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Photored e transito con semaforo rosso: senza agente sono necessarie due foto.

(Giudice di Pace di Taranto, sentenza 15.07.2004)
da "Altalex"
Photored e transito con semaforo rosso: senza agente sono necessarie due foto.
(Giudice di Pace di Taranto, sentenza 15.07.2004)

Per rilevare il transito con semaforo rosso mediante l’apparecchiatura photored 17A (omologato con D.M. 18 marzo 2004 -prot. 1130- Ministero Lavori Pubblici) è necessario che "siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro, quando il veicolo trasgressore si trova circa al centro dell’intersezione controllata".

Alla luce di tale principio il Giudice di Pace di Taranto ha accolto, con sentenza del 15 luglio 2004, il ricorso per l’annullamento di un verbale non supportato da un rilievo fotografico che rilevasse il momento esatto del superamento della linea di arresto da parte del veicolo.

(Altalex, 14 settembre 2004. Si ringrazia l’avv.Martino Giacovelli)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel ricorso, iscritto al nƒ R. G. 6534/2003, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S. per l’importo complessivo di Ä 147,28, promossa da:

XXXXXX XXXXXX nata a xxxxx (Taranto) il xxxxxxx ed ivi residente alla Via xxxxxx n. 4 elettivamente domiciliato in Massafra, Piazza xxxxx presso lo studio dell’Avv. xxxxxxxx, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione opponente

contro

COMUNE DI XXXXXXX, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. xxxxxx xxxxxxx, giusta procura ad lites in calce alla copia del ricorso notificato, conferita in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 78 dell’11.03.2004, esibita in atti Opposto

Conclusioni per l’opponente:

" il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Voglia :a) dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale di violazione n. PH 3040/2003 redatto dalla Polizia Municipale di xxxxxx in data 22.10.2003, relativo alla violazione al C.d.S. in data 27.07.2003, rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti; b) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI; c) condannare il Comune di Massafra al pagamento delle spese e competenze di lite all’avv.xxxxxx xxxx anticipatario; d) in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta senza la segnalazione della patente di guida e la decurtazione dei sei punti sulla patente di guida."

Conclusioni per il Comune opposto:

"..."...rigetto dell’opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 22.12.2003 la sig.ra Xxxxx Xxxxx impugnava il verbale di contestazione di violazione n. PH 3040/2003 redatto dalla Polizia Municipale di Xxxx in data 22.10.2003, relativo alla violazione al C.d.S. in data 27.07.2003, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3, c.d.s. " perché il giorno 27.07.2003 alle ore 18,02 con l’auto " Mitsub. " targata XXXXXX superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione .... in seguito alle risultanze fornite dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall’apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e installata presso l’impianto semaforico sito in Xxxxx, intersezione " Via Taranto -Viale Magna Grecia."

Detta violazione veniva rilevata a seguito delle fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica "PHOTORED F 17A."

Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato diversi motivi: la mancanza della contestazione immediata, la mancata presenza dell’agente accertatore sul luogo della contestazione, l’inefficacia e inidoneità della strumentazione tecnica dì accertamento della presunta violazione, la mancata segnalazione all’utente sulla presenza dello strumento di controllo in violazione all’art.77 Reg. cds, l’inattendibilità del rilevamento elettronico, attesa la mancanza di certezza del passaggio dell’autovettura con il segnale rosso, la mancanza degli elementi indispensabili per la validità del verbale, l’inadeguatezza dell’omologazione precedente e la necessità che la Pubblica Amministrazione provvedesse ad effettuare un’omologazione consona alla utilizzata strumentazione tecnica di accertamento remoto; lesione del diritto di difesa, la mancanza degli elementi indispensabili per la validità del verbale, la omessa stesura della relazione di notificazione del verbale.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Xxxxx si costituiva in giudizio per mezzo dell’Avv. XXX, il quale provvedeva al deposito della documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81 e ritualmente richiesta con il decreto che fissava la data dell’udienza per la comparizione delle parti e depositava all’udienza del 18.03.2004 una memoria difensiva nella quale contestava tutto quanto dedotto dall’opponente, facendo peraltro particolarmente rilevare: - la legittimità dell’accertamento fatto dal Photored F17A; la mancanza di prova dei fatti dedotti dall’opponente; la non necessaria presenza dell’agente in occasione dell’accertamento dell’infrazione effettuata con lo strumento di controllo de quo, rientrante quest’ultimo nella disponibilità dell’Ente; l’efficace prova dei rilievi fotografici si fini dell’accertamento, giusta sentenza della Corte di Cassazione del 20.3.98, n. 2952 e, quindi il regolare funzionamento dell’apparecchiatura; la presenza nel verbale degli estremi precisi e dettagliati della violazione; l’ininfluenza della mancata contestazione immediata, dato che la contestazione era stata commessa dopo l’emanazione delle nuove disposizioni del decreto-legge n. 151/2003, convertito in legge.

L’opponente ne prendeva atto e insisteva nella sua richiesta di annullamento del verbale impugnato con vittoria di spese

La causa era regolarmente istruita con produzione di documentazione da parte dell’opponente (verbale di infrazione) e da parte della p. a. interessata ( n. due fotogrammi del luogo considerato).

Dopo la discussione, la causa era immediatamente decisa all’udienza del 15 luglio 2004, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, come da separato dispositivo che veniva letto in udienza, riservando la motivazione della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, nel merito l’opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura PHOTORED F 17 A dalle quali non si evince con chiarezza il momento in cui il veicolo del ricorrente abbia superato la linea di arresto con il semaforo che proiettante la luce rossa.

In particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell’opponente nel caso di specie, atteso che, al momento della contestazione dell’infrazione, il Photored F17 era ancora omologato ai sensi del precedente decreto del 27 gennaio 2000- Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per il quale era richiesto necessariamente la presenza dell’operatore di Polizia Municipale per la lettura e trascrizione manuale delle targhe .Tra l’altro, con la nuova omologazione del citato strumento ( avvenuta con D.M. 18 marzo 2004 -prot. 1130- Ministero Lavori Pubblici) è necessario che " siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro, quando il veicolo trasgressore si trova circa al centro dell’intersezione controllata". Ebbene, dalla copia dei fotogrammi prodotti non si evincono tali rilievi: risulta, in particolare, che la presenza dell’autovettura dell’opponente é rilevata nell’area di intersezione con il semaforo proiettante la luce rossa, ma non è certo il momento in cui abbia superato la linea di arresto, non essendo questa riportata nei due rilievi fotografici.

E’ evidente, di conseguenza, l’insufficienza della sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146 comma 3ƒ del codice della strada.

Per le suesposte ragioni, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dall’opponente, il ricorso merita accoglimento con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dipendenti dal verbale medesimo.

Relativamente alla richiesta di spese avanzate dall’opponente, le stesse per giusti motivi di ordine sostanziale vanno compensate.

La Suprema Corte ha statuito che: "In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, comma 2 c.p.c.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell’incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4 .01 1995, n. 79)

Sussistono, quindi, motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi,


P.Q.M.

il Giudice di Pace di Taranto, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione, depositato dalla sig.ra Xxxxx Xxxxx, così decide:

" 1) accoglie il ricorso proposto dalla sig.ra Xxxxx Xxxxx, depositato il 22.12.2003 avverso il verbale di contestazione di violazione n. PH 3040/2003 redatto dalla Polizia Municipale di Xxxxxx (TA) in data 22.10.2003, relativo alla violazione al C.d.S. in data 27.07.2003;

2) di conseguenza annulla il verbale impugnato;

3) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi.

Così deciso a Taranto il giorno 15 luglio 2004 Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

 

Martedì, 14 Settembre 2004
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