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Al vaglio della Consulta la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario

(Giudice di Pace di Pisa, ordinanza 27.04.2004)
Da "Altalex"
Al vaglio della Consulta la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario
(Giudice di Pace di Pisa, ordinanza 27.04.2004)

Con ordinanza del 27 aprile 2004, nella causa civile iscritta al n.167/2004 R.G. avente ad oggetto una opposizione a sanzione amministrativa ex. art. 22 Legge 689/81, il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini, ha trasmesso gli atti del pendente giudizio alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all’art. 126 bis comma secondo D.lgs 285/92, come modificato dal DL 151/2003 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2003, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte i cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo.

Le motivazioni dell’ordinanza, a cui si rimanda, si incentrano essenzialmente sui seguenti punti:

Violazione dell’art. 27 Cost." La responsabilità penale è personale", il principio introdotto da quest’articolo deve, infatti, estendersi a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona.

Violazione dell’art.3 Cost., principio di uguaglianza, la sanzione della decurtazione dei punti al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente od eventuale, infatti, si applica solo se quest’ultimo è munito di patente e non colpisce il proprietario in quanto tale, ma solo se non comunica all’organo accertatore entro 30 giorni i dati dell’effettivo conducente introducendo, così, degli elementi di palese disuguaglianza tra i cittadini.

Vizio di ragionevolezza: è oggettivamente impossibile per il proprietario del veicolo attestare chi fosse alla guida nel momento in cui è stata commessa l’infrazione, infatti, escludendo il caso in cui quest’ultimo fosse presente sul luogo della contravvenzione, non potrà mai dichiarare che il conducente che ha commesso l’infrazione sia effettivamente la persona a cui ha affidato il veicolo.

Violazione dell’art. 24 comma 2 Cost."La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", l’art. 126 bis C.d.S. prevede, infatti, l’obbligo di denuncia a carico del proprietario quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare il conducente del veicolo. L’obbligo di denuncia sussiste solo per determinati soggetti che rivestono pubbliche funzioni ed una sua estensione a tutti i cittadini appare chiaramente lesiva del principio costituzionale del diritto alla difesa comprensivo del diritto al silenzio.

(Altalex, 12 maggio 2004 . Nota a cura del Dott. Luca Pappalardo - Dottorando di ricerca presso l’Università di Pisa - Dipartimento di Impresa e Mercato)

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 167/2004 R. G., promossa da:

L.S., residente in Pisa, Via , rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall’Avv. Lorenzo Pappalardo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Oberdan 41 , Pisa, RICORRENTECONTRO
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Michela Consani

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modifiche

1) Con ricorso presentato in data 22.1.2004, L. S., con il patrocinio dell’Avv. Lorenzo Pappalardo, ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 004055/03 - 002244/A/03, emesso in data 1.10.2003 dalla Polizia Municipale del Comune di San Giuliano Terme (Pisa), nel quale gli è stata contestata la violazione dell’art. 142, comma 8, Codice della Strada, avvenuta in data

1.10.2003, alle ore 11,42 in Via Lenin all’altezza del civico 183, il conducente del veicolo ..... tg...:, di proprietà del ricorrente L. S., aveva commesso l’infrazione di cui all’art. 142, comma 8, CdS, in quanto percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazioni di velocità, superando il limite di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h.... Velocità accertata km/h 85,00, consentita km/h 50, superata 30, calcolata tenendo conto della tolleranza del 5% (comunque non inferiore a 5 km/h) stabilita dall’art. 197 dpr 610/96. Direzione veicolo Pappiana. Rilevatore: Accertato con apparecchiatura Autovelox AX104C2 omologata con protocollo Min. LL.PP. del 10.11.923 n. 2483, costantemente tenuta sotto controllo da parte del personale del Corpo, la documentazione fotografica è giacente agli atti di questo ufficio". Si precisava nel verbale impugnato che la violazione non era stata immediatamente contestata per "perché la pattuglia posta a valle del punto di rilevazione, munita di misuratore remoto, al momento del rilevamento era impegnata in altra contestazione, perciò lo stesso rilevatore remoto non poteva segnalare la velocità indicata nel presente verbale, che viene necessariamente contestata a mezzo di notifica"; in detto verbale inoltre viene specificato che la violazione contestata determina "la decurtazione di punti 2 che verranno poste a carico della S.V. in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione delle generalità ed i dati della patente di colui che, al momento dell’accertamento conduceva il veicolo".

2) Tra i motivi sul quali è fondato il ricorso è stata sollevata, in via incidentale e preliminare, questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il Decreto Legge 27 giugno 2003, n 151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n.214, nella parte in cui prevede, in caso di mancata identificazione del conducente, la decurtazione di dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che quest’ultimo indichi, entro 30 giorni dalla richiesta dell’autorità competente, le generalità dell’effettivo conducente, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.

3) Il ricorrente motiva la propria istanza rilevando come la illegittimità della norma impugnata risulti sia che si voglia ritenere la decurtazione dei punti una misura di carattere sanzionatorio, sia che la si voglia ritenere una misura di carattere cautelare.

