Giurisprudenza di merito - "In merito allo stato di necessità effettivo e/o putativo, la S. C. ha costantemente affermato che l’onere della prova ricade sul soggetto che invoca tale causa di esclusione della responsabilità"
(G.d.p. di Gemona del Friuli, sentenza n. 96 del 13 ottobre 2005)
"In
merito allo stato di necessità effettivo e/o putativo, la S.
C. ha costantemente affermato che l’onere della prova ricade sul
soggetto che invoca tale causa di esclusione della responsabilità"
(G.d.p. di Gemona del Friuli, sentenza n. 96 del 13 ottobre
2005)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà,
nella pubblica udienza del 13 ottobre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23,
8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a
verbali di contestazione serie 2004 n. 0936087-304858713 e n. 0936088-304858811,
emessi il 25.04.04 dalla Regione Carabinieri F. V.-G., Compagnia
di Tolmezzo, aliquota Radiomobile,
aventi ad oggetto: violazione degli articoli 192, commi 1
e 6 e 218, comma 6, del Codice della Strada, d. lgs. n° 285/1992
e successive modificazioni ed integrazioni (C.D.S.).
promossa
con domanda in data 21.06.05
da
S. D. nato a Gemona del Friuli (UD) il 23.01.1973 e residente
a omissisÖ (UD) in Via
omissisÖ n. 46, con proc. e dom. l’avv.
Paola Contessi e l’avv. Paolo Dal Zilio, con studio in Gemona del
Friuli, Via G. Bini n. 25
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI
DELL’OPPONENTE: In
via istruttoria, ammettersi prova per testi.
Nel merito, previa sospensione dell’efficacia dei
verbali opposti e delle sanzioni accessorie ivi applicate, annullarsi
gli stessi atti e, in subordine, contenersi nel minimo le sanzioni
da irrogarsi all’opponente.
CONCLUSIONI
DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA:
respingersi il ricorso.
FATTO E
DIRITTO
In data 25.04.2005, alle ore 15,50, al Km. 16,400
della S.S. 512 "Del Lago", in Comune di Trasaghis, gli Agenti R.
C. ed R. Q. intimavano l’alt alla Fiat "omissisÖ"
tg. omissisÖ, condotta dal sig. S. D.Ý Il conducente non si fermava e proseguiva la
sua marcia verso la frazione Interneppo del Comune di Bordano.Ý Gli Agenti inseguivano il veicolo fino a trovarlo
fermo nel parcheggio asfaltato sito di fronte al parco giochi del
lago dei Tre Comuni.Ý Nell’occasione
gli Agenti accertavano che il conducente S. D. era privo della patente
perché sospesa fino al 05.05.2005, ex art. 186, 2° comma C.D.S.
(guida in stato d’ebbrezza), con ordinanza-ingiunzione n. 51503/9528/05.Ý Contestavano quindi le violazioni di "inosservanza
dell’alt" e "guida con patente sospesa", applicando le sanzioni
accessorie di 3 punti di decurtazione sulla patente di guida e la
revoca della patente.Ý Quindi
autorizzavano la sig.ra T. I., che si trovava a bordo in qualità
di trasportata, a condurre il veicolo fino a Montenars, Via CurÖ,
dove disponevano, con verbale a parte, il ritiro della carta di
circolazione, il fermo del veicolo e l’affidamento in custodia allo
stesso S. D., presso la sua residenza.Ý
Il sig. S. dichiarava a verbale: "Sono
partito con la ragazza. Ad un certo punto si è sentita poco bene.
Onde evitare di fermarmi in mezzo alla strada, ho deciso di portare
la macchina fino al primo parcheggio dove fermarmi".
Per le suddette violazioni, non essendo ammesso il
pagamento in misura ridotta, entrambi i verbali di contestazione
sono stati inoltrati alla Prefettura di Udine, per l’applicazione
delle sanzioni pecuniarie ex art. 202, commi 3 e 3-bis C.D.S.
MOTIVI DEL
RICORSO
L’opponente assume che nel pomeriggio del 25.04.05
viaggiava in qualità di trasportato, a bordo dell’autoveicolo in
questione, lungo la statale n. 352 denominata "Del Lago", con direzione
da Trasaghis ad Alesso. ÝIl veicolo era condotto dalla sua fidanzata T.
