DIRETTIVA 2003/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 2003
relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada
vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica
la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
(Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea 06-12-2003, n. 321/L/15)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura
di cui all’articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue:
(1) Al fine di ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nella
Comunità è necessario introdurre misure destinate a migliorare la protezione
dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di
urto con le parti frontali dei veicoli a motore.
(2) È urgente definire nel quadro del programma d’azione per la sicurezza
stradale un pacchetto di misure attive e passive atte a migliorare la
sicurezza (prevenzione degli incidenti e riduzione degli effetti secondari
mediante misure di moderazione del traffico e miglioramenti delle
infrastrutture) degli utenti della strada vulnerabili, quali i pedoni, i
ciclisti e i motociclisti.
(3) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui
deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone,
dei servizi e dei capitali, e a questo fine è stato istituito un sistema
comunitario di omologazione dei veicoli a motore; le prescrizioni tecniche
per l’omologazione dei veicoli a motore relative alla protezione dei pedoni
dovrebbero essere armonizzate per evitare che negli Stati membri siano
adottate prescrizioni diverse e per assicurare il corretto funzionamento del
mercato interno.
(4) Gli obiettivi di protezione dei pedoni possono essere conseguiti
mediante una combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva. Le
raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il miglioramento della
sicurezza dei veicoli (in prosieguo denominato EEVC) nel giugno 1999
raccolgono un ampio consenso in questo campo.
Tali raccomandazioni propongono requisiti di prestazione per le strutture
frontali di talune categorie di veicoli a motore al fine di ridurne la
pericolosità. La presente direttiva prevede prove e valori limite basati
sulle raccomandazioni dell’EEVC.
(5) La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere l’ambito di
applicazione della presente direttiva ai veicoli con una massa massima non
superiore alle 3,5 tonnellate e presentarne i risultati al Parlamento
europeo e al Consiglio.
(6) La presente direttiva dovrebbe essere considerata come uno degli
elementi di un pacchetto più ampio di misure, che dovranno essere adottate
dalla Comunità, dall’industria del settore e dalle autorità competenti degli
Stati membri, in base a uno scambio di buone pratiche, allo scopo di
affrontare il problema della sicurezza dei pedoni e degli altri utenti
vulnerabili della strada prima di una collisione (sicurezza attiva), in caso
di collisione (sicurezza passiva) e dopo una collisione, con riferimento
agli utenti della strada, agli autoveicoli e all’infrastruttura.
(7) Data la rapidità dell’evoluzione tecnologica in questo settore, possono
essere proposte dall’industria misure alternative con un’efficacia reale
almeno equivalente ai requisiti della presente direttiva, o misure passive,
o una combinazione di misure attive e passive che dovrebbero essere oggetto
di una valutazione di fattibilità eseguita da esperti indipendenti entro il
1o luglio 2004; l’introduzione di misure alternative con un’efficacia reale
almeno equivalente richiederebbe un adeguamento o una modifica della
presente direttiva.
(8) Tenuto conto delle ricerche in corso e del progresso tecnico nel settore
della protezione dei pedoni, è opportuno introdurre un certo grado di
flessibilità in questo campo. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe
fissare le disposizioni fondamentali relative alla protezione dei pedoni
stabilendo le prove cui devono conformarsi i nuovi tipi di veicolo e i nuovi
veicoli. Le prescrizioni tecniche per l’applicazione di tali prove
dovrebbero essere adottate con decisione della Commissione.
(9) I rapidi progressi della tecnologia nella sicurezza attiva implicano che
i sistemi di attenuazione e di prevenzione dell’urto potrebbero fornire
maggiori vantaggi in termini di sicurezza, per esempio riducendo la velocità
di collisione e adattando la direzione dell’impatto. La presente direttiva
dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di queste tecnologie.
(10) Le associazioni dei costruttori di veicoli a motore europei, giapponesi
e coreani si sono impegnate ad applicare ai nuovi tipi di veicolo le
raccomandazioni dell’EEVC concernenti i valori limite e le prove o ad
adottare misure alternative di effetto almeno equivalente a partire dal 2010
e una prima serie di valori limite e di prove a partire dal 2005, nonché ad
applicare la prima serie di prove all’80 % di tutti i veicoli nuovi dal 1o
luglio 2010, al 90 % dei veicoli nuovi dal 1o luglio 2011 e a tutti i
veicoli nuovi dal 31 dicembre 2012.
(11) La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire a stabilire un
elevato livello di protezione nel contesto dell’armonizzazione
internazionale della legislazione in questo campo, che è stata intrapresa
con l’accordo del 1998 della Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite (UNCE) relativo all’adozione di regolamentazioni tecniche
mondiali per i veicoli su ruote, le apparecchiature e le parti che possono
essere montate e/o utilizzate sui veicoli su ruote.
(12) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono
essere rispettate per assicurare la conformità con la procedura di
omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6
febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
(3).
