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Morte della parte: interruzione anche dopo la precisazione delle conclusioni

(Tribunale Firenze, Ordinanza 27.02.2004)
Da "Altalex"
Morte della parte: interruzione anche dopo la precisazione delle conclusioni

(Tribunale Firenze, Ordinanza 27.02.2004)

A seguito del verificarsi della morte della parte convenuta, con l’ordinanza del 27/02/2004, il Tribunale di Firenze dispone l’interruzione del giudizio successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni. Secondo il Tribunale, il momento determinante l’irrilevanza degli eventi interruttivi deve essere identificato nella scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e non invece nell’udienza di precisazione delle conclusioni in quanto il momento decisionale in senso proprio - la cosiddetta spedizione a sentenza - viene in considerazione solo con la scadenza dei termini per la presentazione degli scritti conclusivi. (Conforme, Tribunale di Lucca, Sentenza del 09/01/1998, contrario Tibunale di Roma Sez. IV, Sentenza del 10/04/1997 ).

In mancanza di richiesta di discussione orale, il processo entra in una fase di impulso d’ufficio,caratterizzata da scambio di comparse e repliche conclusionali.In tal caso deve applicarsi analogamente il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per il processo dinnanzi alla Corte di Cassazione(anch’esso dominato dall’impulso di ufficio), secondo il quale nei procedimenti dominati da impulso d’ufficio ciò che conta è la prospettazione scritta delle ragioni delle parti.

Nel caso in cui, pertanto, l’intera difesa delle parti sia affidata al deposito di tali scritti conclusivi, gli eventi interruttivi determinantisi in tale fase, fino allo spirare del termine per il deposito delle memorie di replica, assumono rilevanza; ove ciò non fosse, si avrebbe un insanabile lesione del diritto di difesa ed un contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

(Altalex, 12 marzo 2004. Si ringrazia il dott.Roberto Monteverde)



N.R.G.A.C. 2921/1998

Il Giudice Istruttore


Letta la comunicazione ex art. 170 e 300 c.p.c., depositata in data 20/02/2004, del difensore della parte convenuta .......con la quale si porta a conoscenza del decesso di quest’ultimo, avvenuto in Sesto Fiorentino il 19/02/2004 con contestuale istanza di interruzione del procedimento ai sensi dergli artt. 299 e ss. c.p.c.;

rilevato che la causa era stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 50 ter, e 190 bis c.p.c. e che il termine per il deposito delle memorie conclusionali di replica spirava in data 20/02/2004, così provvede:

RITENUTO

Che per ipotesi simili a quella in esame la giurisprudenza di merito si era orientata nel senso di escludere la rilevanza dell’evento interruttivo qualora questo si verificasse successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni in cui la causa veniva assunta in decisione dal Tribunale in composizione monocratica, talché: "A seguito dell’entrata in vigore della legge 353/90, la chiusura della discussione - venuta a mancare l’udienza collegiale - coincide con l’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ., alla quale udienza la causa viene trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 bis cod. proc. civ.; pertanto, in considerazione dell’ufficiosità che assume il procedimento una volta chiusa l’udienza di precisazione delle conclusioni senza richiesta di discussione orale, deve applicarsi in via analogica l’ultimo comma dell’art. 300 cod. proc. civ. che rende irrilevanti i "fatti interruttivi" sopravvenuti dopo l’udienza ex art. 189 cod. proc. civ. ai fini della prosecuzione del processo" (Tribunale di Roma Sez. IV, Sentenza del 10/04/1997).

Che risulta tuttavia rinvenibile fra gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità un principio generale giusta il quale nei procedimenti dominati da impulso d’ufficio ciò che conta è la prospettazione scritta delle ragioni delle parti, non rivestendo rispetto a questa la discussione orale della controversia che un valore del tutto complementare. Principio così espresso: "Il giudizio di cassazione, essendo dominato dall’impulso d’ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299,300, e 301 cod. proc. civ.. In particolare, non produce interruzione la morte del difensore del ricorrente, certificata dalla relata negativa di notifica dell’avviso di udienza, poiché la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata, per intero, all’atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale, cui è preordinato l’invio dell’avviso di udienza, non riveste che un valore complementare" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5719 del 26/06/1997. Cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 20/04/1993, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12870 del 29/11/1991, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 188 del 25/03/1980, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5128 del 24/11/1977).

Che dunque, quando per previsione di legge, ovvero per volontaria e concorde assunzione delle parti della precisa scelta processuale di non procedere a discutere oralmente la causa, questa segua, nella sua fase conclusiva, la traccia del procedimento segnato dall’art. 190 bis comma 1° c.p.c. ed entri, successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, in una fase scritta di scambio di comparse e repliche conclusionali, dominata dal principio di impulso ufficioso, ove pertanto tutta l’intera difesa delle stesse sia affidata al deposito di tali scritti conclusivi, appare evidente che gli eventi interruttivi determinantisi in tale fase, fino allo spirare del termine per il deposito delle memorie di replica, abbiano rilevanza, determinandosi al contrario un insanabile lesione del diritto di difesa ed un contrasto con l’art. 24 della Costituzione.

Che appare pertanto condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza di merito più recente nel sostenere che "L’espressione legislativa di cui all’art. 300, ult. comma, cod. proc. civ., nel riferimento all’irrilevanza degli eventi accaduti o notificati dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, necessita di essere coerenziata con la nuova struttura del processo civile che prevede lo svolgimento di tale udienza solo in caso di richiesta delle parti; di conseguenza qualora non si faccia luogo alla discussione orale della causa, il momento determinante l’irrilevanza degli eventi interruttivi deve essere identificato nella scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e non invece nell’udienza di precisazione delle conclusioni in quanto, pur essendo vero che, dopo tale momento, la causa entra nella fase decisoria, è altrettanto vero che il momento decisionale in senso proprio - la cosiddetta spedizione a sentenza - viene in considerazione solo con la scadenza dei termini per la presentazione degli scritti conclusivi" (Tribunale di Lucca, Sentenza del 09/01/1998).

Che alla luce delle svolte considerazioni, la tempestiva segnalazione dell’evento interruttivo (morte della parte) da parte del suo difensore mediante la comunicazione ex art. 170 c.p.c., deve considerarsi rilevante per gli effetti considerati dall’art. 300 c.p.c..

P.Q.M.


Dichiara interrotto il presente procedimento.

Si comunichi.

Firenze, 27/02/2004.

Il Giudice Istruttore
(dott. Roberto Monteverde)

Lunedì, 15 Marzo 2004
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