Laddove si ritenga la natura sanzionatoria del provvedimento, il ricorrente rileva che le sole sanzioni per le quali è possibile prevedere una solidarietà passiva dei conducente e del proprietario del veicolo sono le sanzioni pecuniarie (art. 196 D. Lgs. 285/92), inoltre l’art. 210 D. Lgs. 285/92 prevede l’intrasmissibilità delle sanzioni non pecuniarie ad altri soggetti diversi da chi ha commesso la violazione. Tali disposizioni costituiscono applicazione dei principi costituzionali che, affermati con riferimento ai reati dall’art. 27 Cost., possono essere estese a tutte le violazioni per le quali sono previste sanzioni che colpiscono la persona. Da ciò il ricorrente deduce che mentre è legittima la solidarietà tra conducente e proprietario dell’autoveicolo relativamente alle sanzioni pecuniarie, è assolutamente contraria ai principi costituzionali ogni disposizione che introduca ipotesi di responsabilità oggettiva per le sanzioni amministrative personali, come nel caso dell’art. 126-bis, comma 2, CdS.

Laddove invece si ritenga che la decurtazione dei punti dalla patente di guida abbia natura cautelare, il ricorrente rileva come la legge risulterebbe contraria al principio di ragionevolezza non comprendendosi quale finalità cautelare possa perseguirsi applicando la sanzione ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l’illecito. Ulteriore elemento di irragionevolezza e di violazione del principio di uguaglianza viene dedotto dal ricorrente in relazione al fatto che la decurtazione dei punti anche al proprietario del veicolo si presenta come una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario sia una persona munita di patente. La sanzione non colpisce poi i1 proprietario in quanto tale, ma consegue alla mancata comunicazione all’organo accertatore dei dati del conducente.

Infine il ricorrente rileva l’oggettiva impossibilità per il proprietario del veicolo di rendere la dichiarazione prevista dal comma 2 dell’art. 126-bis del Codice della Strada, atteso che il proprietario che non fosse presente sul luogo dell’accertamento potrà al massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, ma non potrà mai dichiarare che il conducente che ha commesso l’infrazione fosse effettivamente la persona a cui lo aveva consegnato. Da ciò risultando contraria al principio di ragionevolezza, oltre che a quello di legalità ed uguaglianza, l’applicazione di una sanzione personale al proprietario del veicolo, in quanto questa non potrebbe legittimamente conseguire all’omissione di un comportamento attivo naturalmente impossibile.

4) La questione di legittimità costituzionale dedotta dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, pur non essendosi ancora effettivamente verificata la decurtazione, del punteggio, stante la pendenza del giudizio di opposizione, in quanto l’eventuale rigetto del ricorso (proposto non dal conducente, rimasto sconosciuto, bensì dal proprietario del veicolo) comporterebbe la automatica decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo, alla luce della dichiarata impossibilità da parte dello stesso di indicare chi fosse alla guida del veicolo il giorno in cui fu rilevata l’infrazione, giorno in cui il ricorrente ha dedotto di essersi trovato altrove; inoltre la legge non ha introdotto alcun meccanismo di contestazione "successiva" alla comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, come si ricava altresì dalla circostanza che quando sia persa del tutto la dotazione del punteggio l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri dispone la revisione della patente e il relativo provvedimento è indicato ex lege come definitivo, non suscettibile di alcuna impugnazione.

5) La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente nei motivi sopra esposti, appare inoltre non manifestamente infondata, atteso che la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall’autore della violazione risulta applicata a titolo di responsabilità oggettiva, istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale e amministrativo. La legge 24.11.1981, n. 689, stabilisce infatti all’art. 3 che "nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa", venendo sancito anche nell’ambito delle sanzioni amministrative il principio che la responsabilità è personale (cfr. art. 27, comma 1, Cost.) ciò comportando l’impossibilità di chiamare a rispondere un soggetto al posto di altri. Altresì censurabile, in relazione all’ art. 24, comma 2, Cost. appare la norma che prevede l’obbligo di denuncia a carico del proprietario, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo, atteso che l’obbligo di denuncia sussiste solo in capo a determinati soggetti che rivestano pubbliche funzioni, laddove per contro l’imposizione al proprietario di denunciare il conducente del veicolo responsabile della violazione appare limitare il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio è ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento. Appaiono altresì emergere dubbi sulla ragionevolezza della norma contestata (art. 3 Cost.) laddove appare applicabile solo nelle ipotesi in cui il proprietario sia munito di patente, mentre nell’ipotesi in cui il proprietario fosse una persona giuridica essa non colpirebbe nemmeno il proprietario del veicolo ma il suo legale rappresentante o addirittura un soggetto ulteriore scelto con criteri soggettivi e casuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, visto l’art. 23, comma 3, Legge 11 marzo 1953, n. 87:

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all’art. 126-bÌs, comma secondo, del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), come modificato con il Decreto Legge 27 giugno 2003, n.151, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214 (legge di conversione pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12.8.2003), per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

- dispone la sospensione del procedimento in corso;

- ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite;

- ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

- ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

- ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Pisa, 27.4.2004

Il Giudice di PaceAvv. Flavio Ceccarini

Giovedì, 13 Maggio 2004
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