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Intervento Ue sull’Italia per gli elicotteri alla polizia

Per la Commissione non sono state rispettate le direttive europe sulla concorrenza (Commissione Ue IP/04/162 4.2.2004)

Per la Commissione non sono state rispettate le direttive europe sulla concorrenza
Intervento Ue sull’Italia per gli elicotteri alla polizia

(Commissione Ue IP/04/162 4.2.2004)

La Commissione intende far rispettare il diritto europeo per quanto riguarda gli appalti. L’esecutivo Ue è intervenuto, tra l’altro, sull’Italia per l’attribuzione diretta senza concorrenza ad un’impresa italiana di una fornitura di elicotteri per servizi di polizia: una nota della Commissione rivela che è stato anche deciso di adire la Corte di giustizia europea contro la Francia per la non conformità del suo codice degli appalti pubblici con le direttive europee sulla materia. (4 febbraio 2004)

Nota Commissione IP/04/162. Bruxelles, 4 febbraio 2004

La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia europea contro la Francia per non conformità del suo codice degli appalti pubblici con le direttive europee sugli appalti pubblici e con il trattato CE. La Commissione ha deciso inoltre di chiedere formalmente alle autorità francesi di rendere compatibili con il diritto europeo una disposizione del codice francese di urbanistica, che permette l’attribuzione di "conventions d’aménagement" senza pubblicità né messa in concorrenza. La Commissione chiederà altresì all’Italia di mettere fine alla sua pratica di attribuzione diretta ad un’impresa italiana, senza concorrenza, della fornitura di elicotteri destinati ad essere utilizzati da taluni servizi di polizia e di pubblica sicurezza. Le richieste della Commissione prenderanno la forma di pareri motivati, seconda tappa del procedimento previsto in caso di infrazione dall’articolo 226 del trattato CE. In mancanza di risposta soddisfacente ai pareri motivati, la Commissione potrà adire la Corte.

Le procedure di gara aperte e trasparenti richieste dalla legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici significano più concorrenza, maggiori garanzie contro la corruzione, un migliore servizio per i contribuenti e un miglior uso del denaro pubblico. Uno studio recente (cfr. IP/04/149) ha dimostrato che l’applicazione delle direttive ha ridotto del 30% circa i prezzi pagati dagli enti appaltanti per i lavori, le forniture e i servizi. L’UE ha adottato definitivamente una serie di misure legislative destinate a chiarire, modernizzare e semplificare le direttive, al fine di permettere ulteriori risparmi (cfr. IP/04/150).

Francia : codice degli appalti pubblici

La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro la Francia per non conformità del suo codice degli appalti pubblici con le direttive sugli appalti pubblici e con il trattato CE. La Commissione ha constatato che il nuovo codice adottato il 7 gennaio 2004 continua a non tener conto di tre degli undici addebiti mossi dalla Commissione nel suo parere motivato del 23 ottobre 2002, relativo alla versione precedente del codice, del 7 marzo 2001 (cfr. IP/02/1507).

In primo luogo, il nuovo codice, come quello del 7 marzo 2001, sottopone a procedure "alleggerite" taluni appalti pubblici di servizi figuranti nell’allegato IB della direttiva 92/50/CEE. Si tratta in particolare dei servizi giuridici, dei servizi sociali e sanitari, dei servizi ricreativi, culturali e sportivi, dei servizi di istruzione e dei servizi di qualificazione e inserimento professionale.

Per questi servizi il codice francese non prevede per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di assicurare un grado di pubblicità adeguato, condizione invece necessaria, secondo la sentenza Telaustria della Corte di giustizia (causa C-324/98), per la conformità dell’aggiudicazione di un appalto al principio di trasparenza sancito dal trattato.

In secondo luogo, il codice mantiene l’esclusione dei contratti di prestito dagli obblighi di pubblicità e di messa in concorrenza, mentre la Commissione considera che in generale i contratti aventi per oggetto prestiti o altri impegni finanziari rientrano tra quelli contemplati dall’allegato IA della direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi) e dall’allegato XVIA della direttiva 93/38/CEE (appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) e sono quindi soggetti agli obblighi di trasparenza previsti da tali direttive.

Infine, la Commissione ritiene che il nuovo codice continui a violare le direttive sugli appalti pubblici per quel che riguarda il numero minimo di concorrenti da invitare nel caso di una procedura ristretta (ossia non aperta a chiunque intende presentare un’offerta). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, anche nel caso in cui il bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non fissi una forcella, il numero minimo di candidati invitati a presentare offerte non può essere inferiore a cinque (cfr. la sentenza Commissione contro Francia, causa C-225/98). Il codice, tuttavia, applica questo numero minimo soltanto nel caso in cui il bando di gara fissi una forcella.

