Sabato 18 Maggio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Infortunio in itinere: escluso risarcimento per alunni nel percorso da casa a scuola

(Tribunale Vicenza, sentenza 02.01.2004 n° 328)
Da "Altalex"
Infortunio in itinere: escluso risarcimento per alunni nel percorso da casa a scuola
(Tribunale Vicenza, sentenza 02.01.2004 n° 328)
La copertura previdenziale INAIL per gli infortuni sul lavoro, pur comprendendo la tutela per gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, ai sensi dell’art. 4 del T.U. DPR n.1124 del 1965, non si estende agli infortuni c.d. "in itinere" subiti dagli alunni nel percorso da casa alla scuola e viceversa.

Questa interpretazione viene mantenuta ferma anche dopo l’entrata in vigore della normativa di cui all’art. 12 del D.lgs. 23.2.2000 n. 38 sulla copertura INAIL dell’infortunio c.d. "in itinere", in quanto la lettera e la ratio della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del T.U. DPR n.1124 del 1965) è quella di tutelare singole situazioni specifiche e per specifici rischi analiticamente descritti in ragione del rischio connesso a esercitazioni tecnico - scientifiche, pratiche, di lavoro svolte nel contesto scolastico.

La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile per lo studente che è presente nell’edificio scolastico e per ogni e qualsiasi attività didattica (teorica e pratica), bensì solo quelli connessi ad attività di tipo lavorativo svolto nell’ambiente scolastico essendo diretta a proteggere líintegrità fisica dello studente per le sole attività di laboratorio, ed essendo perciò estraneo ed indifferente tutto ciò che avviene prima e dopo la predetta attività.

Si tratta di norma speciale, per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente (o altre tipologie lavorative) relativamente alle quali la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell’ambiente lavorativo. Pertanto la norma non può essere interpretata allo stesso modo delle norme generali assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione oggettiva.

(Altalex 02.03.2004. Nota a cura dell’avv. Rolando Della Riva. Per approfondimenti si rimanda al commento dell’avv.Della Riva)

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VICENZA

- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Penna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 7/2003 Ruolo Lavoro tra

L. F.

E. L.

L. R.

avv. M. Biasi

Ricorrenti

E

INAIL
con avv. Dalla Riva e Montagna
Convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio "in itinere"

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 09.01.2003 genitori legali rappresentanti di L. R., studente di un istituto professionale di Vicenza esponevano che il figlio si recava a scuola utilizzando vari mezzi di trasporto: la bicicletta per raggiungere la fermata dell’autobus di linea (percorso di circa 2,5 Km), l’autobus di linea per arrivare in città, e il bus per recarsi dalla stazione autobus alla scuola. Identico percorso inverso e con le stesse modalità lo studente faceva all’uscita da scuola

Esponevano che il 21.10.00 verso le 14,00 dopo aver utilizzato bus e autobus il L. mentre percorreva con la bicicletta il tratto di strada dalla fermata del pullman a casa cadeva a terra a causa del distacco della ruota anteriore della bici procurandosi gravi lesioni. Esponevano di aver inoltrato all’INAIL domanda per la indennità da infortunio, rigettata in sede amministrativa in quanto l’attività esercitata non rientra tra quelle protette e pertanto negava la natura di "infortunio in itinere". Esaurita la fase amministrativa con esito sfavorevole affermavano i ricorrenti che l’infortunio era accaduto mentre lo studente tornava a casa dopo aver svolto la attività di laboratorio ossia la esercitazione pratica connessa alla formazione presso l’istituto scolastico professionale frequentato dal L.. A fondamento della domanda deducevano:

1) che lo studente addetto ad esperienze pratiche o tecnico-scientifiche o ad esercitazioni di lavoro rientra tra i soggetti assicurati ex art. 1 co. 3° n. 28) e 4 n. 5) del DPR 1124/65;

2) che l’incidente occorso doveva qualificarsi in itinere ex art. 12 D. Lgs 38/2000.

Pertanto chiedevano il riconoscimento dell’infortunio In itinere e la condanna INAIL al pagamento dell’indennizzo per il danno patrimoniale biologico da temporanea e da permanente.

