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Cartello RC auto: risarcimento danni per contrarietà al principio di buona fede

(Giudice di Pace di Otranto, 04.04.2004 n° 40)
Da "Altalex"
Cartello RC auto: risarcimento danni per contrarietà al principio di buona fede
(Giudice di Pace di Otranto, 04.04.2004 n° 40)
La condotta anticoncorrenziale delle imprese assicuratrici aderenti al cartello RC Log dal 1995 al 2000 costituisce comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale, previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., tale da costituire inadempimento negoziale e da giustificare il risarcimento del danno.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Otranto con sentenza n. 40 del 09.04.04, in relazione ad una causa di risarcimento danni intentata da un assicurato, titolare di una polizza ramo r.c.a., nei confronti della propria impresa assicuratrice, e decisa secondo equità ( ax art. 113 c. 2 c.p.c.); l’atto di citazione era stato notificato in data anteriore al 10.02.03, termine previsto dall’art. 1-bis D.L. 08/02/03 n. 18 conv. l. 07.04.03 n. 63.

Il Giudice ha altresì statuito: "L’antigiuridicità del comportamento della impresa assicuratrice nei confronti dell’attore peraltro è ravvisabile nel denunciato mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale previsti dagli artt.1175 e 1375 c.c., nonché nell’inosservanza della disposizione contenuta nell‚art.1 n.2 sub c) ed e) della legge n.281/98 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti che riconosce ai medesimi, tra i diritti fondamentali, quello "ad una adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità" e quello "alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi".

(Altalex, 25 giugno 2004. Si ringrazia l’avv. Luca Vergine <mailto:avv.lucavergine@libero.it>)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTRANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Otranto, Avv. Anna Loretana Specchia, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n°44-C/2003 del ruolo generale, promossa
da
XXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Vergine,

ATTORE
contro
XXXXXXX S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Casciaro e Michele Roma,
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
******************

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 27.01.2003, XXXXXX conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Otranto l’XXXXX S.p.a., quale impresa assicuratrice con la quale aveva stipulato ed intrattenuto una polizza ramo r.c.a., per sentirla condannare, in considerazione di violazione di normativa "antitrust" addebitabile alla medesima, a titolo di inadempimento contrattuale, al risarcimento dei danni subiti, nella misura del 20% dei premi assicurativi, già corrisposti dal 1997 al 2000 (relativi alla polizza n.66440843), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva in giudizio l’XXXXXXX S.p.a., eccependo in via preliminare l’incompetenza funzionale e territoriale ai sensi dell‚art.33 L.287/1990 in favore della Corte di Appello di Torino, nonché quella per valore a seguito della spiegata domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l’accertamento della validità del contratto di assicurazione stipulato dalle parti (competenza del tribunale o del giudice di pace, per quest‚ultimo però decisione secondo diritto e non secondo equità). In successivo subordine, ma ancora pregiudizialmente, eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del giudice di pace di Torino, sede dell’impresa convenuta, ai sensi dell’art.19 c.p.c., non essendo invocabili i criteri facoltativi di cui all’art.20 c.p.c., non avendo provato parte attrice di essere residente nel comune di "appartenenza" del giudice adito.

Si assumeva poi l’irrilevanza e l’inidoneità probatoria, ai fini del presente giudizio, del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante e delle sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.

La società convenuta eccepiva ancora la nullità della domanda in quanto generica ed infondata, peraltro per carenza di prova sul danno e sul nesso di causalità, nonché la carenza di legittimazione attiva dell’attore e l’intervenuta prescrizione del preteso diritto dell’attore ai sensi dell’art.2952 co. 2° c.c..

Rinviato implicitamente al definitivo ogni decisione sulle sollevate questioni pregiudiziali, la convenuta ha ottemperato all’ordine dell’Ufficio di esibizione della documentazione assicurativa rca intercorsa col proprio cliente attuale attore, in particolare esibendo specchietto riepilogativo dei premi assicurativi relativi al periodo controverso.

Ritenuta superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria, le parti all’udienza del 19.12.2003 hanno precisato le proprie conclusioni, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto delle rispettive avverse .

