b).

Nella fattispecie l’autocarro oggetto del verbale impugnato, ha una massa ìlegaleî di t. 32 (stabilita dal 3° comma dell’art. 62 citato) e non può superare, senza specifica autorizzazione, il limite di massa imposto dall’art. 10, 8° comma, lettera a), che nella fattispecie è di 40 t.Ý Allo stesso è concessa la tolleranza prevista dal comma 24 dell’art. 10 (5% della massa ìlegaleî).

Poichè è provato e non contestato che il veicolo in questione pesava 48,5 t., esso superava la massa massima imposta dal citato 8° comma, maggiorata della tolleranza ammessa.

Il citato art. 10 è intestato ìveicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalitàî e poiché i mezzi d’opera sono considerati, ìtrasporti in condizioni di eccezionalitàî, (comma 3, lettera f) è per essi applicabile il comma 18, nella parte in cui sanziona la mancanza di autorizzazione, come nella fattispecie in esame.

Il comma 11 dell’art. 167 C. d. S., invocato dall’opponente, è invece applicabile ai veicoli eccezionali o trasporti eccezionali muniti di autorizzazione.

Infine si precisa che per i trasporti effettuati dai mezzi d’opera è ininfluente la discriminazione fra merci divisibili ed indivisibili, purchè gli stessi vengano adibiti al trasporto delle merci indicate dalla lettera n) del 1° comma del citato art. 54 C.d.S.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

- Respinge l’opposizione e pertanto conferma il verbale di contestazione n° 476621 M, emesso in data 11 marzo 2003 dalla SEZIONE POLIZIA STRADALE DI UDINE ‚ DIST. DI TOLMEZZO e le sanzioni ivi comminate.

- Spese compensate.

- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 18 dicembre 2003.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il,

IL CANCELLIERE B3

 

Lunedì, 22 Dicembre 2003
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