Si costituiva INAIL rilevando che gli studenti sono assicurati solo per rischi derivanti dalle attività previste tassativamente dalle norme sopra citate del DPR 1124/65 e cioè quelli derivanti da esercitazioni pratiche, di lavoro, esperienze tecnico-scientifiche. Si tratta di norma speciale non estensibile ad altre fattispecie diverse da quelle elencate (Cass. 4272/87), e pertanto non estensibile all’infortunio in itinere, nemmeno dopo entrata in vigore del D.Lgs. 38/00 (che recepisce sostanzialmente gli orientamenti giurisprudenziali in materia), Replicavano i ricorrenti

che le norme in questione equiparano allievi ed insegnati dei corsi professionali, e poiché per gli insegnanti la normativa INAIL si applica integralmente, analogamente dovrà avvenire per gli studenti; che la circolare INAIL 28 del 23.04.03 estende arbitrariamente ai soli insegnati la protezione da infortunio in itinere, e non anche agli studenti in quanto "non lavoratori", e ciò contravvenendo alla norma che assimila al "lavoratore" lo studente che svolge un corso professionale con attività di laboratorio ossia di tipo pratico.

Rilevava che "INAIL non aveva contestato in fatto la dinamica dell’infortunio e ogni altra questione attinente all’episodio di cui è causa. Depositate note conclusionali in diritto la causa veniva decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza

Motivi della decisione

Tenuto conto che nessuna contestazione da parte INAIL è stata sollevata con riferimento ai fatti e allegati in ricorso, si deve prendere atto che le condizioni di tempo, di luogo, e le modalità esecutive dell’incidente sono quelle dedotte in ricorso.

Dagli atti di causa si deduce che il L. si è infortunato mentre tornava a casa da scuola dopo aver espletato attività scolastica consistita nello svolgimento di esercitazione pratica ovvero di laboratorio

Ciò si evince dalle norme invocate e sulle quali si è instaurato il contraddittorio essendo evidente che la protezione assicurativa invocata non è connessa allo status di studente di istituti professionali tout-court, e presuppone lo svolgimento di attività pratiche

Ciò premesso in fatto si osserva in diritto che l’art. 1 n. 28) del DPR 1124/64 considera attività protette !e esperienze ed esercitazioni pratiche in scuole professionali e l’art. 4 n. 5) individua tra le persone protette gli insegnanti e gli alunni delie scuole che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

Dunque lo studente che si infortuni svolgendo queste attività è sottoposto a assicurazione INAIL. Da ciò l’attore deduce che essendo attività oggettivamente protetta e rientrando lo studente tra le persone protette, la assicurazione va estesa anche agli infortuni in itinere, soprattutto nella ampia accezione dell’art. 12 D. Lgs. 38/2000.

Afferma la ricorrente che per gli insegnanti l’estensione è riconosciuta dall’INAIL (circolare n. 28 del 23.04.03), che appunto riconosce loro la tutela per infortunio in itinere (con il solo limite del rischio elettivo), e che appare arbitraria la non estensione della protezione agli studenti, equiparati dall’art. 4 n. 5) sotto il profilo delle persone protette ai fini assicurativi.

La tesi suggestiva della parte ricorrente non appare condivisibile.

La lettera e la ratio della norma (art. 1 n. 28 e 4 n. 5 del DPR cit. è quella di tutelare singole situazioni specifiche e per gli specifici rischi analiticamente descritti in ragione del rischio connesso a esercitazioni tecnico-scientifiche, pratiche, ci lavoro svolte nel contesto scolastico. La norma non vuole tutelare qualsiasi situazione di rischio possibile per lo studente che è presente nell’edificio scolastico per ogni e qualsiasi attività didattica (teorica o pratica), bensì solo quelli connessi ad attività di tipo lavorativo svolto nell’ambiente scolastico.

Si tratta di norma speciale per rischi specifici, e non di norma generale, a differenza di quanto avviene per il lavoratore dipendente (e per altre posizioni assimilate ad essa) relativamente al quale la protezione assicurativa è generale e generalizzata ad ogni rischio esistente nell’ambiente lavorativo, di tal che essa può sostanzialmente farsi coincidere con lo "status" di lavoratore.