Alla medesima udienza le parti hanno discusso la causa, così introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che tale causa, dato il suo valore di euro.1.032,91 (essendoci stata espressa rinuncia ad eventuale esubero) e vista la data di notifica dell‚atto di citazione (31.01.2003), precedente all’entrata in vigore dell‚art.1-bis del decreto legge 8 febbraio 2003 n.18 convertito nella Legge 07.04.2003 n.63, viene decisa, ex art.113 co. 2 c.p.c., secondo equità. Ed infatti il menzionato art.1 bis stabilisce che le disposizioni di cui all‚art.1 si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10.02.203.

Questo giudicante ritiene equo e rispondente a sostanziale giustizia, accogliere la domanda attorea nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.

Sull‚eccezione d‚incompetenza funzionale del Giudice di Pace, questo Giudice ritiene la non applicabilità della normativa di cui agli artt.2, 3 e 33 della legge n.287/90 al caso di specie, trattandosi di rapporti tra imprese e consumatori finali e non di rapporti di concorrenza o controversie tra le imprese, oggetto specifico delle menzionate disposizioni che prevedono specifiche misure di controllo e sanzionatorie per le intese lesive.

L’azione risarcitoria proposta dal consumatore, il quale lamenta l’illecito aumento del costo della propria polizza assicurativa, a causa dell’illegittimo accordo di cartello formato da alcune società assicuratrici, riveste i caratteri ordinari di una tipica azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza e non quelli dell’azione ex art.33, secondo comma, della L. n.287/90, che prevedono la cognizione esclusiva della Corte di Appello in unico grado di merito (Corte di Cassazione Sez. I Civile, sentenza n.17475/2002).

Il consumatore finale, come nella fattispecie sicuramente è l’attore XXXXXXXX, è interessato da questa normativa solo in maniera marginale e riflessa per le conseguenze estreme che da queste violazioni possono derivare ai suoi diritti soggettivi eventualmente pregiudicati al momento della conclusione o rinnovo del contratto con impresa sanzionata, sempre che provi l’antigiuridicità del comportamento dell’impresa nei suoi confronti, il danno concretamente subito ed il nesso di causalità (non potendosi di certo farlo discendere dal solo fatto in sé dell’intesa sanzionata).

Ed invero, nella citazione dell‚attore - consumatore finale, dette intese di cartello sanzionate si pongono nella sostanza solo quale antefatto al quale si riferisce per formulare la propria pretesa risarcitoria, fondata su di una concreta responsabilità della XXXXXXXX s.p.a. nei suoi confronti. Il tutto in perfetta conformità peraltro con l’autorevole parere espresso dalla Suprema Corte nella summenzionata decisione.

Non solo. La riprova, a parere di questo Giudice, dell’esatta individuazione del giudice competente da parte dell’attore è rappresentato proprio dalla recente approvazione della Legge n.63/2003 di conversione del Decreto Legge n.18/03 sulla pronuncia secondo diritto nelle controversie riguardanti i contratti di massa, da intendersi come un implicito riconoscimento della competenza giurisdizionale del giudice di pace in cause quali quella che ci occupa.

Per la competenza territoriale, più che agli artt.19 e 20 c.p.c. occorre riferirsi, ad avviso di questo giudice, al cosiddetto foro del consumatore, siccome previsto dall’art.1469 bis, comma 3, n.19 c.c., secondo il quale la competenza a conoscere della controversia si radica presso l’autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore che, nella fattispecie risulta residente in Bagnolo del Salento e, quindi, in un comune ricadente nella competenza di questo giudice di pace.

In relazione al petitum contenuto entro la somma di euro.1.032,91 sussiste la competenza ratione valoris ex artt.7 e 10 c.p.c. del giudice di pace.

Deve pertanto concludersi che correttamente l’attore ha adito l’ufficio del Giudice di Pace di Otranto.

