Ancora
un giudizio del Giudice di Pace di Gemona del Friuli che ha dichiarato
la propria "incompetenza per materia" rispetto ad un ricorso
presentato avverso una verbale di contestazione per violazione alle norme
della circolazione, accertata a seguito di un incidente stradale per il
quale era pendente un procedimento penale.
SENT.125/04
R.G.89/A/04
CRON.80/04
REP. /
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 30.11.2004 ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione
n. 36053 T, emesso il 18 maggio 2004 dalla Sezione di Polizia Stradale
di Udine, Distaccamento di Tolmezzo,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 143/11 C.d.S., applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di €. 137,55.
promossa
con domanda in data 19.07.2004
da
Omissis nato il 4 marzo 1927 a Moruzzo (UD) e residente a Fagagna (UD),
OMISSIS, con il proc. e dom. avv. Giuseppe Nais, con studio in Udine,
Via delle Erbe n. 4
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale.
CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA respingersi il ricorso e confermarsi
il verbale opposto.
FATTO
E DIRITTO
In data 16 maggio 2004, il sig. OMISSIS, mentre si trovava alla guida
dell’autoveicolo FIAT PUNTO Omissis, incorreva in un incidente stradale.
La polstrada di Tolmezzo, intervenuta sul posto, effettuava i rilievi
di rito e successivamente notificava il verbale in oggetto, con la seguente
motivazione: "Alla guida del veicolo indicato, circolava contromano
occupando totalmente lo spazio riservato all’opposto senso di marcia,
venendo in collisione fronto-laterale con un motociclo proveniente dal
senso opposto di marcia. Infrazione accertata a seguito incidente stradale
con esito mortale occorso alle ore 15.50 del 16.05.2004 in località
Artegna (UD), fuori centro abitato, sulla S.S. 13 al chilometro 152+800,
a conclusione della ricostruzione della vicenda infortunistica".
Il sig. Omissis si oppone al suddetto verbale adducendone la nullità
per mancata contestazione immediata e, nel merito, per assenza dell’elemento
soggettivo, essendosi l’incidente verificato mentre egli era in stato
di incoscienza, causato da un improvviso malore.
L’organo accertatore si costituisce mediante il tempestivo deposito degli
atti e delle deduzioni con cui contesta le motivazioni dell’opponente.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
La materia "de qua" è regolata dall’art. 221, 1°
comma, C.d.S. e dall’art. 24, 1° comma, L. 689/1981, che dettano
la medesima norma: "Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere
del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione
e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla
legge per la violazione stessa".
Nella fattispecie l’accertamento della violazione dell’art. 143, comma
11 del C.d.S. dipende dall’accertamento del reato di "omicidio colposo",
p. e p. dall’art. 589 c.p., reato perseguibile d’ufficio, pertanto rientra
nella competenza del Giudice penale (Tribunale monocratico – art.
33 ter c.p.p.).
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così
provvede:
• Dichiara la propria incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 30 novembre 2004.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata
in Cancelleria il
IL CANCELLIERE B3
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