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Indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell’Unione Europea

(Direttiva Europea 29.04.2004 nƒ 2004/80/CE)
Da "Altalex"
 Indennizzo delle vittime di reato negli Stati membri dell’Unione Europea

(Direttiva Europea 29.04.2004 nƒ 2004/80/CE)

Il cittadino europeo che subisca un reato intenzionale violento in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente, potrý presentare la domanda di risarcimento presso un’autoritý o qualsiasi altro organismo dello stato in cui risiede.

E’ quanto prevede la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, il cui obiettivo Ë quello di garantire ad ogni cittadino europeo il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunitý europea in cui il reato Ë stato commesso.

(Altalex, 5 settembre 2004)

DIRETTIVA 2004/80/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa all’indennizzo delle vittime di reato

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunitý europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della Comunitý europea consiste nell’abolizione degli ostacoli tra Stati membri alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

(2) La Corte di giustizia ha statuito nella causa Cowan che, allorchÈ il diritto comunitario garantisce alle persone fisiche la libertý di recarsi in un altro Stato membro, la tutela della loro integritý personale in detto Stato membro alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano costituisce il corollario della libertý di circolazione. Dovrebbero concorrere alla realizzazione di tale obiettivo misure volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato.

(3) Il Consiglio europeo, nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha sollecitato l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalitý, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.

(4) Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo, il Consiglio europeo di Bruxelles, riunito il 25 e 26 marzo 2004, ha sollecitato l’adozione della presente direttiva entro il 1 o maggio 2004.

(5) Il 15 marzo 2001 il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Questa decisione, basata sul titolo VI del trattato sull’Unione europea, consente alle vittime di chiedere un risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale.

(6) Le vittime di reato nell’Unione europea dovrebbero avere il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite, indipendentemente dal luogo della Comunitý europea in cui il reato Ë stato commesso.

(7) La presente direttiva stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, che dovrebbe operare sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

Dovrebbe essere pertanto istituito in tutti gli Stati membri un meccanismo di indennizzo.

(8) La maggior parte degli Stati membri ha giý istituito questi sistemi di indennizzo, alcuni di essi in adempimento dei loro obblighi derivanti dalla convenzione europea del 24 novembre 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza.

(9) PoichÈ le misure contenute nella presente direttiva sono necessarie al raggiungimento di obiettivi della Comunitý e il trattato non prevede per l’adozione della presente direttiva poteri di azione diversi da quelli dell’articolo 308, si applica quest’ultimo articolo.

(10) Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall’autore del reato, in quanto questi puÚ non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure puÚ non essere identificato o perseguito.

(11) Dovrebbe essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autoritý degli Stati membri per facilitare l’accesso all’indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede.

(12) Questo sistema dovrebbe consentire alle vittime di reato di rivolgersi sempre ad un’autoritý del proprio Stato membro di residenza e dovrebbe ovviare alle eventuali difficoltý pratiche e linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere.

(13) Il sistema dovrebbe comprendere le disposizioni necessarie a consentire alla vittima di trovare le informazioni richieste per presentare la domanda di indennizzo e a permettere una cooperazione efficiente tra le autoritý coinvolte.

(14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riaffermati in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come principi generali del diritto comunitario.

(15) PoichÈ lo scopo di facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere non puÚ essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli elementi transfrontalieri e puÚ dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunitý puÚ intervenire, in base al principio di sussidiarietý sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto Ë necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalitý enunciato nello stesso articolo.

(16) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitý per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

ACCESSO ALL’INDENNIZZO NELLE SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

Articolo 1

Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza

Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento Ë stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l’indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un’autoritý o qualsiasi altro organismo di quest’ultimo Stato membro.

Articolo 2

Responsabilitý per il pagamento dell’indennizzo

L’indennizzo Ë erogato dall’autoritý competente dello Stato membro nel cui territorio Ë stato commesso il reato.

Articolo 3

Autoritý responsabili e procedure amministrative

1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o pi˜ autoritý o altri organismi, in appresso denominate "autoritý di assistenza ", responsabili per l’applicazione dell’articolo 1.

2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o pi˜ autoritý o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate "autoritý di decisione ".

3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalitý amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile.

Articolo 4

Informazione dei potenziali richiedenti

Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono pi˜ idonei, affinchÈ i potenziali richiedenti l’indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilitý di richiedere un indennizzo.

Articolo 5

Assistenza al richiedente

1. L’autoritý di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all’articolo 4 nonchÈ i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.

2. L’autoritý di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest’ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalitý di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.

3. L’autoritý di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.

Articolo 6

Trasmissione delle domande

1. L’autoritý di assistenza trasmette con la massima rapiditý all’autoritý di decisione la domanda e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.

2. L’autoritý di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all’articolo 14.

3. La lingua della domanda e dell’eventuale documentazione a sostegno Ë determinata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 7

Ricezione delle domande

Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell’articolo 6, l’autoritý di decisione invia al pi˜ presto all’autoritý di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni:

a) la persona di contatto o l’ufficio competente per la gestione della pratica;

b) un avviso di avvenuta ricezione;

c) se possibile, l’indicazione approssimativa dei tempi in cui verrý presa una decisione sulla domanda.