In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, nel rilevare la manifesta pretestuosità ed inutilità "dell’accertamento della piena validità ed efficacia del contratto di assicurazione stipulato tra le parti", non essendo stata certamente messa in contestazione da parte attrice la validità della polizza, si osserva che, differentemente da quanto affermato dalla società convenuta, ai sensi dell‚art.12 comma 1° da questa richiamato, il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione e non è, quindi, equivalente all’ammontare complessivo dei premi versati dall‚assicurato. E’ questa un’interpretazione che non può assolutamente condividersi non rispondendo ad alcun canone normativo.

Quand’anche dovesse ritenersi che la spiegata domanda riconvenzionale rientra nella competenza per valore del Tribunale, in base al combinato degli artt.34, 35 e 36 c.p.c., ciò non giustificherebbe la rimessione dell’intera causa dinanzi a quest’ultimo giudice, in quanto questa si impone solo quando la riconvenzionale implichi la soluzione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato. In tutti gli altri casi il giudice adito ha il potere di scegliere tra separazione delle due cause, rimettendo al giudice superiore solo quella relativa alla riconvenzionale, o rimettendo entrambe al giudice competente per quest’ultima domanda, secondo un apprezzamento discrezionale, il cui esercizio si estrinseca in una pronuncia di contenuto ordinatorio che non è decisione sulla competenza e non è pertanto suscettibile di impugnazione attraverso il regolamento di competenza (in tal senso, Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.14560 dell‚11.10.2002, Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.6595 dell‚08.05.2002; Cass. Civ. Sez. II, sentenza n.3619 del 13.04.99).

Ciò premesso per completezza espositiva, questo giudice ritiene che la domanda riconvenzionale rientra comunque nella propria competenza per valore in base ad una più corretta lettura dell‚art.12 c.p.c.. La somma in contestazione è di fatti di gran lunga inferiore al limite di competenza per valore di questo Giudice.

Ciò legittima una pronuncia sulla spiegata domanda riconvenzionale nel senso di ritenere valido l’intercorso contratto di assicurazione che risulta però viziato nel corso della sua durata solo nel quantum, nella determinazione del premio annuo, in conseguenza di quanto lamentato nell’atto introduttivo del presente giudizio. Conseguentemente, l’accertamento della validità del contratto non può comunque incidere in alcun modo sulla richiesta risarcitola avanzata dal XXXXXX.

Con riferimento all’eccezione nel merito di nullità dell‚atto di citazione, non sembra ricorrere nella fattispecie de quo l‚assoluta incertezza dell’oggetto della domanda per mancanza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda.

L’attore, in citazione, dopo aver richiamato le intese restrittive della libertà di concorrenza alle quali aveva partecipato anche la propria impresa assicuratrice, ritenendo illegittimamente accresciuto il prezzo anche della propria polizza rca, ha richiesto il risarcimento del danno subito per tale comportamento, formulando così richiesta di condanna.

Và comunque in ogni caso rilevato che il contenuto della domanda dinanzi al Giudice di Pace, essendo peraltro prevista anche la possibilità di proposizione verbale (art.316 c.p.c.), è notevolmente più essenziale rispetto al contenuto della domanda proposta dinanzi al Tribunale ed è pertanto sufficiente che contenga l’indicazione dell’ufficio e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto (art.318 c.p.c.), mentre non è necessario che la domanda contenga la compiuta esposizione dei motivi di diritto della pretesa e gli altri elementi ritenuti indispensabili dall‚art.163 c.p.c..

Ora, l’atto di citazione rispetta gli elementi delineati, presenta un petitum determinato nel massimo (euro1.032,91) ed una causa petendi anch‚essa determinata (risarcimento danni), sì da rendere chiaro quale provvedimento si chiede di adottare all’organo adito, nonché tra quali soggetti si controverte: l’eccezione di nullità dell’atto di citazione và pertanto rigettata.

Appare altresì infondata l‚eccezione di prescrizione ex art.2952 comma 2 c.c.. Il riferimento a tale norma è a parere di questo giudice non pertinente in considerazione della richiesta di tipo risarcitorio avanzata dall‚attore. Ed invero la prescrizione stabilita dal 2°comma dell‚art.2952 c.c. si riferisce ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione, quindi diritti strettamente collegati alla polizza. Non può ritenersi tale il risarcimento contrattuale o extracontrattuale che sia, derivante dall‚avere posto in essere un comportamento illecito che ha arrecato un danno all’assicurato. Il principio fissato dall‚art.2938 c.c. secondo cui il giudice non può rilevare d‚ufficio la prescrizione non opposta, non consente di considerare e valutare eventuali ulteriori ipotesi di prescrizione.

