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Se non paghi la multa e ricorri, ed essa è propedeudica per l’accertamento di un reato, competente a decidere è il Giudice penale e non quello amministrativo.

Se non paghi la multa e ricorri, ed essa è propedeudica per l’accertamento di un reato, competente a decidere è il Giudice penale e non quello amministrativo.

Ancora un giudizio del Giudice di Pace di Gemona del Friuli che ha dichiarato la propria "incompetenza per materia" rispetto ad un ricorso presentato avverso una verbale di contestazione per violazione alle norme della circolazione, accertata a seguito di un incidente stradale per il quale era pendente un procedimento penale.


 

SENT.125/04
R.G.89/A/04
CRON.80/04
REP. /

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’ avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 30.11.2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)


nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 36053 T, emesso il 18 maggio 2004 dalla Sezione di Polizia Stradale di Udine, Distaccamento di Tolmezzo,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 143/11 C.d.S., applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di €. 137,55.

 

promossa con domanda in data 19.07.2004
 

da Omissis nato il 4 marzo 1927 a Moruzzo (UD) e residente a Fagagna (UD), OMISSIS, con il proc. e dom. avv. Giuseppe Nais, con studio in Udine, Via delle Erbe n. 4
 

OPPONENTE
 

contro


PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
 

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: annullarsi il verbale.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA respingersi il ricorso e confermarsi il verbale opposto.

FATTO E DIRITTO

 

In data 16 maggio 2004, il sig. OMISSIS, mentre si trovava alla guida dell’autoveicolo FIAT PUNTO Omissis, incorreva in un incidente stradale.
La polstrada di Tolmezzo, intervenuta sul posto, effettuava i rilievi di rito e successivamente notificava il verbale in oggetto, con la seguente motivazione: "Alla guida del veicolo indicato, circolava contromano occupando totalmente lo spazio riservato all’opposto senso di marcia, venendo in collisione fronto-laterale con un motociclo proveniente dal senso opposto di marcia. Infrazione accertata a seguito incidente stradale con esito mortale occorso alle ore 15.50 del 16.05.2004 in località Artegna (UD), fuori centro abitato, sulla S.S. 13 al chilometro 152+800, a conclusione della ricostruzione della vicenda infortunistica".
Il sig. Omissis si oppone al suddetto verbale adducendone la nullità per mancata contestazione immediata e, nel merito, per assenza dell’elemento soggettivo, essendosi l’incidente verificato mentre egli era in stato di incoscienza, causato da un improvviso malore.
L’organo accertatore si costituisce mediante il tempestivo deposito degli atti e delle deduzioni con cui contesta le motivazioni dell’opponente.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

 

La materia "de qua" è regolata dall’art. 221, 1° comma, C.d.S. e dall’art. 24, 1° comma, L. 689/1981, che dettano la medesima norma: "Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
Nella fattispecie l’accertamento della violazione dell’art. 143, comma 11 del C.d.S. dipende dall’accertamento del reato di "omicidio colposo", p. e p. dall’art. 589 c.p., reato perseguibile d’ufficio, pertanto rientra nella competenza del Giudice penale (Tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p.).


P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:


• Dichiara la propria incompetenza per materia ex art. 38 c.p.c.
• Spese compensate.
• Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.


Gemona del Friuli, li 30 novembre 2004.

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il
IL CANCELLIERE B3







Mercoledì, 01 Dicembre 2004
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