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Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del Giudice di Pace

(Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004)
Da "Altalex"
Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del Giudice di Pace
(Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004)
Risarcimento danni. Scontro tra treno ed auto. Legge 990/69 - Inapplicabilità. Incompetenza per valore - Limiti

Nel caso di scontro tra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il proprietario del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione stabilità dall’art. 2054 comma 2 c.c. può, tuttavia, essere ritenuto responsabile a norma dell’art. 2043 c.c.

L’art. 2043 c.c., dettato in materia di risarcimento per fatto illecito, non rientra nella competenza speciale per materia e valore del giudice di pace come prevista dall’art. 7 comma 2 c.p.c. ma, nella competenza per valore più limitata di cui al primo comma dello stesso articolo.

In applicazione degli artt. 14 e 38 comma 1 c.p.c., la causa di valore superiore rimane definitivamente radicata dinanzi al Giudice adito nei limiti della competenza per valore di Ä 2.582,28, se lo stesso Giudice non rileva d’Ufficio, entro la prima udienza di trattazione, la propria incompetenza per valore e, se le parti non sollevano alcuna eccezione al riguardo nella loro prima difesa.

(Altalex, 21 maggio 2004. Si ringrazia l’avv. Italo Bruno)


SENT.N.
............................
CRON.N...........................
REP. N.............................

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2293/02 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

(...) Pasquale, elett.te dom.to in (Ö) alla Via (...) n. (...) presso lo studio dell’avv. Sergio (..). che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

S.p.A. SEPSA (Società Esercizi Pubblici Servizi Ferroviari ed Automobilistici), in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (Ö) alla Via (Ö) n. (...); CONVENUTA-CONTUMACE

NONCHE’

S.p.A. (...), in persona del legale rapp.te proñtempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via (...) n. (...) presso lo studio dell’avv. Alessandra (...) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa Sepsa in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannarla, in solido, con la S.p.A.(...), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di Ä 7.945,93 per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, o a quella somma che il Giudicante riterrà di riconoscere, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

Per la convenuta: estrometterla dal procedimento non essendo operante, nei suoi confronti, la l.990/69; in via gradata rigettare la domanda in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(...) Pasquale, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. SEPSA ed alla S.p.A. (...) il 22-23/1/02, conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti affinché ñ previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità della Spa Sepsa nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 7/6/01 in Pozzuoli (NA) alla Via Napoli (stazione Cumana ñ Cappuccini) in occasione del quale l’auto Fiat Punto tg.(...) di sua proprietà, veniva investita dal treno della Cumana di proprietà della convenuta ñ fosse condannata la medesima Spa Sepsa in solido con la Spa (...), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di Ä 7.687,00, come da relazione tecnica prodotta, ed egli stesso subiva lesioni tali da essere trasportato al p.s. dell’Ospedale Cardarelli di Napoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusioni emitorace sinistro e ginocchio sinistro;

- che il treno investitore era assicurato per RC presso la Spa .. che, sebbene ritualmente invitata, in uno alla Spa Sepsa, a risarcire i danni, con lettere racc.te a.r. nn. 11708034406-2 e 11708559770-9, non vi hanno provveduto.

Instauratosi il procedimento, risultata contumace la convenuta Spa Sepsa, si costituiva la Spa (...) che contestava la domanda sia sull’an che sul quantum. Non esperito il tentativo di conciliazione per l’assenza delle parti, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 2/2/04, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A. SEPSA regolarmente citata e non costituitasi.

Ancora in via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda nei confronti della Spa (...), anche se eccepita in ìlimine litisî, solo in comparsa conclusionale, e va dichiarato il suo difetto di ìlegitimatio ad causamî che, essendo un presupposto processuale, può essere verificato dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento (Cass. 17/7/02 n.10388).

L’attore ha citato in giudizio la Spa (...) con l’azione diretta, ex art. 18 L. 990/69, pur non sussistendone i presupposti.

Infatti, l’art. 1 c. 1 della l. 990/69 esclude dall’obbligo assicurativo i veicoli con guida di rotaie, come treni e tram, ai quali non si applica neppure l’art. 2054 c.c.. La ragione di questa esclusione sta nel fatto che i conducenti dei veicoli con guida di rotaie incontrano maggiori difficoltà nella manovra e, perciò, sono stati esentati dalla presunzione legale di responsabilità, pur rimanendo soggetti alla regola generale del ìneminen laedereî stabilita dall’art. 2043 c.c.

In tal senso si è espressa anche la CSC laddove, in una simile fattispecie ha affermato: nel caso di scontro tra un tram ed un veicolo senza guida di rotaie, il proprietario del primo veicolo, ancorché non soggetto alla presunzione stabilità dall’art. 2054 comma 2 c.c. può, tuttavia, essere ritenuto responsabile a norma dell’art. 2043 c.c.

Nell’assicurazione della responsabilità civile (RC) l’obbligazione dell’assicuratore, di pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui quest’ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell’ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale (RCA) non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore.