I..Ý Giunti nei pressi dell’incrocio
con la strada che conduce alla frazione di Alesso, la sig.ra T.
ha avvertito improvvisamente un malore ed ha accostato il veicolo
a margine della strada.
Aveva nausea, capogiro e si sentiva svenire.Ý Precisa che la sig.ra T. soffre di "ipotensione
ortostelica e crisi d’ansia" come da certificato medico che dimette.
L’attuale opponente, poiché nel punto in cui si era
fermato il veicolo non vi era una piazzola per la sosta e poiché
era preoccupato per le condizioni della fidanzata, decideva di condurre
la vettura fino al primo posto utile per prestarle soccorso, in
pratica fino al Ristorante "Al Lago".Ý
Subito dopo il sottopassaggio al Km. 16,400 circa i Carabinieri
intimavano l’alt e lo S. segnalava l’intenzione di proseguire fino
al parcheggio del suddetto ristorante, dove era raggiunto per le
contestazioni, malgrado avesse spiegato l’occorso.Ý Durante le contestazioni la sig.ra T. restava
seduta priva di forze e si sentiva meglio solo dopo aver consumato
un caffè.
Afferma pertanto di non essere punibile ex art. 4
L. 689/1981 ed art. 54 c. p., per aver commesso il fatto in "stato
di necessità" e comunque invoca l’art. 3 L. 689/1981 e l’art. 59,
4° comma, c. p., che escludono la responsabilità per "errore sul
fatto", cioè per aver agito nell’erroneo convincimento di una causa
di giustificazione.Ý Cita giurisprudenza della Corte di Cassazione
e conclude come in premessa.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 23.06.05, ha fissato
l’udienza di comparizione del 13.10.05, negando la richiesta sospensione
per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art.
22 L. 689/1981.Ý In data 17.09.05
il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti, fra cui la "annotazione
dell’attività di P.G." e, con proprie controdeduzioni, ha fatto
presente che nell’occasione la sig.ra T. non ha mai dato segni di
malore, anzi si è adoperata per calmare ed assicurare il proprio
fidanzato, ha rifiutato l’offerta degli Agenti di chiamare immediatamente
l’ambulanza e si è dichiarata disposta a condurre il veicolo fino
alla sua abitazione.
Aggiunge che, se il malore è sopravvenuto all’altezza
dell’incrocio con Alesso, i locali pubblici pi˜ vicini sono all’interno
di quell’abitato e che il sig. S. avrebbe dovuto approfittare della
presenza della pattuglia dei Carabinieri per soccorrere la sig.ra
T., invece di contravvenire all’intimazione di ALT.
La Prefettura si è costituita in data 07.10.05, mediante
il deposito della comparsa di costituzione e risposta, con la quale
recepisce "in toto" le argomentazioni difensive del Comando, evidenziando
che in un primo momento il conducente del veicolo ha affermato che
il mezzo era condotto dalla sig.ra I.T. e solo successivamente ha
dichiarato di essersi dovuto porre alla guida in quanto quest’ultima
si era sentita poco bene.
All’udienza di comparizione il procuratore dell’opponente
deposita istanza istruttoria con richiesta di prove testimoniali.
Il Giudicante respinge l’istanza in quanto ritiene
che agli atti vi siano sufficienti elementi per valutare l’esimente
dello "stato di necessità" e, ritenuta la causa matura per la decisione,
pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto
va respinto.
In fatto lo svolgersi degli avvenimenti, cosÏ come
descritto dall’opponente, appare illogico e contraddittorio, alla
luce della precisa e minuziosa descrizione fornita nelle motivazioni
dei verbali impugnati.
In diritto, l’unico motivo di censura è collegato
al c. d. "stato di necessità", che la legge n° 689/81 riconosce
all’art. 4 fra le cause di esclusione della responsabilità.
In merito allo stato di necessità effettivo e/o putativo,
la S. C. ha costantemente affermato che l’onere della prova ricade
sul soggetto che invoca tale causa di esclusione della responsabilità.
Osserva il Giudicante che, a fronte della particolare
efficacia probatoria attribuita dalla legge alla verbalizzazione
di due pubblici ufficiali (artt. 2699 e 2700 c.c.), l’opponente
non ha fornito la prova dello "stato di necessità", essendo irrilevante
il certificato medico, rilasciato in data successiva al fatto, per
una patologia che non ha impedito alla sig.ra T. di conseguire la
patente di guida per autoveicoli.