Ciò precisato in via pregiudiziale, la domanda risulta nel merito fondata e merita accoglimento nei limiti del giusto.
Il denunciato inadempimento contrattuale con conseguente richiesta risarcitoria si fonda sulla responsabilità della impresa convenuta che si sarebbe in concreto avvalsa delle intese di cartello sanzionate, per maggiorare illecitamente alle scadenze il premio richiesto sulle polizze assicurative rca intercorse tra le parti.

Ora il fatto illecito lesivo della libertà di concorrenza e di mercato appare acclarato sulla base di quanto riferito dall’‚AGCM, che ha trovato conferma in sede giudiziaria, secondo cui "’ lo scambio di informazioni tra imprese assicuratrici, realizzato attraverso la società di consulenza RC Log, configura una violazione dell‚art.2 della Legge 287/90, in quanto, eliminando qualsiasi incertezza circa il comportamento strategico dei concorrenti nei mercati dell‚assicurazione auto, costituisce fattore in grado di facilitare l’uniformazione delle condotte commerciali delle imprese di assicurazione, permettendo loro di determinare premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si registrerebbero in un mercato concorrenziale ’ l’intesa realizzata tramite RC Log coinvolge, seppure con intensità diversa, un numero particolarmente elevato di imprese che rappresentano oltre l’80% di entrambi i mercati assicurativi auto. La natura competitiva delle fattispecie esaminate e soprattutto la potenzialità delle stesse ad incidere in modo sostanziale sulle politiche strategiche delle imprese, con conseguente grave pregiudizio per il benessere dei consumatori, non è dubitabile e rende superflua ogni ulteriore analisi che puntualmente qualifichi determinati esiti del mercato come precisi effetti ad esse direttamente riconducibili. In ogni caso le anomalie del mercato sono emerse con tutta evidenza nel corso della procedura. Si sono osservati, infatti, fenomeni tipicamente riconducibili a contesti di mercato non concorrenziali: stabilità delle quote di mercato, accelerazioni degli aumenti dei prezzi soprattutto nel periodo più recente, aumenti dei prezzi ben al di là della media europea".

Le elaborazioni dell’AGCM hanno, quindi, consentito di accertare che nel periodo successivo alla liberalizzazione tariffaria (dal giugno 1994 al gennaio 2000) si è registrato un sostanziale incremento dei premi, determinato nel 20% su una media nazionale.

L’attore ha provato documentalmente con l’esibizione delle proprie polizze, ancorché incomplete, ma integrate con lo schema riepilogativo esibito da parte della società convenuta, di aver nel periodo in esame assicurato il proprio veicolo con XXXXXXXX s.p.a., alla quale ha corrisposto i premi richiesti, donde per inciso anche la propria legittimazione attiva all’azione intrapresa, in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. E’ ben vero che la normativa di cui alla legge n.287/90 è volta a tutelare in via diretta il bene giuridico della libertà di concorrenza e di mercato e non il pregiudizio subito indirettamente dal singolo consumatore in correlazione a violazioni di detta normativa, ma è altrettanto vero che da una turbativa del mercato e della concorrenza possano derivare danni anche al singolo consumatore che si sia visto in concreto richiedere una prestazione superiore a quella che gli sarebbe stata richiesta in condizioni di mercato non perturbato da intese lesive della concorrenza. Ed il nesso di causalità tra evento lesivo e danno, nella fattispecie è individuabile proprio nella perturbazione del mercato indotto da dette intese sanzionate, che hanno comportato indirettamente, anche per l’attuale attore, l’illecita maggiorazione del premio della polizza, in linea con la recente giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi Corte di Cassazione Sez.III Civ. nn.1516 e 10291/01) che và gradualmente estendendo al cosiddetto danno riflesso o di rimbalzo di derivazione francese la risarcibilità di danni conseguenti ad illeciti cosiddetti plurioffensivi, subiti da soggetti diversi dal danneggiato originario direttamente tutelato, secondo termini di causalità non materiale ma giuridica (principio della causalità adeguata o regolarità causale "id quod plerumque accidit"), posto che l’impresa assicuratrice che partecipi ad intese lesive della concorrenza ben può prevedere che dalla propria condotta illecita possa derivare pregiudizio oltre che al mercato anche al singolo consumatore. L’antigiuridicità del comportamento della impresa assicuratrice nei confronti dell’attore peraltro è ravvisabile nel denunciato mancato rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale previsti dagli artt.1175 e 1375 c.c., nonché nell‚inosservanza della disposizione contenuta nell’art.1 n.2 sub c) ed e) della legge n.281/98 sulla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti che riconosce ai medesimi, tra i diritti fondamentali, quello "ad una adeguata informazione ed ad una corretta pubblicità" e quello "alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi".