Francia : "conventions d’am énagement "

La Commissione ha inviato alle autorità francesi un parere motivato riguardo all’incompatibilità con il diritto europeo dell’articolo L. 300-4 del codice francese di urbanistica. Tale articolo permette l’attribuzione senza pubblicità né messa in concorrenza di " conventions d’aménagement " e di contratti di " mandat de suivi d’études préalables" per un’operazione di urbanizzazione.

La Francia utilizza le " conventions d’aménagement " soprattutto per operazioni globali che comprendono la realizzazione di attrezzature collettive destinate a essere consegnate all’ente appaltante e di edifici destinati essere rivenduti o affittati, per esempio nel quadro della realizzazione di un progetto urbano e di una politica locale dell’abitazione o di riqualificazione urbana.

La Commissione ritiene che queste convenzioni abbiano per oggetto principale lavori, anche se questi non sono eseguiti personalmente dal titolare della convenzione, ma da un costruttore da esso scelto. Le convenzioni di questo tipo devono essere, in linea di principio, stipulate nel rispetto delle norme di pubblicità e di concorrenza previste dalla direttiva 93/37/CEE relativa gli appalti pubblici di lavori.

Quando tali convenzioni sono attribuite a una categoria ristretta di organismi pubblici o semipubblici definita dall’articolo L.300-4 del codice di urbanistica (ad esempio, società ad economia mista), a tali organismi può anche essere concesso il diritto di attuare procedure di espropriazione - decise dallo Stato - dei terreni da urbanizzare. In tal caso, la Commissione ritiene che il fatto di attribuire questa prerogativa ad operatori "pubblici", anche se nulla ne impedisce l’attribuzione a privati, non permetta di derogare alle norme del trattato CE. Infatti, l’applicazione di questo diritto non costituisce un’attività che partecipa all’esercizio dei pubblici poteri di cui all’articolo 45 del trattato CE.

Altre "conventions d’aménagement" possono avere per oggetto la gestione di attività economiche o lo sviluppo di attività ricreative e del turismo, nel qual caso la Commissione ritiene che esse debbano essere assimilate a concessioni di servizi la cui aggiudicazione, secondo il trattato, deve garantire un grado adeguato di pubblicità a favore di tutti i potenziali candidati (cfr. la causa Telaustria C-324/98 della Corte di giustizia).

Per quanto riguarda gli studi preliminari necessari alla definizione delle caratteristiche di un’operazione di urbanizzazione, la Commissione ritiene che questi contratti debbano essere stipulati nel rispetto delle norme di pubblicità e di concorrenza previste dalla direttiva 92/50/CEE relativa gli appalti pubblici di servizi.

Acquisto mediante trattativa privata di elicotteri per uso civile in Italia

La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Repubblica italiana riguardo alle procedure seguite dal suo governo per l’acquisto di elicotteri per uso civile. Il governo italiano ha da tempo adottato una pratica di attribuzione diretta a un’impresa italiana, che esclude qualsiasi forma di concorrenza, delle forniture di elicotteri destinati a taluni servizi pubblici, in particolare al Corpo Forestale dello Stato, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia Costiera e al Dipartimento della Protezione civile.

La Commissione ritiene che questa pratica sia in contrasto con la direttive sugli appalti pubblici di forniture (93/36/CEE), perché nel caso in questione nessuna delle condizioni a cui è subordinata la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara risulta soddisfatta.

La Commissione reputa inoltre che l’Italia non abbia dimostrato che la pratica in questione sia giustificata in base all’articolo 2 della direttiva 93/36/CEE, secondo cui la direttiva non si applica quando gli appalti sono dichiarati segreti o la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in questione o quando lo esige la tutela di interessi essenziali di sicurezza di tale Stato.

La Commissione ha già deferito l’Italia alla Corte di giustizia a proposito di un’ordinanza governativa che autorizza uno dei servizi suddetti - il Corpo forestale dello Stato - ad acquistare elicotteri mediante trattativa privata (cfr. IP/03/1037). Il caso in questione riguarda invece la pratica generale seguita dal governo italiano per l’acquisto di tutti gli elicotteri per uso civile per tutti i servizi interessati.

 

Giovedì, 05 Febbraio 2004
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