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Multe: non occorre versare la cauzione se nel verbale non è indicata la sanzione

(Giudice di Pace di Milano, sentenza 14.01.2004)
Da "Altalex"
Multe: non occorre versare la cauzione se nel verbale non è indicata la sanzione
(Giudice di Pace di Milano, sentenza 14.01.2004)
Non sussiste l’onere del deposito della cauzione se con il processo verbale contro il quale viene proposto il ricorso non è stata inflitta dall’Organo accertatore una sanzione pecuniaria, ma è stata soltanto contestata un’infrazione.

E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza depositata il 14 gennaio 2004.

Il Giudice ricorda inoltre che il processo verbale con il quale viene contestata un’infrazione è atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso soltanto se il pubblico ufficiale attesta espressamente che i fatti contestati o accertati sono avvenuti in sua presenza (art. 2700 c.c.).

(Altalex, 11 febbraio 2004. Si ringrazia il dott. Mario Piscitello)


N. RG 52021/03



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milano, dr. Piscitello Mario, Sez. VII Civile, all’udienza del 14 gennaio 2004 ha pronunziato la seguente

SENTENZA


nella causa promossa da
.........., residente in Milano, via..............,n...... , (opponente) contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari delegati del Corpo di Polizia municipale ñ Settore Affari Generali.

(opposta)

Oggetto: opposizione a un processo verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada (D.L. vo n. 285/92) per violazione della disposizione di cui all’art. 146, comma 3, (proseguiva la marcia con il semaforo rosso). In Milano, in data 18 settembre 2003, p.v. n. 4606919-2 Autovettura tg BH 481 PP.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

..................................in data 19 settembre 2003 proponeva opposizione contro un processo verbale di infrazione al Codice della Strada, con il quale gli veniva contestata un’infrazione (proseguiva la marcia nonostante il semaforo rosso) commessa in data 18 settembre 2003 in Milano, viale Misurata/piazza Bolivar.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato, affermando di aver attraversato l’incrocio con il semaforo verde e che, soltanto durante l’attraversamento, sarebbe scattato il giallo. All’atto del deposito del ricorso presso la Cancelleria l’opponente versava per "cauzione" la somma di euro 137,55.

Il Comune di Milano, Corpo di Polizia Municipale, si costituiva in giudizio depositando in Cancelleria in data 10 gennaio 2004 una comparsa con la quale chiedeva il rigetto del ricorso. L’Amministrazione affermava che "le argomentazioni addotte dalla ricorrente, oltre a non essere provate in alcun modo dalla stessa, risultano essere in contrasto con quanto accertato dall’agente operante e le dichiarazioni ed i fatti che gli stessi attestano avvenuti in loro presenza o da loro compiuti godono di fede privilegiata."

All’udienza del 14 gennaio 2004 interveniva soltanto il ricorrente, il quale insisteva nella sua domanda. Nessuno interveniva per l’ Amministrazione opposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione deve ritenersi ammissibile.

La sanzione pecuniaria prevista per l’infrazione contestata (art. 146, comma 3, del CdS) va da euro 137,55 ad euro 550,20 e quindi, secondo un’interpretazione diffusa, ma di dubbia legittimità costituzionale, il ricorrente avrebbe dovuto versare, all’atto del deposito del ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso, una somma pari alla metà del massimo edittale e non soltanto euro 137,55 (pari al minimo edittale).

La disposizione di cui all’art. 204-bis, comma 3, del Codice della strada (nel testo introdotto con la L. 1 agosto 2003, n. 214), a parere di questo giudice, non può trovare applicazione nel caso di specie perchè la citata disposizione impone al ricorrente di versare presso la Cancelleria del giudice di pace "una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore".

Con il processo verbale di contestazione, oggetto di opposizione, però, è stata contestata soltanto una violazione del Codice della strada, ma non è stata "inflitta" alcuna sanzione, che, peraltro, e pacificamente, l’Organo accertatore non avrebbe avuto e non ha il potere di infliggere.

Pertanto, l’opponente, nella fattispecie oggetto d’esame, non aveva l’ onere del deposito della "cauzione".

Questa tesi interpretativa è suffragata dal comportamento processuale dell’Amministrazione opposta, la quale si è costituita, ma non ha eccepito in alcun modo l’inammissibilità del ricorso per irregolare o insufficiente deposito della "cauzione".

L’opposizione può essere accolta. Non sussistono, infatti, prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

L’opponente ha negato di aver attraversato il semaforo con il segnale rosso e l’Amministrazione opposta non ha fornito alcun elemento probatorio, affermando soltanto che le dichiarazioni ed i fatti che i pubblici ufficiali attestano avvenuti in loro presenza o da loro compiuti godono di fede privilegiata.

Stabilisce l’art. 2700 c.c. che "L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ...e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza...". Quindi, in base alla citata disposizione, perchè l’atto pubblico possa godere di fede privilegiata, fino a querela di falso, il pubblico ufficiale deve attestare espressamente che i "fatti" accertati sono avvenuti in sua presenza. In assenza dell’anzidetta attestazione, richiesta espressamente dalla legge, l’atto pubblico non fa piena prova e spetta all’Amministrazione opposta l’onere di provare i fatti
"accertati". a sostegno del processo verbale.

Al processo verbale oggetto di impugnazione non può essere riconosciuta fede probatoria privilegiata in quanto il pubblico ufficiale "ha accertato che il sig......................................ha commesso le seguenti infrazioni agli articoli...", ma non ha attestato che i fatti costitutivi delle infrazioni sono avvenuti in sua presenza.

Il giudice, in base al disposto di cui all’art. 23, penultimo comma, della L. n. 689/81, deve accogliere l’opposizione non avendo l’Amministrazione adempiuto all’onere di provare il "fatto" oggetto del processo verbale. "Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunziando, accoglie totalmente il ricorso proposto da .............................contro il Comune di Milano C.P.M. (verbale n. 4606919-2)

ORDINA

all’Ufficio postale di Milano di restituire al ricorrente la somma depositata sul libretto di deposito giudiziario/libretto nominativo con vincolo cauzionale n. 413145 rilasciato il 19/09/2003 a favore di .....................n. il 05/08/1935 a.....................

Milano, 14 gennaio 2004

Il Giudice di Pace, Mario Piscitello
Mercoledì, 11 Febbraio 2004
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