(13) La direttiva 70/156/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di
conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva
si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente
direttiva, s’intende per «veicolo»
ogni veicolo a motore quale definito all’articolo 2 e all’allegato II della
direttiva 70/156/CEE, di categoria M1, di massa massima non superiore a 2,5
tonnellate, e di categoria N1 derivata da M1, di massa massima non superiore
a 2,5 tonnellate.
2. La presente direttiva ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni
e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici
frontali dei veicoli di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
1. A decorrere dal 1o
gennaio 2004 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla
protezione dei pedoni:
— rifiutare, per un tipo di veicolo, l’omologazione CE o l’omologazione
nazionale, oppure
— rifiutare l’immatricolazione, né vietare la vendita o la messa in
circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni
tecniche di cui all’allegato I, punto 3.1 o 3.2.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2005, gli Stati membri non rilasciano più:
— l’omologazione CE, oppure
— l’omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano invocate le
disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, per
ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non
sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punti 3.1 o
3.2.
3. Il paragrafo 2 non si applica ai veicoli che non differiscono nelle
caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli elementi
della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A dai tipi di veicolo
che hanno ottenuto l’omologazione CE o l’omologazione nazionale prima del 1o
ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l’omologazione in base alla
presente direttiva.
4. A decorrere dal 1o settembre 2010, gli Stati membri non rilasciano più:
— l’omologazione CE, oppure
— l’omologazione nazionale, tranne nel caso in cui siano invocate le
disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, per
ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non
sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punto 3.2,
della presente direttiva.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2012, gli Stati membri:
— considerano che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli
nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non siano più validi ai fini
dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e
— rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in
circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato
di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, per motivi inerenti alla
protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di
cui all’allegato I, punti 3.1 o 3.2.
6. A decorrere dal 1o settembre 2015, gli Stati membri:
— considerano che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli
nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non siano più validi ai fini
dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e
— rifiutano l’immatricolazione e vietano la vendita e la messa in
circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato
di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE, per motivi inerenti alla
protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di
cui all’allegato I, punto 3.2.
Articolo 3
Fatte salve le
disposizioni dell’articolo 2, gli Stati membri assicurano che le prove di
cui all’allegato I, punti 3.1 o 3.2, siano effettuate conformemente alle
prescrizioni tecniche che verranno specificate mediante una decisione della
Commissione.
Articolo 4
Le autorità di
omologazione degli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione una
copia della scheda di omologazione, il cui modello figura nell’appendice 2
dell’allegato II, relativa a ciascun veicolo da esse omologato conformemente
alla presente direttiva nel corso del mese.
Articolo 5
1. La Commissione, sulla
base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione
e dalle parti interessate, nonché di studi indipendenti, esamina i progressi
compiuti dall’industria in materia di protezione dei pedoni ed effettua,
entro il 1o luglio 2004, una valutazione indipendente di fattibilità
concernente le disposizioni dell’allegato I, punto 3.2, e in particolare le
altre misure alternative — misure passive o una combinazione di misure
attive e passive — che abbiano un’efficacia reale almeno equivalente.
La valutazione di fattibilità si fonda, tra l’altro, su prove pratiche e su
studi scientifici indipendenti.
2. Se, in seguito alla valutazione di fattibilità di cui al paragrafo 1, è
ritenuto necessario adeguare le disposizioni dell’allegato I, punto 3.2, per
includervi una combinazione di misure attive e passive aventi almeno lo
stesso livello di protezione di quello delle esistenti disposizioni
dell’allegato I, punto 3.2, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e
al Consiglio una proposta volta a modificare di conseguenza la presente
direttiva.
3. Fintantoché l’adeguamento della presente direttiva si limita
all’introduzione di misure passive alternative aventi effetti almeno lo
stesso livello di protezione di quello delle esistenti disposizioni di cui
all’allegato I, punto 3.2, l’adeguamento può essere realizzato dal comitato
per l’adeguamento al progresso tecnico, a norma della procedura di cui
all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
4. Anteriormente al 1o aprile 2006, e in seguito ogni due anni, la
Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della
valutazione indipendente di fattibilità di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
La direttiva 70/156/CEE
è modificata nel modo seguente:
1) nell’allegato I sono inseriti i seguenti punti:
«9.23. Protezione dei pedoni 9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata
del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la
struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali
costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La
descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva
installati.»;
2) nell’allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:
«9.23. Protezione dei pedoni 9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata
del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la
struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali
costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La
descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva
installati.»;
3) nell’allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note seguenti:
(Omissis. Vedi documento in formato .pdf all’indirizzo
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_321/l_32120031206it00150025.pdf)
4) l’allegato XI, è modificato come segue:
(Omissis. Vedi documento in formato .pdf all’indirizzo
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2003/l_321/l_32120031206it00150025.pdf)
Articolo 7
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre
2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato
dalla presente direttiva.
Articolo 8
La presente direttiva entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Il Presidente
Il Presidente
G. ALEMANNO
(1) GU C 234 del 30.9.2003, pag. 10.
(2) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 novembre 2003 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
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