Nella fattispecie non può essere invocato lo "stato
di necessità" perché il soccorso addotto come esimente non riguardava
una persona in pericolo di vita o di altro imminente danno grave
alla persona, non altrimenti evitabile (Cass. Civ., Sez. I, n. 5710/1985),
ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione.Ý
Oltretutto la giurisprudenza della S.C. richiede che l’erronea
persuasione sia provocata da circostanze oggettive (Cass. Civ.,
Sez. I, n. 4710/1999) e che il fatto sia proporzionato al pericolo
o al supposto pericolo.
Né l’addotta situazione di pericolo derivante dall’asserita
necessità di fermarsi sulla carreggiata può essere invocata come
"stato di necessità" di spostare il veicolo, perché bastava porre
a distanza di sicurezza il "segnale mobile di pericolo" previsto
dall’art. 162 C.D.S. e segnalare la sosta con le luci di emergenza.Ý
In ogni caso, una volta incontrata la pattuglia dei Carabinieri,
il sig. S., se fosse stato in buona fede (Cass. Civ., Sez. I, n.
11253/2004), avrebbe dovuto fermarsi senza bisogno che gli fosse
intimato l’alt e avrebbe dovuto spiegare la situazione, chiedendo
soccorso agli Agenti, che non solo ne hanno l’obbligo, ma hanno
particolare competenza e mezzi idonei per fare arrivare un’ambulanza
ovvero per scortare il veicolo fino al punto pi˜ adatto per il soccorso.
Osserva infine il Giudicante che la sospensione provvisoria
della patente disposta a seguito di violazioni costituenti reato
(art. 223 C.D.S.) ha lo scopo primario di tutelare la sicurezza
stradale, principio cardine del Codice della Strada.Ý
Tale principio postula che il comportamento da usarsi durante
la circolazione stradale deve essere improntato alla salvaguardia
della sicurezza propria e degli altri utenti della strada, in guisa
che l’eventuale necessità di violare le norme della circolazione
stradale per salvaguardare la vita di una persona deve essere cosÏ
grave ed imminente da non potersi esercitare in alcuna altra maniera
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente
decidendo, cosÏ provvede:
-- Respinge la domanda principale e per l’effetto convalida
i verbali di contestazione serie 2004 n. 0936087-304858713 e n. 0936088-304858811,
emessi il 25.04.04 dalla Regione Carabinieri F. V.-G., Compagnia
di Tolmezzo, aliquota Radiomobile.
-In accoglimento
della domanda subordinata, fissa le sanzioni amministrative pecuniarie
di §. 71,00 per la violazione
dell’art. 192, 1° e 6° comma, C.D.S e di §. 1.693,00 per la violazione 218, 6° comma, C.D.S.
-Spese compensate.
-Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona
del Friuli, li 13 ottobre
2005.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE Avv. Vincenzo Zappalà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà,
nella pubblica udienza del 13 ottobre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbali di contestazione serie 2004 n. 0936087-304858713 e n. 0936088-304858811, emessi il 25.04.04 dalla Regione Carabinieri F. V.-G., Compagnia di Tolmezzo, aliquota Radiomobile,
aventi ad oggetto: violazione degli articoli 192, commi 1 e 6 e 218, comma 6, del Codice della Strada, d. lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.D.S.).
promossa
con domanda in data 21.06.05
da
S. D. nato a Gemona del Friuli (UD) il 23.01.1973 e residente a omissisÖ (UD) in Via omissisÖ n. 46, con proc. e dom. l’avv. Paola Contessi e l’avv. Paolo Dal Zilio, con studio in Gemona del Friuli, Via G. Bini n. 25
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: In via istruttoria, ammettersi prova per testi.