Ne consegue, che la domanda proposta nei confronti della Spa (...) deve ritenersi inammissibile.

Ma, anche la domanda rivolta nei confronti della Spa SEPSA non poteva essere proposta dinanzi al giudice di pace nei limiti della competenza di cui all’art. 7 comma 2 c.p.c. (Ä 15.493,71), bensì solo nei limiti della competenza di cui al comma 1 dello stesso articolo (Ä 2.582,28).

Infatti, l’art. 2043 c.c., dettato in materia di risarcimento per fatto illecito, non rientra nella competenza speciale per materia e valore del giudice di pace come prevista dall’art. 7 comma 2 c.p.c. e, pertanto, le cause di risarcimento del danno prodotto da fatti illeciti, nelle quali deve farsi rientrare quella in esame, seguono le normali regole della competenza per valore.

Inoltre, in applicazione degli artt. 14 e 38 comma 1 c.p.c., la presente causa rimane definitivamente radicata dinanzi a questo Giudice nei limiti della competenza per valore di Ä 2.582,28, non avendo quest’ultimo rilevato d’Ufficio, entro la prima udienza di trattazione, la propria incompetenza per valore e, non avendo le parti sollevato alcuna eccezione al riguardo nella loro prima difesa.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Le legittimazioni attiva e passiva sono state provate: con il certificato ispezione del PRA e con il verbale redatto dalla Polstrada di Napoli, prodotti in atti.

L’espletata istruttoria ha provato che la responsabilità dell’incidente va ascritta in modo esclusivo alla S.p.A. SEPSA.

I testi oculari escussi, infatti, hanno riferito circostanziatamene e con precisione sulla dinamica del sinistro. Essi hanno riferito di essersi trovati a bordo dell’auto attorea che, mentre attraversava il passaggio a livello della Ferrovia Cumana dei ìGerolominiî in Pozzuoli (NA), a semaforo spento e senza segnalazione acustica, veniva investita dal treno EN303 di proprietà della convenuta che, proveniva da Napoli.

Non vi può essere alcun dubbio in ordine alla attendibilità dei testi in quanto gli stessi si trovavano nell’auto dell’istante al momento dell’incidente, ed hanno assistito direttamente all’evento.

D’altro canto, la dinamica dell’incidente così come operata dalla Polstrada nel richiamato verbale, ed in particolare la circostanza che al momento dell’incidente fossero in funzione i dispositivi luminosi ed acustici non è attendibile in quanto gli agenti che hanno redatto il verbale sono intervenuti sul posto dopo circa un’ora dal fatto e, quindi, non potevano sapere se al momento dell’incidente i detti dispositivi fossero o meno in funzione.

Il semplice rilievo operato da tali agenti che al momento del loro successivo intervento, detti dispositivi funzionassero è di per se irrilevante, in quanto ben è possibile che in precedenza, al momento dell’incidente per cui è causa, non avessero funzionato.

Tra l’altro, vi è da considerare anche la circostanza che il conducente del treno nulla ha riferito, nelle dichiarazioni rese alla Polstrada, in ordine al funzionamento dei segnalatori acustici e luminosi.

In conclusione, appare certamente più attendibile la ricostruzione del sinistro effettuata dai testimoni oculari, a conferma della narrazione del fatto descritto nelle premesse dell’atto di citazione, rispetto a quella operata nel rapporto dell’autorità intervenuta sul luogo. Tale ultima ricostruzione, infatti, proviene da soggetti che non hanno assistito direttamente all’evento ed è, pertanto, la semplice espressione di una loro deduzione.

Per quanto attiene al quantum debeatur, va osservato che, l’entità dei danni riportati dal veicolo dell’attore e le lesioni dallo stesso subite supera il valore per la competenza prevista nel caso di specie e, pertanto, in applicazione dell’art. 7 comma 1 c.p.c., questo Giudice liquida la somma di Ä 2.582,28, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

Per quanto riguarda le spese del procedimento tra l’attore e la convenuta Spa ..., questo Giudice ritiene di compensarle interamente visto il comportamento processuale della convenuta che, ha eccepito l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti nella comparsa conclusionale anziché in quella di costituzione e risposta ed ha sostenuto la sua difesa e quella della sua assicurata.

Sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) Pasquale nei confronti della S.p.A. SEPSA e della S.p.A. (...), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara inammissibile la domanda proposta da (...) Pasquale nei confronti della S.p.A. (...);

2) dichiara la S.p.A. SEPSA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, esclusiva responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, la condanna al pagamento in favore di (...) Pasquale della somma complessiva di Ä 2.582,28, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;

3) condanna la suddetta convenuta-contumace alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi Ä 1.800,00 di cui Ä 150,00 per spese, Ä 750,00 per diritti ed Ä 900,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

4) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

5) compensa interamente le spese del procedimento tra il (...) Pasquale e la S.p.A. (...);

6) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 8 marzo 2004.

Il Giudice di Pace

Venerdì, 21 Maggio 2004
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