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Corte Costituzionale - Ciclomotore - guida in stato di ebbrezza Legittimità costituzionale

(ORDINANZA n. 212 del 5 - 6 luglio 2004)
 
Ciclomotore - guida in stato di ebbrezza
Legittimità costituzionale
Corte Costituzionale
(ORDINANZA n. 212 del 5 - 6 luglio 2004)
 

ORDINANZA N.212 - ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo ZAGREBELSKY
Presidente
- Valerio ONIDA
Giudice
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI

- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze del 6 febbraio e del 21 marzo 2003 dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo nei procedimenti penali a carico di B.M. e di F.E. iscritte ai nn. 768 e 1042 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con le due ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza;
che il giudice a quo ò investito del processo penale nei confronti di persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, del codice della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza un ciclomotore per il quale non è prescritta l’abilitazione alla guida ò assume che la scelta di escludere detta contravvenzione dalla depenalizzazione operata con la legge n. 205 del 1999 ed il d.lgs. n. 507 del 1999 sarebbe del tutto illogica, a fronte dell’avvenuta trasformazione in illecito amministrativo della contravvenzione di guida senza aver conseguito la patente (e, dunque, senza esperienza), ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, fisici e psichici, previsti dal codice della strada;
che ò ad avviso del rimettente ò tali ultime condotte risulterebbero, infatti, ben più gravi e pericolose per l’incolumità pubblica rispetto a quella di chi, guidando un veicolo la cui capacità offensiva della sicurezza stradale è stata ritenuta dal legislatore così ridotta da non richiedere l’abilitazione alla guida, venga sorpreso in uno stato di momentanea alterazione dovuta al consumo di alcool: alterazione che potrebbe essere peraltro desunta anche da meri "dati sintomatici", senza che siano richiesti particolari accertamenti in ordine alla sua effettiva incidenza sulla capacità di guida;
che, d‚altro canto, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dalla norma impugnata, presupporrebbe "un abuso dell’autorizzazione amministrativa" che abilitava alla guida del veicolo con cui il reato è stato commesso: abuso che non si riscontrerebbe nel caso di guida, in stato di ebbrezza, di un veicolo per il quale non è richiesta alcuna abilitazione, con conseguente insussistenza "anche dell’oggetto della sanzione medesima";
che nei giudizi di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile.
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata identica questione di legittimità costituzionale, ribadendo ò in conformità alla propria costante giurisprudenza ò che il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore: discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, nella sola ipotesi ò non ravvisabile nella specie ò in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale (cfr. ordinanza n. 177 del 2003);
che la scelta di escludere dalla depenalizzazione il reato di guida in stato di ebbrezza, anche quando si tratti di veicolo per il quale non è prescritta l’abilitazione alla guida, non può essere infatti ritenuta palesemente irrazionale ed arbitraria sulla base della mera valutazione del giudice a quo, circa l’asserita minore pericolosità di tale condotta rispetto a quella ò inclusa, per contro, nell’area della depenalizzazione ò di guida senza patente, ove prescritta; e ciò tenuto conto, segnatamente, del fatto che lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida ò requisiti previsti anche in rapporto ai veicoli per i quali non si richiede la patente (cfr. art. 115 del codice della strada) ò ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile di provocare un accentuato allarme sociale;
che l’odierna ordinanza di rimessione non propone argomenti nuovi che inducano a rivedere la decisione già assunta: tale non potendo essere considerato, in specie, quello relativo alla dedotta inapplicabilità ò nel caso di illecito commesso conducendo un veicolo che non richiede abilitazione alla guida ò della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, che resta del tutto inconferente rispetto al thema decidendum;
che la questione deve essere dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

 

F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI

Martedì, 20 Luglio 2004
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