Pertanto la norma non può essere interpretata allo stesso modo delle norme generali assicurative dei lavoratori, attesa la diversità della situazione oggettiva.

Alle diverse situazioni oggettive l’ordinamento giuridico risponde con diversa regolamentazione, come nel caso di specie, e così come, ad esempio, per altre situazioni particolari pure previste dall’art. 4 DPR cit., quale quella degli artigiani.

Anche in questo caso la copertura assicurativa non è legata allo "status" dell’artigiano, bensì viene considerato rischio assicurato quello relativo ad attività tipiche-esecutive e non anche quelle inerenti l’organizzazione della impresa, e dunque tutte quelle strettamente connesse alla attività imprenditoriale (non pratico-lavorativa-esecutiva). Anche in questo caso la protezione riguarda specifici rischi, e non ogni e qualsiasi attività posta in essere dall’artigiano.

Tornando al caso di specie, trattandosi di norma speciale, è evidente che il rischio protetto è solo quello generato da una attività strettamente connessa con lo svolgimento di attività para-lavorativa nell’ambiente scolastico, e nulla più. Nessuna estensione è possibile al di fuori di queste singole attività protette, e dunque non può avere rilevanza, per lo studente di istituto professionale la normativa nell’infortunio in itinere.

Se si aderisse alla tesi attorea sulla estensibilità all’infortunio in itinere della normativa che assicura gli studenti addetti al laboratorio o ad attività pratiche, si arriverebbe a risultati paradossali.

Ed invero, se lo studente si infortuna andando da casa a scuola per assistere a lezioni teoriche (o tornando a caso dopo la fine delle lezioni teoriche) non potrebbe avere alcuna valenza la norma dell’art. 4 n. 5 DPR cit. e per l’effetto l’estensione della protezione previsto dall’art. 12 D. Lgs. 38/2000.

Se al contrario ciò avvenisse con riferimento alla partecipazione ad attività di laboratorio (ossia lezioni ed esercitazione pratiche), ossia protette ex art. 4 n. 5) del DPR, si estenderebbe la protezione ex art. 12 D. Lgs. Cit.

E’ evidente che questa interpretazione non è logicamente e giuridicamente plausibile, di tal che la ratio della normativa è ben altra, ossia proteggere l’integrità fisica dello studente per le sole attività di laboratorio, essendo estraneo ed indifferente tutto ciò che avviene prima e dopo la predetta attività.

Il rischio di subire un incidente nel percorso da e verso la scuola, è uguale indipendentemente dal fatto che lo studente assista o abbia assistito a lezioni teoriche-ovvero a esercitazioni pratiche, ed è di tipo generico ; dunque la norma protettiva del rischio inerente le attività pratiche di laboratorio - e la estensione all’infortunio in itinere ex art. 12 d.lgs.38/2000- non può essere stata scritta per proteggere questo ulteriore rischio; essa assume validità neutra ed indifferente rispetto all’infortunio in itinere.

Quanto alla circolare INAIL 28/03 che estende agli insegnanti la protezione ex art 4 nr. 5 all’infortunio in itinere, essa si giustifica proprio con lo status di lavoratore dipendente dell’insegnante, che si reca a scuola (suo luogo di lavoro) ed è ivi protetto per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ivi compresa quella inerente attività pratica; docenti sono a tutti gli effetti lavoratori, a differenza degli studenti che non lo sono (e sono assicurati in via eccezionale solo per eventuali infortuni nel laboratorio o in esercitazioni pratiche)

Essa dunque è conforme ai principi sopra indicati e non vi è nessuna incongruenza nel trattare diversamente la posizione di insegnanti e studenti di tal che nessun profilo di incostituzionalità appare rilevante sul punto.

P.Q.M

Il Giudice del lavoro così provvede
1) Rigetta il ricorso a spese compensate

Vicenza, 14.10.2003

Depositata in cancelleria il 2 Gennaio 2004

Mercoledì, 03 Marzo 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK