La
copertura previdenziale INAIL per gli infortuni sul lavoro, pur comprendendo
la tutela per gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni
pratiche o di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del T.U. DPR n.1124 del 1965,
non si estende agli infortuni c.d. "in itinere" subiti dagli alunni nel
percorso da casa alla scuola e viceversa.
Questa interpretazione viene mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore
della normativa di cui all’art. 12 del D.lgs. 23.2.2000 n. 38 sulla copertura
INAIL dell’infortunio c.d. "in itinere", in quanto la lettera e la ratio
della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del T.U. DPR n.1124 del 1965) è quella
di tutelare singole situazioni specifiche e per specifici rischi analiticamente
descritti in ragione del rischio connesso a esercitazioni tecnico - scientifiche,
pratiche, di lavoro svolte nel contesto scolastico.
La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile
per lo studente che è presente nell’edificio scolastico e per ogni e qualsiasi
attività didattica (teorica e pratica), bensì solo quelli connessi ad
attività di tipo lavorativo svolto nell’ambiente scolastico essendo diretta
a proteggere líintegrità fisica dello studente per le sole attività di
laboratorio, ed essendo perciò estraneo ed indifferente tutto ciò che
avviene prima e dopo la predetta attività.
Si tratta di norma speciale, per rischi specifici, e non di norma generale,
a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente (o altre tipologie
lavorative) relativamente alle quali la protezione assicurativa è generale
e generalizzata ad ogni rischio esistente nell’ambiente lavorativo. Pertanto
la norma non può essere interpretata allo stesso modo delle norme generali
assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione oggettiva.
(Altalex 02.03.2004. Nota a cura dell’avv. Rolando Della Riva. Per approfondimenti
si rimanda al commento dell’avv.Della Riva)
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
DI VICENZA
-
sezione lavoro -
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Penna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 7/2003 Ruolo Lavoro tra
L. F.
E. L.
L. R.
avv. M. Biasi
Ricorrenti
E
INAIL
con avv. Dalla Riva e Montagna
Convenuto
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio "in itinere"
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 09.01.2003 genitori legali rappresentanti di
L. R., studente di un istituto professionale di Vicenza esponevano che
il figlio si recava a scuola utilizzando vari mezzi di trasporto: la bicicletta
per raggiungere la fermata dell’autobus di linea (percorso di circa 2,5
Km), l’autobus di linea per arrivare in città, e il bus per recarsi dalla
stazione autobus alla scuola. Identico percorso inverso e con le stesse
modalità lo studente faceva all’uscita da scuola
Esponevano che il 21.10.00 verso le 14,00 dopo aver utilizzato bus e autobus
il L. mentre percorreva con la bicicletta il tratto di strada dalla fermata
del pullman a casa cadeva a terra a causa del distacco della ruota anteriore
della bici procurandosi gravi lesioni. Esponevano di aver inoltrato all’INAIL
domanda per la indennità da infortunio, rigettata in sede amministrativa
in quanto l’attività esercitata non rientra tra quelle protette e pertanto
negava la natura di "infortunio in itinere". Esaurita la fase amministrativa
con esito sfavorevole affermavano i ricorrenti che l’infortunio era accaduto
mentre lo studente tornava a casa dopo aver svolto la attività di laboratorio
ossia la esercitazione pratica connessa alla formazione presso l’istituto
scolastico professionale frequentato dal L.. A fondamento della domanda
deducevano:
1) che lo studente addetto ad esperienze pratiche o tecnico-scientifiche
o ad esercitazioni di lavoro rientra tra i soggetti assicurati ex art.
1 co. 3° n. 28) e 4 n. 5) del DPR 1124/65;
2) che l’incidente occorso doveva qualificarsi in itinere ex art. 12 D.
Lgs 38/2000.
Pertanto chiedevano il riconoscimento dell’infortunio In itinere e la
condanna INAIL al pagamento dell’indennizzo per il danno patrimoniale
biologico da temporanea e da permanente.
Si costituiva INAIL rilevando che gli studenti sono assicurati solo per
rischi derivanti dalle attività previste tassativamente dalle norme sopra
citate del DPR 1124/65 e cioè quelli derivanti da esercitazioni pratiche,
di lavoro, esperienze tecnico-scientifiche. Si tratta di norma speciale
non estensibile ad altre fattispecie diverse da quelle elencate (Cass.
4272/87), e pertanto non estensibile all’infortunio in itinere, nemmeno
dopo entrata in vigore del D.Lgs. 38/00 (che recepisce sostanzialmente
gli orientamenti giurisprudenziali in materia), Replicavano i ricorrenti
che le norme in questione equiparano allievi ed insegnati dei corsi professionali,
e poiché per gli insegnanti la normativa INAIL si applica integralmente,
analogamente dovrà avvenire per gli studenti; che la circolare INAIL 28
del 23.04.03 estende arbitrariamente ai soli insegnati la protezione da
infortunio in itinere, e non anche agli studenti in quanto "non lavoratori",
e ciò contravvenendo alla norma che assimila al "lavoratore" lo studente
che svolge un corso professionale con attività di laboratorio ossia di
tipo pratico.
Rilevava che "INAIL non aveva contestato in fatto la dinamica dell’infortunio
e ogni altra questione attinente all’episodio di cui è causa. Depositate
note conclusionali in diritto la causa veniva decisa come da dispositivo
letto in pubblica udienza
Motivi della decisione
Tenuto conto che nessuna contestazione da parte INAIL è stata sollevata
con riferimento ai fatti e allegati in ricorso, si deve prendere atto
che le condizioni di tempo, di luogo, e le modalità esecutive dell’incidente
sono quelle dedotte in ricorso.
Dagli atti di causa si deduce che il L. si è infortunato mentre tornava
a casa da scuola dopo aver espletato attività scolastica consistita nello
svolgimento di esercitazione pratica ovvero di laboratorio
Ciò si evince dalle norme invocate e sulle quali si è instaurato il contraddittorio
essendo evidente che la protezione assicurativa invocata non è connessa
allo status di studente di istituti professionali tout-court, e presuppone
lo svolgimento di attività pratiche
Ciò premesso in fatto si osserva in diritto che l’art. 1 n. 28) del DPR
1124/64 considera attività protette !e esperienze ed esercitazioni pratiche
in scuole professionali e l’art. 4 n. 5) individua tra le persone protette
gli insegnanti e gli alunni delie scuole che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.
Dunque lo studente che si infortuni svolgendo queste attività è sottoposto
a assicurazione INAIL. Da ciò l’attore deduce che essendo attività oggettivamente
protetta e rientrando lo studente tra le persone protette, la assicurazione
va estesa anche agli infortuni in itinere, soprattutto nella ampia accezione
dell’art. 12 D. Lgs. 38/2000.
Afferma la ricorrente che per gli insegnanti l’estensione è riconosciuta
dall’INAIL (circolare n. 28 del 23.04.03), che appunto riconosce loro
la tutela per infortunio in itinere (con il solo limite del rischio elettivo),
e che appare arbitraria la non estensione della protezione agli studenti,
equiparati dall’art. 4 n. 5) sotto il profilo delle persone protette ai
fini assicurativi.
La tesi suggestiva della parte ricorrente non appare condivisibile.
La lettera e la ratio della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del DPR cit.
è quella di tutelare singole situazioni specifiche e per gli specifici
rischi analiticamente descritti in ragione del rischio connesso a esercitazioni
tecnico-scientifiche, pratiche, ci lavoro svolte nel contesto scolastico.
La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile
per lo studente che è presente nell’edificio scolastico per ogni e qualsiasi
attività didattica (teorica o pratica), bensì solo quelli connessi ad
attività di tipo lavorativo svolto nell’ambiente scolastico.
Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale,
a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente (e per altre
posizioni assimilate ad essa) relativamente al quale la protezione assicurativa
è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell’ambiente lavorativo,
di tal che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo "status" di
lavoratore.
Pertanto la norma non può essere interpretata allo stesso modo delle norme
generali assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione
oggettiva.
Alle diverse situazioni oggettive l’ordinamento giuridico risponde con
diversa regolamentazione, come nel caso di specie, e così come, ad esempio,
per altre situazioni particolari pure previste dall’art. 4 DPR cit., quale
quella degli artigiani.
Anche in questo caso la copertura assicurativa non è legata allo "status"
dell’artigiano, bensì viene considerato rischio assicurato quello relativo
ad attività tipiche-esecutive e non anche quelle inerenti l’organizzazione
della impresa, e dunque tutte quelle strettamente connesse alla attività
imprenditoriale (non pratico-lavorativa-esecutiva). Anche in questo caso
la protezione riguarda specifici rischi, e non ogni e qualsiasi attività
posta in essere dall’artigiano.
Tornando al caso di specie, trattandosi di norma speciale, è evidente
che il rischio protetto è solo quello generato da una attività strettamente
connessa con lo svolgimento di attività para-lavorativa nell’ambiente
scolastico, e nulla più. Nessuna estensione è possibile al di fuori di
queste singole attività protette, e dunque non può avere rilevanza, per
lo studente di istituto professionale la normativa nell’infortunio in
itinere.
Se si aderisse alla tesi attorea sulla estensibilità all’infortunio in
itinere della normativa che assicura gli studenti addetti al laboratorio
o ad attività pratiche, si arriverebbe a risultati paradossali.
Ed invero, se lo studente si infortuna andando da casa a scuola per assistere
a lezioni teoriche (o tornando a caso dopo la fine delle lezioni teoriche)
non potrebbe avere alcuna valenza la norma dell’art. 4 n. 5 DPR cit. e
per l’effetto l’estensione della protezione previsto dall’art. 12 D. Lgs.
38/2000.
Se al contrario ciò avvenisse con riferimento alla partecipazione ad attività
di laboratorio (ossia lezioni ed esercitazione pratiche), ossia protette
ex art. 4 n. 5) del DPR, si estenderebbe la protezione ex art. 12 D. Lgs.
Cit.
E’ evidente che questa interpretazione non è logicamente e giuridicamente
plausibile, di tal che la ratio della normativa è ben altra, ossia proteggere
l’integrità fisica dello studente per le sole attività di laboratorio,
essendo estraneo ed indifferente tutto ciò che avviene prima e dopo la
predetta attività.
Il rischio di subire un incidente nel percorso da e verso la scuola, è
uguale indipendentemente dal fatto che lo studente assista o abbia assistito
a lezioni teoriche-ovvero a esercitazioni pratiche, ed è di tipo generico
; dunque la norma protettiva del rischio inerente le attività pratiche
di laboratorio - e la estensione all’infortunio in itinere ex art. 12
d.lgs.38/2000- non può essere stata scritta per proteggere questo ulteriore
rischio; essa assume validità neutra ed indifferente rispetto all’infortunio
in itinere.
Quanto alla circolare INAIL 28/03 che estende agli insegnanti la protezione
ex art 4 nr. 5 all’infortunio in itinere, essa si giustifica proprio con
lo status di lavoratore dipendente dell’insegnante, che si reca a scuola
(suo luogo di lavoro) ed è ivi protetto per lo svolgimento della propria
attività lavorativa, ivi compresa quella inerente attività pratica; docenti
sono a tutti gli effetti lavoratori, a differenza degli studenti che non
lo sono (e sono assicurati in via eccezionale solo per eventuali infortuni
nel laboratorio o in esercitazioni pratiche)
Essa dunque è conforme ai principi sopra indicati e non vi è nessuna incongruenza
nel trattare diversamente la posizione di insegnanti e studenti di tal
che nessun profilo di incostituzionalità appare rilevante sul punto.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro così provvede
1) Rigetta il ricorso a spese compensate
Vicenza, 14.10.2003
Depositata in cancelleria il 2 Gennaio 2004
|