Ora è evidente che l‚impresa assicuratrice convenuta non ha rispettato il dovere di adeguata informazione, correttezza, trasparenza e buona fede nei confronti del proprio cliente consumatore titolare del corrispondente diritto, avendo partecipato a dette intese limitative della concorrenza che hanno sicuramente prodotto l’effetto di far lievitare i premi del mercato assicurativo rca con conseguenze anche sulla polizza dell’attore, ma limitando per di più la libera scelta del consumatore che in un mercato perturbato non ha potuto trovare altrove lo stesso servizio a prezzi concorrenziali, essendo comunque obbligato a contrarre per disposizione legislativa e non potendo peraltro rifiutare il rinnovo del contratto all’ultimo momento per decorso del termine per l’invio della disdetta, anche in questo caso prevista almeno trenta giorni prima della scadenza.

Da quanto argomentato scaturisce il buon diritto dell’odierno attore ad ottenere un giusto risarcimento e ciò che si ragioni in termini di danno contrattuale in virtù della accertata violazione del principio di buona fede contrattuale e sia che lo si faccia in termini di danno extracontrattuale ex art.2043 c.c.. Tale norma stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Nel caso di specie appare certamente violato il principio del neminem laedere e principalmente da tale violazione scaturisce l‚obbligo risarcitorio in capo alla convenuta compagnia assicuratrice, la quale partecipando all‚intesa illecita ha arrecato un danno patrimoniale anche all’odierno attore.

Passando, dunque, alla determinazione del danno, in mancanza di altri validi elementi, potrà procedersi ad una sua valutazione equitativa ai sensi dell’art.1226 c.c. in considerazione del fatto che la domanda, come innanzi rilevato, è stata proposta con atto di citazione notificato il 31.01.2003 e, quindi, precedentemente all’entrata in vigore del D.L. 18/2003.

Dall’esame della documentazione prodotta si desume che l’attore ha corrisposto per premi rca ed accessori tra il 1997 ed il 2000, premi crescenti per un ammontare complessivo di euro.1.971,80.

Il danno complessivo da maggiorazione indebita dei premi di polizza rca conseguentemente subito dall‚attore, può quantificarsi dunque, in considerazione della media degli illegittimi aumenti pari al 20%, in euro.394,36 alla quale aggiungere gli interessi dalla data della domanda stragiudiziale fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Otranto, Avv. Anna Loretana Specchia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 31.01.2003 da XXXXXX nei confronti di XXXXXX s.p.a., e ritenuta la propria competenza così provvede:
1) accoglie per quanto di giustizia la domanda e, per l‚effetto,
condanna la XXXXXXX s.p.a. al risarcimento in favore di XXXXX della somma di euro.394,36 oltre ad interessi legali dalla domanda stragiudiziale fino al soddisfo;
2) in ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, dichiara valido ed efficace il contratto di assicurazione stipulato tra le parti, ma viziato nella sola determinazione dei premi dal 1997 al 2000;
3) condanna altresì (omissis).
Così deciso in Otranto il 12 marzo 2004.

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Anna Loretana Specchia)
Lunedì, 28 Giugno 2004
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