Articolo 8

Richiesta di informazioni supplementari

Se necessario, l’autoritý di assistenza fornisce al richiedente un orientamento generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate dall’autoritý di decisione.

Su domanda del richiedente, l’autoritý di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al pi˜ presto direttamente all’autoritý di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell’eventuale documentazione a sostegno trasmessa.

Articolo 9

Audizione del richiedente

1. Qualora l’autoritý di decisione decida, in conformitý con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, puÚ contattare l’autoritý di assistenza affinchÈ:

a) gli interessati siano ascoltati direttamente dall’autoritý di decisione, in conformitý con le leggi dello Stato membro di quest’ultima, in particolare tramite conferenza telefonica o videoconferenza, oppure

b) gli interessati siano ascoltati dall’autoritý di assistenza, in conformitý con le leggi del suo Stato membro. L’autoritý di assistenza trasmetterý in seguito un verbale dell’audizione all’autoritý di decisione.

2. L’audizione diretta ai sensi del paragrafo 1, lettera a) , puÚ aver luogo soltanto in cooperazione con l’autoritý di assistenza e su base volontaria; Ë esclusa la possibilitý per l’autoritý di decisione di imporre misure coercitive.

Articolo 10

Comunicazione della decisione

L’autoritý di decisione, avvalendosi del formulario tipo di cui all’articolo 14, invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all’autoritý di assistenza, conformemente alla legislazione nazionale, al pi˜ presto dopo la sua adozione.

Articolo 11

Altre disposizioni

1. Le informazioni trasmesse da un’autoritý all’altra in applicazione degli articoli da 6 a 10 sono redatte:

a) nelle lingue ufficiali o in una delle lingue dello Stato membro dell’autoritý a cui l’informazione Ë diretta, che corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie;

oppure

b) in un’altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro ha indicato di poter accettare, ad eccezione:

i) del testo integrale delle decisioni adottate dall’autoritý di decisione, il cui regime linguistico Ë disciplinato dalle leggi del suo Stato membro;

ii) dei verbali redatti in seguito ad un’audizione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), il cui regime linguistico Ë determinato dall’autoritý di assistenza purchÈ corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie.

2. I servizi resi dall’autoritý di assistenza ai sensi degli articoli da 1 a 10 non danno titolo a pretendere dal richiedente o dall’autoritý di decisione il rimborso di oneri o di spese.

3. I moduli di domanda e l’eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalitý equivalente.

CAPO II

SISTEMI DI INDENNIZZO NAZIONALI

Articolo 12

1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 13

Dati da comunicare alla Commissione e manuale

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1ƒ luglio 2005:

a) l’elenco delle autoritý istituite o designate in conformitý dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, comprese, se del caso, informazioni relative alla competenza giurisdizionale speciale e territoriale di tali autoritý;

b) la o le lingue di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), che le autoritý possono accettare ai fini dell’applicazione degli articoli da 6 a 10 nonchÈ la o le lingue ufficiali diverse dalla o dalle loro, nelle quali essi accettano che siano trasmesse le domande conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) ;

c) le informazioni di cui all’articolo 4;

d) i moduli necessari per fare domanda di indennizzo.

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati.

2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora e pubblica su Internet un manuale contenente i dati forniti dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1. La Commissione Ë incaricata di provvedere alle necessarie traduzioni del manuale.

Articolo 14

Formulario tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni

I formulari tipo per la trasmissione delle domande e delle decisioni sono predisposti al pi˜ tardi entro il 31 ottobre 2005 conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione Ë assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui Ë fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Punti di contatto centrali

Gli Stati membri designano un punto di contatto centrale con la funzione di:

a) fornire assistenza nell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2;

b) promuovere la stretta collaborazione e lo scambio d’informazioni tra le autoritý di assistenza e di decisione degli Stati membri; e

c) fornire assistenza e cercare soluzioni a qualsiasi difficoltý possa sorgere nell’applicazione degli articoli da 1 a 10.

I punti di contatto si riuniscono periodicamente.

Articolo 17

Disposizioni pi˜ favorevoli

La presente direttiva non preclude agli Stati membri la possibilitý di introdurre o mantenere, nella misura in cui siano compatibili con la presente direttiva:

a) disposizioni pi˜ favorevoli a vantaggio delle vittime di reato o di qualsiasi altra persona lesa da un reato;

b) disposizioni volte a indennizzare le vittime di reati commessi al di fuori del loro territorio o qualsiasi altra persona lesa da tali reati, fatte salve le condizioni che gli Stati membri possono specificare a tal fine.

Articolo 18

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1ƒ gennaio 2006, fatta eccezione per l’articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data Ë fissata al 1ƒ luglio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino unicamente ai richiedenti le cui lesioni derivino da reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalitý di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Riesame

Entro il 1ƒ gennaio 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addÏ 29 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL

Lunedì, 06 Settembre 2004
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