Nel merito, previa sospensione dell’efficacia dei verbali opposti e delle sanzioni accessorie ivi applicate, annullarsi gli stessi atti e, in subordine, contenersi nel minimo le sanzioni da irrogarsi all’opponente.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
In data 25.04.2005, alle ore 15,50, al Km. 16,400 della S.S. 512 "Del Lago", in Comune di Trasaghis, gli Agenti R. C. ed R. Q. intimavano l’alt alla Fiat "omissisÖ" tg. omissisÖ, condotta dal sig. S. D.Ý Il conducente non si fermava e proseguiva la sua marcia verso la frazione Interneppo del Comune di Bordano.Ý Gli Agenti inseguivano il veicolo fino a trovarlo fermo nel parcheggio asfaltato sito di fronte al parco giochi del lago dei Tre Comuni.Ý Nell’occasione gli Agenti accertavano che il conducente S. D. era privo della patente perché sospesa fino al 05.05.2005, ex art. 186, 2° comma C.D.S. (guida in stato d’ebbrezza), con ordinanza-ingiunzione n. 51503/9528/05.Ý Contestavano quindi le violazioni di "inosservanza dell’alt" e "guida con patente sospesa", applicando le sanzioni accessorie di 3 punti di decurtazione sulla patente di guida e la revoca della patente.Ý Quindi autorizzavano la sig.ra T. I., che si trovava a bordo in qualità di trasportata, a condurre il veicolo fino a Montenars, Via CurÖ, dove disponevano, con verbale a parte, il ritiro della carta di circolazione, il fermo del veicolo e l’affidamento in custodia allo stesso S. D., presso la sua residenza.Ý Il sig. S. dichiarava a verbale: "Sono partito con la ragazza. Ad un certo punto si è sentita poco bene. Onde evitare di fermarmi in mezzo alla strada, ho deciso di portare la macchina fino al primo parcheggio dove fermarmi".
Per le suddette violazioni, non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta, entrambi i verbali di contestazione sono stati inoltrati alla Prefettura di Udine, per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 202, commi 3 e 3-bis C.D.S.
MOTIVI DEL RICORSO
L’opponente assume che nel pomeriggio del 25.04.05 viaggiava in qualità di trasportato, a bordo dell’autoveicolo in questione, lungo la statale n. 352 denominata "Del Lago", con direzione da Trasaghis ad Alesso. ÝIl veicolo era condotto dalla sua fidanzata T. I..Ý Giunti nei pressi dell’incrocio con la strada che conduce alla frazione di Alesso, la sig.ra T. ha avvertito improvvisamente un malore ed ha accostato il veicolo a margine della strada.
Aveva nausea, capogiro e si sentiva svenire.Ý Precisa che la sig.ra T. soffre di "ipotensione ortostelica e crisi d’ansia" come da certificato medico che dimette.
L’attuale opponente, poiché nel punto in cui si era fermato il veicolo non vi era una piazzola per la sosta e poiché era preoccupato per le condizioni della fidanzata, decideva di condurre la vettura fino al primo posto utile per prestarle soccorso, in pratica fino al Ristorante "Al Lago".Ý Subito dopo il sottopassaggio al Km. 16,400 circa i Carabinieri intimavano l’alt e lo S. segnalava l’intenzione di proseguire fino al parcheggio del suddetto ristorante, dove era raggiunto per le contestazioni, malgrado avesse spiegato l’occorso.Ý Durante le contestazioni la sig.ra T. restava seduta priva di forze e si sentiva meglio solo dopo aver consumato un caffè.
Afferma pertanto di non essere punibile ex art. 4 L. 689/1981 ed art. 54 c. p., per aver commesso il fatto in "stato di necessità" e comunque invoca l’art. 3 L. 689/1981 e l’art. 59, 4° comma, c. p., che escludono la responsabilità per "errore sul fatto", cioè per aver agito nell’erroneo convincimento di una causa di giustificazione.Ý Cita giurisprudenza della Corte di Cassazione e conclude come in premessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 23.06.05, ha fissato l’udienza di comparizione del 13.10.05, negando la richiesta sospensione per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981.Ý In data 17.09.05 il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti, fra cui la "annotazione dell’attività di P.G." e, con proprie controdeduzioni, ha fatto presente che nell’occasione la sig.ra T. non ha mai dato segni di malore, anzi si è adoperata per calmare ed assicurare il proprio fidanzato, ha rifiutato l’offerta degli Agenti di chiamare immediatamente l’ambulanza e si è dichiarata disposta a condurre il veicolo fino alla sua abitazione.
Aggiunge che, se il malore è sopravvenuto all’altezza dell’incrocio con Alesso, i locali pubblici pi˜ vicini sono all’interno di quell’abitato e che il sig. S. avrebbe dovuto approfittare della presenza della pattuglia dei Carabinieri per soccorrere la sig.ra T., invece di contravvenire all’intimazione di ALT.
La Prefettura si è costituita in data 07.10.05, mediante il deposito della comparsa di costituzione e risposta, con la quale recepisce "in toto" le argomentazioni difensive del Comando, evidenziando che in un primo momento il conducente del veicolo ha affermato che il mezzo era condotto dalla sig.ra I.T. e solo successivamente ha dichiarato di essersi dovuto porre alla guida in quanto quest’ultima si era sentita poco bene.
All’udienza di comparizione il procuratore dell’opponente deposita istanza istruttoria con richiesta di prove testimoniali.
Il Giudicante respinge l’istanza in quanto ritiene che agli atti vi siano sufficienti elementi per valutare l’esimente dello "stato di necessità" e, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e pertanto va respinto.
In fatto lo svolgersi degli avvenimenti, cosÏ come descritto dall’opponente, appare illogico e contraddittorio, alla luce della precisa e minuziosa descrizione fornita nelle motivazioni dei verbali impugnati.
In diritto, l’unico motivo di censura è collegato al c. d. "stato di necessità", che la legge n° 689/81 riconosce all’art. 4 fra le cause di esclusione della responsabilità.
In merito allo stato di necessità effettivo e/o putativo, la S. C. ha costantemente affermato che l’onere della prova ricade sul soggetto che invoca tale causa di esclusione della responsabilità.
Osserva il Giudicante che, a fronte della particolare efficacia probatoria attribuita dalla legge alla verbalizzazione di due pubblici ufficiali (artt. 2699 e 2700 c.c.), l’opponente non ha fornito la prova dello "stato di necessità", essendo irrilevante il certificato medico, rilasciato in data successiva al fatto, per una patologia che non ha impedito alla sig.ra T. di conseguire la patente di guida per autoveicoli.
Nella fattispecie non può essere invocato lo "stato di necessità" perché il soccorso addotto come esimente non riguardava una persona in pericolo di vita o di altro imminente danno grave alla persona, non altrimenti evitabile (Cass. Civ., Sez. I, n. 5710/1985), ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione.Ý Oltretutto la giurisprudenza della S.C. richiede che l’erronea persuasione sia provocata da circostanze oggettive (Cass. Civ., Sez. I, n. 4710/1999) e che il fatto sia proporzionato al pericolo o al supposto pericolo.
Né l’addotta situazione di pericolo derivante dall’asserita necessità di fermarsi sulla carreggiata può essere invocata come "stato di necessità" di spostare il veicolo, perché bastava porre a distanza di sicurezza il "segnale mobile di pericolo" previsto dall’art. 162 C.D.S. e segnalare la sosta con le luci di emergenza.Ý In ogni caso, una volta incontrata la pattuglia dei Carabinieri, il sig. S., se fosse stato in buona fede (Cass. Civ., Sez. I, n. 11253/2004), avrebbe dovuto fermarsi senza bisogno che gli fosse intimato l’alt e avrebbe dovuto spiegare la situazione, chiedendo soccorso agli Agenti, che non solo ne hanno l’obbligo, ma hanno particolare competenza e mezzi idonei per fare arrivare un’ambulanza ovvero per scortare il veicolo fino al punto pi˜ adatto per il soccorso.
Osserva infine il Giudicante che la sospensione provvisoria della patente disposta a seguito di violazioni costituenti reato (art. 223 C.D.S.) ha lo scopo primario di tutelare la sicurezza stradale, principio cardine del Codice della Strada.Ý Tale principio postula che il comportamento da usarsi durante la circolazione stradale deve essere improntato alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri utenti della strada, in guisa che l’eventuale necessità di violare le norme della circolazione stradale per salvaguardare la vita di una persona deve essere cosÏ grave ed imminente da non potersi esercitare in alcuna altra maniera
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, cosÏ provvede:
-- Respinge la domanda principale e per l’effetto convalida i verbali di contestazione serie 2004 n. 0936087-304858713 e n. 0936088-304858811, emessi il 25.04.04 dalla Regione Carabinieri F. V.-G., Compagnia di Tolmezzo, aliquota Radiomobile.
- In accoglimento della domanda subordinata, fissa le sanzioni amministrative pecuniarie di §. 71,00 per la violazione dell’art. 192, 1° e 6° comma, C.D.S e di §. 1.693,00 per la violazione 218, 6° comma, C.D.S.
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 13 ottobre 2005.
Avv. Vincenzo Zappalà