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IL GIUDICE DI PACE NON E’ COMPETENTE A GIUDICARE IL RICORSO DIRETTO ALLA CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIVIETO DI FUMO

Giudice di pace di Gemona del Friuli,ordinanza n.37 del 17.03.2005

Un’altra significativa sentenza dell’Avv. Vincenzo Zappalà, Giudice di pace presso il comune di Gemona del Friuli

IL GIUDICE DI PACE NON E’ COMPETENTE A GIUDICARE IL RICORSO DIRETTO ALLA CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIVIETO DI FUMO



Un’altra ordinanza emessa in ordine all’opposizione presentata da una persona residente in Gemona, che, in data 11 marzo è stata colpita da un provvedimento sanzionatorio ex art. 51 L. 16 gennaio 2003, n. 3 (tutela della salute dei non fumatori). Il verbale redatto dai NAS di Udine irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 55,00, pari al doppio della sanzione minima edittale prevista dall’art. 7 L. 11.11.75 n. 584 e successive modificazioni, da pagare entro 60 gg.dalla notifica. Le motivazioni: "era seduto al tavolo ove stava cenando ed all’atto del controllo stava fumando con in mano una sigaretta". L’interessato ha fatto inserire a verbale la sua dichiarazione: "il cameriere di servizio mi ha detto che trattasi di sala per fumatori ove era possibile fumare e mi ha portato dei posacenere sul tavolo". In calce al verbale è spiegato che l’interessato, entro 30 giorni, può presentare ricorso inoltrando "scritti difensivi" per il tramite del Comando NAS, al Prefetto di Udine, autorità competente a determinare ed irrogare la sanzione.

Nell’opposizione, l’interessato assume che erano un gruppo di 15 amici e che la sala non era provvista dei cartelli indicanti il divieto di fumo.

Trattandosi di un atto a carattere interno o "endo-procedimentale", che non è suscettibile di divenire atto esecutivo per mancato pagamento entro il termine, ma abbisogna dell’emanazione della ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 18 della legge 689/1981, è stato ritenuto che tale atto non fosse impugnabile dinanzi al Giudice di Pace.

Sull’argomento c’è da aggiungere che la sanzione da applicare nella misura ridotta sembrerebbe essere di euro 27,50 prevista dall’art. 8 L. 584/1975 (richiamato dal comma 9 dell’art. 51 L. 3/2003), da corrispondersi entro i primi 15 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica differita del verbale. Dal 16° giorno al 60° giorno scatta la misura di 1/3 del massimo ovvero il doppio del minimo (più favorevole) prevista dall’art. 16 della L. 689/1981 e cioè la sanzione di euro 55,00.

Trascorsi inutilmente i 60 giorni, l’organo accertatore deve trasmettere alla Prefettura (in questo caso) il rapporto previsto dall’art. 17 L. 689/1981. La Prefettura emana l’ordinanza ingiunzione, contro la quale l’interessato può proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni. (Nota a cura dell’Avv. V. Zappalà)

 


R. G.: 37/05/A

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

 

Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

 

· Vista l’opposizione che precede, depositata in cancelleria il 15 marzo 2005, in termini;

· visti l’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n° 3 e gli articoli 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n° 689;

·  considerato che il verbale impugnato è un atto a carattere endo-procedimentale inidoneo a produrre effetti giuridici nella sfera soggettiva, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto della emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace (Cass. civ., sez. I, 18 luglio 2003, n. 11236);

 

rigetta

 

l’opposizione perché inammissibile per difetto di competenza per materia (art. 38 c.p.c.)

 

si notifichi all’opponente.

 

Gemona del Friuli, li 17 marzo 2005.

 

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE

Avv. Vincenzo Zappalà




 





Sabato, 19 Marzo 2005
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